Potranno proporre domanda i commercianti che hanno cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2016

di Lucia Izzo - Ai commercianti che abbiano cessato definitivamente la propria attività entro il 31 dicembre 2016, la legge riconosce, se in possesso dei requisiti richiesti, il c.d. indennizzo per chiusura attività, una somma pari al trattamento minimo di pensione (circa 500 euro al mese) da percepire fino all'accesso alla pensione di vecchiaia


L'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale fu introdotto nel 1996 (decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207) e, con successivi interventi normativi, ne è stata più volte prorogata la scadenza. 


L'ultima proroga risale alla Legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) la quale ha disposto che "L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016" .

Soggetti destinatari

Sono potenziali destinatari di tale beneficio:

1) i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

2) i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;

3) gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

4) gli agenti e rappresentanti di commercio. 


In particolare, l'indennizzo spetta ai soggetti suindicati che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale riconsegnando al Comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Tali soggetti, inoltre, al momento della domanda devono aver compiuto almeno 62 anni di età, se uomini, almeno 57, se donne, e risultare iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti.


Gli indennizzi riconosciuti in base alla legislazione previgente e sospesi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, all'età di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e di 61 anni e 6 mesi per le donne, sono prorogati in base alla legge di stabilità 2014 fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011.

Quando e quanto spetta

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultino perfezionati tutti i requisiti e le condizioni richieste. L'indennizzo andrà a cessare al compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia nella gestione commercianti (ai sensi della legge Fornero, dunque, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori uomini; 66 anni e 1 mese le lavoratrici). Il periodo in cui viene riscosso l'indennizzo è riconosciuto figurativamente ai soli fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ma non per la misura dello stesso.


L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti e la sua erogazione viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.


L'indennizzo è assoggettato a tassazione con le stessa modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, nè la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia.

Incompatibilità

La corresponsione dell'indennizzo è incompatibile con l'attività lavorativa, subordinata o autonoma (inclusi i c.d. voucher), e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività.  Il beneficiario è tenuto, pertanto, a comunicare all'Inps, entro 30 giorni dal suo verificarsi, la ripresa dell'attività lavorativa.   


La misura è, invece, compatibile con altri trattamenti pensionistici, diretti o indiretti, di cui il richiedente sia titolare, ad esempio pensione di anzianità o anticipata, pensione d'inabilità e assegno ordinario d'invalidità. Con l'assegno sociale la compatibilità sussiste, ma si rischia la revoca dell'assegno poichè il beneficiario. nella maggior parte dei casi, percependo l'indennizo potrebbe facilmente superare la soglia di reddito massima per fruirne.

La domanda

La domanda deve essere presentata, entro il 31 gennaio 2017, presso la sede Inps territorialmente competente utilizzando il modello AP 95.


Nei casi in cui la sede non ritenga di poter accogliere la domanda, il fascicolo viene inviato al Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciale, organo terzo rispetto all'Istituto, che decide in via definitiva sull'eventuale rigetto della domanda.


Possono chiedere l'indennizzo riconosciuto dalla legge di stabilità 2014 anche coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi della previgente norma, nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano precedentemente presentato la relativa domanda o avevano presentato domanda oltre il vecchio termine ultimo del 31 dicembre 2012.


Per la richiesta di indennizzo, non essendo procedura semplice, si consiglia di rivolgersi agli uffici del Patronato che possono assistere l'interessato nell'Iter per predisporre e presentare la domanda, verificando attentamente la sussistenza dei requisiti prima dell'inoltro all'Inps.


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