Il Decreto Agosto amplia i beneficiari e proroga il periodo di riferimento per beneficiare del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Locazioni: credito d'imposta fino a giugno

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Un altro mese per a disposizione per beneficiare del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui al D.L. Rilancio. Inoltre, anche le strutture termali potranno beneficiare del credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione, leasing o concessione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.


Per approfondimenti: Decreto Agosto: tutte le misure


Sono alcune delle novità previste dall'art. 77 del Decreto Agosto, ovvero il D.L. n. 104/2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Si tratta di novità che incidono direttamente su c.d. bonus affitti, il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 28 del D.L. 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a diversi soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, purché in possesso di una serie di requisiti previsti dalla stessa normativa.

Bonus affitti 2020

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Dopo il credito d'imposta per botteghe e negozi introdotto dal D.L. Cura Italia, il Decreto Rilancio ha introdotto un ulteriore credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo


Per approfondimenti: Bonus affitti 2020: come funziona


Il credito spetta nella misura del 30% dei relativi canoni, invece, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno uno degli immobili destinati allo svolgimento delle suddette attività.


Leggi anche: Bonus affitti 2020: ecco modulo e istruzioni


Il "bonus" spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso. Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente.


In sede di conversione del D.L. Rilancio, inoltre, il credito d'imposta è stato esteso anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, ma in tal caso il credito spetta in misura ridotta, ovvero del 20% oppure del 10% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Bonus affitti: proroga di un mese e ampliamento beneficiari

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Il D.L. Rilancio ha previsto che il credito d'imposta fosse commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.


Il Decreto Agosto, intervenendo sull'art. 28, comma 5, del D.L. Rilancio proroga di un mese, fino a giugno in via generalizzata per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività stagionale, il periodo da valutare per la fruizione del bonus.


La disposizione amplia anche la platea dei beneficiari inserendo le strutture termali tra i soggetti che potranno vedersi riconoscere il credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda destinati allo svolgimento dell'attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.



Foto: 123rf.com
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