Approvata in via definitiva la conversione in legge del decreto agosto, l'insieme di misure su lavoro, tasse, imprese ed enti locali per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ecco tutte le novità

Decreto Agosto convertito in legge

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Dopo l'ok del Senato alla fiducia posta dal Governo sulla conversione in legge del Decreto Agosto (n. 104/2020) è arrivato nella serata del 12 ottobre anche il semaforo verde della Camera al maxiemendamento sostitutivo del testo originario licenziato da palazzo Madama.

Il decreto Agosto approvato con 265 sì, 180 no e 2 astenuti diventa quindi legge dello Stato.

Diverse le modifiche introdotte a seguito del passaggio parlamentare. Bocciato, invece, l'emendamento volto a limitare l'applicazione del regime fiscale degli "affitti brevi" nei confronti di chi gestisce "non più di quattro appartamenti", con conseguente determinazione dell'attività imprenditoriale in presenza di un numero superiore. "Norma sacrosanta, la ripresenteremo in manovra", ha dichiarato il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini. "Non è possibile che vi sia chi si finge di avere B&B per avere il regime fiscale agevolato previsto per le attività occasionali mentre si tratta a tutti gli effetti di attività d'impresa", ha aggiunto.

Il decreto agosto, approvato lo scorso 7 agosto dal Consiglio dei Ministri, si ricorda, "terza manovra" messa in campo dall'esecutivo per far ripartire l'economia italiana dopo la pandemia, ha introdotto ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e stanziato ulteriori risorse per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative del COVID-19 al fine di sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.


Ecco di seguito le principale misure come modificate in seguito all'esame parlamentare:

Lavoro

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Le misure a sostegno del lavoro contenute nel decreto riguardano, in particolare, la proroga

degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile; la previsione di alcuni sgravi contributivi per i datori di lavoro.

Sgravi contributivi assunzioni

In conseguenza delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica, sono stati introdotti diversi sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) che assumono personale, ovvero:

- un esonero contributivo totale per i datori in caso di assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, fruibile per un periodo massimo di sei mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;

- un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo determinato (anche per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.

Proroga cassa integrazione e assegno ordinario

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, è stata introdotta una nuova disciplina che azzera il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina dettata dal Decreto Cura Italia (n. 18/2020). Esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, si prevede la concessione di un massimo di 18 settimane dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e di assegno ordinario, divise in due tranche di 9 settimane.


Il riconoscimento delle seconde nove settimane è subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove e al decorso del periodo così già autorizzato (senza tener conto del fruito) e non sarà "gratuito" per tutti: in particolare, dovranno versare un contributo aggiuntivo (legato all'andamento del fatturato nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2020) i datori di lavoro che, nel primo semestre del 2020, abbiano avuto una riduzione del fatturato aziendale inferiore al 20%.

Per incentivare la ripresa, i datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano gli interventi di integrazione salariale, potranno beneficiare di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020. Tale sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli summenzionati ed è limitato al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi.

Blocco dei licenziamenti

Prorogato il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e collettivo, ma non in maniera generalizzata. In particolare, l'art. 14 del D.L. preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Le suddette disposizioni non si applicano, tra l'altro, in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.


In sostanza, il blocco dei licenziamenti diventa "mobile", essendo variabile in relazione alle scelte aziendali relative all'utilizzo di CIG e sgravi e dunque non varrà per per tutte le aziende entro lo stesso arco temporale: potranno licenziare quelle che non possono più accedere alla cassa integrazione, avendo usufruito di tutte le 18 settimane riconosciute.

Lavoro agile per figli in quarantena

Viene riconosciuto, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità, qualora il proprio figlio, convivente e minore di 14 anni, venga posto in quarantena precauzionale, disposta dalla ASL a seguito di un contatto verificatosi all'interno della scuola. Lo smart working sarò attivato per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

Fino al 30 giugno 2021, in presenza di determinate condizioni e anche in assenza degli accordi individuali, viene riconosciuto il diritto al lavoro agile in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile in quanto non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.

Avranno diritto allo smart working, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Contratti a termine, Naspi e Dis-Coll

Più facile il rinnovo dei contratti a termine. Viene, infatti, consentita la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato anche in assenza di causale ovvero anche in assenza delle condizioni poste dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015.


Sono, inoltre, prorogate per ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e a determinate condizioni, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio.


La suddetta proroga opera a condizione che il percettore non sia beneficiario di una delle indennità riconosciute ad alcune categorie di lavoratori dai decreti cosiddetti Cura Italia e Rilancio, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nuove indennità

Il D.L. Agosto introduce nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un'indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Fondo formazione casalinghe e casalinghi

Con una dotazione di appena 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, viene istituito dal Decreto Agosto un "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", finalizzato alla formazione, tenuta da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività in ambito domestico (in via prioritaria dalle donne), senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico.


Il Fondo viene istituito presso lo stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e riguarda coloro che sono iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Sostegno alle imprese

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La nuova legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi che ha fatto seguito all'epidemia di Coronavirus in Italia.

Ristorazione: bonus "filiera" per acquisti Made in Italy

Per quanto riguarda i settori commerciali e produttivi particolarmente colpiti dalla pandemia, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2020, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.


Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese di ristorazione con somministrazione, mense, catering continuativo su base contrattuale, già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In Senato, sono stati inclusi tra i potenziali beneficiari del bonus anche le imprese svolgenti attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, catering per eventi, banqueting e alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Esonero TOSAP E COSAP

Per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, il decreto prevede anche la proroga anche l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020. Nel corso dell'esame al Senato è stato esteso al 15 ottobre 2020 l'esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all'utilizzo di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali.

Centri storici: contributo a fondo perduto per gli esercenti

Considerata la forte contrazione subita a causa dello stop del turismo internazionale, ulteriori fondi sono stanziati affinché sia riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico (commercianti, ma anche tassisti e Ncc) nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri.


Nel dettaglio, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 degli esercizi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione, che potranno presentare richiesta per una sola delle due agevolazioni.

Misure e fondi rifinanziati

Vengono poi rifinanziate una serie di misure già operative, di particolare rilievo ed efficacia, tra cui :

- la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione, alle micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata per 64 milioni di euro per il 2020;

- i Contratti di sviluppo, istituiti dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), quale forma di sostegno ad investimenti di grande dimensione. La misura è rifinanziata di 500 milioni di euro per il 2020;

- il c.d. "Voucher Innovation Manager", contributo a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019. L'intervento è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.


Viene inoltre incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), di cui all'articolo 1, comma 232 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) (art. 60. co.6).

Fisco

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Con un impiego di risorse vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. Sono, inoltre, introdotte importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori.

Nuove scadenze tasse

In primis, vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l'onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà. Per quanto riguarda una serie di versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, sarò possibile beneficiare di un'ulteriore raitezzazione del pagamento: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.


Il restante 50% potrà essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio

2021 (art. 97)

Prorogati al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore dal beneficio della rateazione.

Autonomi, ISA e forfettari: rinvio saldo tasse

Prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA, per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale, in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020.

Inoltre, i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% potranno regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati.

Piano cashless da novembre

Il D.L. incrementa il fondo per le misure premiali per l'utilizzo di pagamenti elettronici (cashback) e l'utilizzo di PagoPA, per progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo e di Consap per attribuzione ed erogazione dei rimborsi. Si prevede dunque di anticipare il cashback che sarebbe dovuto partire il prossimo gennaio, così da incentivare gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche.

Fiscalità di vantaggio per le aziende del Sud

Particolarmente interessante è l'esonero contributivo parziale, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, introdotto per i datori di lavoro del settore privato (esclusi settore agricolo e contratti di lavoro domestico) che operano in aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e pari al 30% dei contributi dovuti. Il beneficio in esame si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI.


La fiscalità di vantaggio per il Sud, per cui si è battuto il ministro Peppe Provenzano, che pone le basi per una reindustrializzazione dell'intero meridione affinché venga colmato un vero e proprio "gap". La "decontribuzione" avrà effetto dal 1° ottobre fino a fine anno, ma l'intenzione sarebbe quella di renderla strutturale, sfruttando i fondi UE del Recovery Plan, anche se con uno sconto progressivamente decrescente negli anni.

Mobilità sostenibile e Superbonus

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Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, viene incrementato di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle seguenti misure di contenimento

Mobilità sostenibile

Per quanto riguarda il trasporto stradale e la mobilità sostenibile viene rimodulato il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione.

Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per l'incentivo, c.d. ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro. L'ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di credito d'imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita.

Si istituisce poi un fondo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti e si agevola l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata.

Viene inoltre introdotto in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato.

Modifiche alla disciplina del Superbonus

Dando seguito ai rilievi sollevati dalla Ragioneria dello Stato, sono state introdotte modifiche alla disciplina prevista per l'applicazione della detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus) di cui al D.L. Rilancio.

Le modifiche alla disciplina incidono, tra l'altro sulla definizione di "accesso autonomo" dall'esterno, sulla presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni, sui quorum necessari in condominio per richiedere un finanziamento bancario, nonché a esercitare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Inoltre, il Superbonus viene esteso alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

Ai Comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione spettante al 110% (espunta quella al 160%) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (c.d. Superbonus) spetterà per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

Vengono, tuttavia, innalzati i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione). La disposizione in parola si applica agli interventi di ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione.

Reddito di emergenza, scuola e pensioni di invalidità

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Ecco, infine, le misure riguardanti le pensioni di invalidità, il reddito di emergenza e la scuola:

Pensioni di invalidità

Al fine di dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, il provvedimento dispone che l'incremento dell'assegno mensile in favore degli invalidi civili totali spetterà a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anzichè 60).

Reddito di emergenza

Rinnovato anche il Reddito di Emergenza (Rem) ci cui all'art. 82 del D.L. 34/2020. Verrà dunque riconosciuta l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. Rispetto ai requisiti di accesso, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio (precedentemente al mese di aprile). La domanda potrà essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'importo rimarrà compreso tra 400 e 800 euro.

Violenza di genere e vittime di omotransfobia

Modifiche sono intervenute anche in tema di prevenzione e contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché per il sostegno delle vittime. Viene istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

I centri garantiranno adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

Scuola

Per quanto concerne la scuola, molti interventi sono indirizzati all'edilizia scolastica e a facilitare il reperimento e la messa a disposizione di ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività didattica nell'a.s. 2020/2021, non solo attraverso la destinazione di ulteriori risorse, ma anche attraverso la deroga ad alcune previsioni vigenti. Ulteriori risorse sono destinate a garantire la sostituzione del personale scolastico in caso di assenza, a rimodulare il numero degli alunni per classe, a consentire il pagamento di prestazioni aggiuntive.


Il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. Nei confronti del personale scolastico e del personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Tra le novità anche l'introduzione per quest'anno della valutazione periodica degli alunni della scuola primaria espressa con giudizio descrittivo e la previsione che, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., debbano essere adottati i provvedimenti con cui si attuano le disposizioni volte ad assicurare la continuità per gli studenti con disabilità.


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