L'Agenzia delle Entrate fornisce dettagli sull'operatività della sospensione dei termini processuali, operativa dal 9 marzo all'11 maggio, sul contenzioso fiscale

di Lucia Izzo - Anche per il contenzioso tributario opera una sospensione dei termini processuali a 360° fino all'11 maggio, per tutte le parti del processo, salve alcune eccezioni. I dettagli in argomento sono stati forniti direttamente dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E (qui sotto allegata) che ha illustrato gli effetti della sospensione sul contenzioso fiscale.

Come noto, il D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) ha previsto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini processuali per quanto riguarda i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fino a un termine che stato successivamente prorogato dal D.L. 23/2020 e fissato all'11 maggio 2020. Tali disposizioni, per effetto del medesimo D.L. Cura Italia, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie, in quanto compatibili.

Processo tributario: rinvio udienze ed eccezioni

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In riferimento al processo tributario, spiega l'Agenzia delle Entrate, le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 non saranno celebrate e verranno rinviate d'ufficio. Tuttavia, come noto, lo stesso Cura Italia prevede alcune eccezioni al generalizzato rinvio delle udienze, tra cui i "procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

Si tratta di norme che disciplinano i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo tributario poiché il d.lgs. n. 546/1992 all'art. 49 (Codice del processo tributario) prevede un generale rinvio alle norme del codice di procedura civile in tema di sospensione delle sentenze.

In ambito tributario, fanno eccezione alla disciplina sul rinvio d'ufficio delle udienze anche i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato in quanto rientranti tra "i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

Per le medesime ragioni, si ritengono esclusi dal rinvio d'ufficio anche i procedimenti cautelari inerenti alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi a oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione emessi a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.

Alla regola farà eccezione anche il procedimento finalizzato all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 472/1997.

Processo tributario e sospensione dei termini

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Il D.L. Liquidità n. 23/2020, estendendo quanto previsto dal D.L. 18/2020, ha previsto che siano sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e anche di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Con riferimento al processo tributario, inoltre, si applica anche la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020. Pertanto, precisa l'Agenzia delle Entrate, le disposizioni sulla sospensione dei termini riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione alcuna.

Nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, l'inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020.

Inoltre, la sospensione riguarda anche i termini c.d. a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie, che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 546/1992 fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione o per l'istanza di trattazione in pubblica udienza da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.

Quando si applica la sospensione

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Nel dettaglio, l'Agenzia ritiene possa considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti: la proposizione dell'atto di appello, la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale, l'integrazione dei motivi di ricorso, la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza.

Ancora, si possono considerare sospesi, per il medesimo periodo, i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza.

Sempre dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, si ritiene sospeso anche il termine per la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano. Ancora, per espressa previsione normativa, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

La sospensione, inoltre, opera sia con riferimento al termine di 30 giorni (da quello della conclusione del procedimento di mediazione) entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale, sia con riferimento al termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

Quando non opera la sospensione

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La sospensione non opera, invece, per i termini relativi ai procedimenti cautelari. È inoltre escluso dall'ambito di applicazione della sospensione anche il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti.

Ancora, richiamando un consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, l'Agenzia ritiene che la sospensione non incida sulla sospensione di 9 mesi di cui all'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018 in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti. La giurisprudenza, infatti, ritiene che la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate, come nel caso della predetta sospensione di nove mesi, non si cumuli con altre sospensioni di termini.

Tuttavia, qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020.

Sono infine esclusi dalla sospensione i termini per il pagamento anche rateale delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, istituto che si perfeziona, peraltro, non con il pagamento, bensì con la redazione del processo verbale ovvero con la sottoscrizione dell'accordo, a seconda che si tratti di conciliazione in udienza o fuori udienza.

Scarica pdf Agenzia delle Entrate Circolare n. 10/E

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