Entro questa data i proprietari di immobili devono versare l'acconto 2021: anche quest'anno non è più dovuta la Tasi, sommata in pratica all'Imu

Imu, prima scadenza il 16 giugno

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È previsto il 16 giugno il versamento della prima rata dell'Imu. Saranno molti di meno i soggetti che dovranno pagare rispetto agli anni scorsi: se l'IMU resta non dovuta sull'abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nuove riduzioni ed esenzioni sono state introdotte di recente per quei settori economici più colpiti dalla crisi da Covid. È stato il decreto Sostegni a stabilire l'esenzione dall'acconto IMU 2021 per i titolari di partita IVA beneficiari dei contributi a fondo perduto, per gli immobili in cui i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.

Nell'ultimo periodo, a partire dalla legge di Bilancio 2021 e fino al decreto Sostegni (così come convertito in legge n. 69/2021), si sono succeduti diversi provvedimenti contenenti agevolazioni (in termini di esenzioni e riduzioni) in materia di Imu

Vedi anche la guida all'Imu

Imu 2021, ecco chi paga

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L'Imu, ricordiamo, è l'imposta municipale dovuta sugli immobili siti all'interno del territorio dello stato italiano. I soggetti che sono tenuti per legge a pagare questa imposta sono tutti i proprietari di un immobile situato in Italia. Tra questi rientrano anche le persone che sull'immobile in questione vantano altro diritto reale (diritto soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto e immediato su una cosa) come usufrutto

, abitazione, etc. Devono versare l'Imu devono provvedere non solo i cittadini italiani e/o residenti nel nostro paese, ma anche i soggetti non residenti che vantano il diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato in Italia.

Sono tenuti a versare l'acconto Imu 2021 entro il 16 giugno: proprietari di un immobile in Italia; i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; i concessionari in caso di concessione di aree demaniali; i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. Ed ancora il genitore affidatario per l'immobile assegnato dal giudice e i comproprietari, in caso di immobili in comproprietà, se soggetti passivi titolari di un'autonoma obbligazione tributaria per ogni singola quota di possesso.

L'Imu non si paga sull'abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale). Il tributo riguarda gli immobili abitativi a disposizione, come le seconde case, anche se non è stato possibile utilizzarle a causa dei lockdown, e quelli affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli ma solo a certe condizioni. L'Imu è dovuta anche sulle pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come il secondo box. L'Imu si paga per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1° gennaio 2021) da chiunque posseduti. Per gli immobili in leasing, l'Imu è dovuta dall'utilizzatore. Nel caso di più comproprietari o di più contitolari di un diritto reale l'imposta sarà dovuta da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.

L'esenzione per l'abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono invece pagare l'Imu (se prevista dal Comune).

L'imposta colpisce anche i terreni agricoli, anche se incolti: esclusi i terreni agricoli, da chiunque posseduti, ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina in base all'elenco dei Comuni della circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati in qualsiasi altro Comune.

Imu, chi non paga

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In base alle nuove normative, come stabilito dalla legge di bilancio 2021, non sono obbligati al pagamento della prima rata Imu entro il 16 giugno 2021: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Nel caso in cui i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate, l'esenzione riguarderà:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni etc.);

- agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;

- discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Il decreto Sostegni vi aggiunge poi i beneficiari del contributo a fondo perduto - approvato dallo stesso decreto - riconosciuto dallo Stato per far fronte alle perdite registrate a causa dell'emergenza Coronavirus in Italia. Anche in questo caso, l'esenzione vale solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.


Foto: 123rf.com
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