IO Lavoro consiste in uno sgravio contributivo annuo per il datore che può arrivare fino a 8.060 euro

Cos'è il Bonus IoLavoro

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La circolare Inps n. 124 del 26 ottobre 2020 (sotto allegata), fornisce importanti indicazioni operative per i datori di lavoro che vogliono accedere al bonus "IoLavoro", l'incentivo per le assunzioni disposto dal decreto direttoriale n. 52/2020 dell'Anpal (Agenzia Nazionale Politiche attive del lavoro), in attuazione del comma 247 art 1 della legge di bilancio 2019. L'agevolazione è fruibile entro e non oltre il 28 febbraio del 2022, salvi i casi di sospensione, che quindi differiscono il periodo di godimento del beneficio, come nel caso di assenza obbligatoria per maternità.

Correttivi del decreto Anpal n. 52/2020

L'ANPAL con decreto direttoriale n. 52 dell'11 febbraio 2020 - ha corretto due imprecisioni contenute nel precedente decreto direttoriale n. 44/2020 relative al nuovo incentivo Io Lavoro:

- ha incluso tra le Regioni più sviluppate in cui attivare il nuovo incentivo la provincia di Bolzano;

- ha eliminato il riferimento all'incentivo "strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96" perché abrogato dalla legge n. 160/2019.

Datori di lavoro e lavoratori beneficiari

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Possono beneficiare del Bonus i datori di lavoro privati che assumono lavoratori disoccupati, che dichiarano la loro disponibilità immediata a svolgere attività lavorativa o a partecipare a percorsi di politica attiva concordati con il centro per l'impiego. Beneficiano della misura anche i lavoratori in stato di disoccupazione titolari di un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 TUIR, DPR n. 917/1986.

Per accedere al beneficio rileva anche il requisito anagrafico:
  • se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un'età compresa tra i 16 e i 24 anni (24 anni e 364 giorni), è sufficiente che sia disoccupato;
  • se invece ha già compiuto 25 anni deve essere disoccupato e deve essere senza lavoro retribuito da almeno sei mesi.

Ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato in un rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore nei mesi precedenti non deve aver svolto attività lavorativa per lo stesso datore che lo assume con l'incentivo.

Per le assunzioni in somministrazione, la valutazione dei requisiti viene effettuata in capo all'impresa utilizzatrice, che beneficia del bonus.

Regioni interessate dall'incentivo

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L'incentivo è riconosciuto, senza che rilevi il luogo di residenza del lavoratore, se le sedi di lavoro in cui avviene la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato o quelle in cui si procede alla nuova assunzione si trova nelle seguenti Regioni:
  • Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, stanziati 234.000.000,00 di euro;
  • Regioni più sviluppate: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; stanziati 12.400.000,00 di euro;
  • Regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna; stanziati 83.000.000,00 di euro, anche se le risorse sono destinate anche alle Regioni meno sviluppate.

Visto che le Regioni meno sviluppate sono destinatarie di due diversi stanziamenti, l'Inps prima verifica la disponibilità delle risorse sul contatore destinate prioritariamente per queste Regioni e in via residuale per quelle meno sviluppate e in transizione.

Nel momento in cui si dovesse verificare il passaggio del lavoratore da un contenitore di Regioni a un altro, l'incentivo può essere concesso solo dopo avere verificato la disponibilità delle risorse da parte del contenitore di destinazione. Per cui se nella Regione di destinazione non ci sono risorse, dal mese successivo di paga rispetto a quello del trasferimento, l'agevolazione non è riconosciuta.

Rapporti di lavoro interessati ed esclusi dalla misura

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L'incentivo, nei limiti delle risorse, è riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti
  • a tempo indeterminato;
  • a scopo di somministrazione;
  • di apprendistato professionalizzante. Attenzione, se il rapporto di apprendistato ha una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato, se invece la durata è inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio deve essere ridotto in base all'effettiva durata dello stesso;
  • di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il Bonus vale sia per i contratti a tempo pieno che parziale. Per quanto riguarda la trasformazione del rapporto di lavoro determinato in indeterminato non è richiesto il requisito della disoccupazione e dell'assenza di rapporti con lo stesso datore negli ultimi sei mesi. Se però alla data della trasformazione il dipendente ha compiuto 25 anni resta ferma il requisito dell'essere senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo, in relazione al lavoratore, può essere riconosciuto solo per un rapporto, senza che rilevi la causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

Non beneficiano dell'incentivo alle assunzioni i seguenti rapporti di lavoro:

  • contratti di lavoro domestico o intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale;
  • apprendistati per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Misura dell'incentivo

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L'incentivo corrisponde alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, per un importo annuo massimo di 8.060,00 euro, che deve essere riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data in cui il datore procede all'assunzione o alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione va ridotto in proporzione. Nel determinare le contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio, per questo la circolare riporta un elenco delle contribuzioni che non rientrano nello stesso.

Condizioni per beneficiare del Bonus IoLavoro

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Per poter accedere all'agevolazione è necessario da parte del datore il rispetto delle seguenti condizioni:
  • essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
  • non aver violato le disposizioni sulle condizioni di lavoro e gli altri obblighi di legge;
  • aver rispettato gli accordi collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali;
  • aver rispettato i principi sanciti dall'art. 31 del D.lgs n. 150/2015 in materia di incentivi all'occupazione.
La circolare elenca alcuni casi di assunzione obbligatorie che non beneficiano dell'incentivo.

Bonus IoLavoro: limiti e cumulabilità

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L'incentivo è subordinato alla circostanza che il suo importo non superi i limiti previsti per gli aiuti di stato ("de minimis": Reg. UE 1407/2013). L'incentivo, però può essere fruito in misura superiore a detti limiti se l'assunzione provoca l'incremento occupazionale netto della forza lavoro che viene mediamente impiegata, intendendosi per incremento occupazionale netto l'aumento netto delle unità di lavoratori di un datore rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all'assunzione, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata.

Trattamenti cumulabili

Il bonus IO Lavoro può essere cumulato con i seguenti trattamenti:
  • incentivo per l'assunzione stabile di giovani fino a 34 anni;
  • incentivo per i beneficiari di Reddito di cittadinanza.
  • incentivi regionali di natura economica previsti per i datori di lavoro con sede nei territori delle regioni interessate dal bonus "nei limiti massimi d'intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato."

Come accedere all'incentivo

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I datori di lavoro che vogliono beneficiare dell'incentivo devono prima di tutto inoltrare all'Inps una domanda preliminare di ammissione, fornendo tutta una serie di dati e informazioni indicate nella circolare attraverso il modulo di istanza online "IoLavoro" presente sul sito dell'Istituto.

Ricevuto il modulo l'Inps procede al calcolo dell'incentivo, verifica la disponibilità dei fondi, consulta gli archivi Anpal per reperire le informazioni necessarie ai fini del riconoscimento della misura, controlla il Registro degli aiuti di Stato per verificare se l'agevolazione può essere o meno concessa e al termine di questi step comunica al datore di lavoro l'importo dell'incentivo prenotato per l'assunzione.

Se la domanda viene accolta, il datore ha 10 giorni di tempo per comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, anche se ha la possibilità di presentare in seguito una nuova domanda.

Una volta concessa l'agevolazione l'Anpal, l'Inl e l'Inps possono comunque procedere a verifiche e controlli per verificare l'effettiva esistenza dei requisiti di legge necessari per l'incentivo "IoLavoro."

Scarica pdf INPS Circolare n. 124/2020
Scarica pdf Allegato 1
Scarica pdf Allegato 2.pdf
Scarica pdf Allegato 3

Foto: 123rf.com
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