Pubblicate sul sito di Palazzo Chigi le risposte alle domande frequenti relativamente all'applicazione del D.P.C.M. del 26 aprile che dà inizio alla fase 2 legata all'emergenza Coronavirus in Italia

di Lucia Izzo - L'Italia si appresta ad affrontare la "Fase 2" legata all'emergenza Coronavirus. Dopo un lockdown pressoché totale, con poche concessioni, per contrastare il picco di contagi, è intervenuto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (pubblicato in G.U. n. 108 del 27-4-2020) con le prime timide aperture che saranno efficaci fino al prossimo 17 maggio (v. Coronavirus: inizia la fase 2).

Cosa prevede il D.P.C.M. 26 aprile 2020

[Torna su]

A partire dal 4 maggio, il provvedimento ha introdotto la possibilità di far visita ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e ha disposto la riapertura di parchi e giardini pubblici, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti. Ai sindaci è stata affidata la possibilità di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito.

Leggi anche Fase 2: ecco il nuovo modulo per l'autocertificazione

Distanziamento sociale rimane ancora la parola d'ordine insieme all'uso delle mascherine che saranno obbligatorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Dovranno restare obbligatoriamente a casa, invece, coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Sempre dal 4 maggio, si potrà tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Ammessa anche la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all'aperto. Bar, ristoranti e simili potranno effettuare la ristorazione da asporto, oltre alla consegna a domicilio.

Ripartono, infine, diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all'ingrosso ad essi correlati, con l'obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

I chiarimenti del Governo sugli spostamenti

[Torna su]

In un primo momento, la lettura del provvedimento ha lasciato molti dubbi ai cittadini, ad esempio per quanto riguarda la visita ai non ben esplicitati "congiunti" e la possibilità di spostarsi anche verso le seconde case o per andare a trovare persone che non siano parenti (es. amici e fidanzati).

Il Governo ha dunque pubblicato sul proprio sito dei chiarimenti sotto forma di risposta alle domande più frequenti sulle misure adottate.

In particolare, si conferma la possibilità di spostarsi per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. Si raccomanda, però, di limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.

In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Chi sono i congiunti

[Torna su]

Giunge il tanto atteso chiarimento sulla definizione di "congiunti" il cui ambito viene ricavato dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile (leggi: Chi sono i congiunti).

Nella categoria a cui fa riferimento il D.P.C.M. sono ricompresi: "i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)".

Fonti governative interpellate dall'Ansa a seguito della pubblicazione delle FAQ, precisano che gli amici non rientrano negli stabili legami affettivi che giustificano gli spostamenti.

Altre uscite consentite

[Torna su]

Si potrà uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (visita ai congiunti inclusa) e anche per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, non solo più solo in prossimità della propria abitazione. Pertanto, le passeggiate saranno ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Possibile anche recarsi nei cimiteri per far visita ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

Attività sportiva e motoria

[Torna su]

L'attività sportiva e motoria all'aperto, chiarisce il Governo, solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

Rimane obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Accompagnare i bambini al parco

Chi ha un figlio minorenne, potrà accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico, ma si rammenta che l'accesso a questi luoghi rimane condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo D.P.C.M., restano chiuse. Inoltre, i sindaci potranno disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

Possibile usare la bicicletta

Consentito l'uso della bicicletta per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Spesa e acquisti

[Torna su]

Si può uscire anche per acquistare beni diversi da quelli alimentari. Si considera giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.

In pratica, gli spostamenti sono consentiti per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dagli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Rientro presso domicilio, abitazione o residenza

[Torna su]

Il decreto prevede che in ogni caso sarà consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se ciò comporta uno spostamento tra Regioni diverse. Si viene incontro a coloro che, a causa del lockdown, si sono trovati "bloccati" altrove.

In generale, lo spostamento in un'altra Regione, si rammenta, è consentito esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute.


Leggi anche Domicilio, abitazione o dimora: gli spostamenti consentiti senza rischiare multe

Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Nonostante manchi l'espresso divieto di spostarsi verso le case vacanze (presente nel precedente provvedimento), anche qui fonti di governo ribadiscono che, non essendo lo spostamento alla seconda casa una necessità, rimane tra quelli non consentiti.

Ulteriori chiarimenti

[Torna su]

Oltre agli spostamenti, le FAQ governative si occupano anche di altri argomenti, tra cui quelli relativi a pubblici esercizi e attività commerciali, attività produttive, professionali e servizi, cantieri, università, agricoltura, allevamento, pesca e università.

I negozi aperti dovranno far rispettare il distanziamento sociale e provvedere alla pulizia e all'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. Si potrà entrare uno alla volta nei piccoli negozi e scaglionati nelle strutture di più grandi dimensioni. I dipendenti dovranno usare mascherine e guanti e per i clienti dei supermercati dovranno essere resi disponibili gel disinfettante mani e guanti monouso vicini alle casse.

I negozi che rimangono chiusi potranno svolgere la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

In particolare si segnala la possibilità per colf, badanti e babysitter di poter continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza, trattandosi di attività ricomprese nell'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

Si torna, in qualche modo, anche nelle Università. Si potranno tenere sessioni d'esame e sedute di laurea in presenza, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal DPCM. Lo stesso anche per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni) in presenza.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: