Indennità di accompagnamento: il Tribunale di Cosenza recepisce l'equiparazione tra "supervisione continua" e impossibilità di deambulare


Il panorama giurisprudenziale in materia di assistenza sociale si arricchisce di una rilevante pronuncia che recepisce i più recenti orientamenti di legittimità. Con la sentenza n. 1866/2025, depositata il 2 dicembre 2025, il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro (nella persona del Dott. Vincenzo Lo Feudo), ha fatto proprio l'approccio innovativo dell'ordinanza n. 28212/2025 della Corte di Cassazione. Il fulcro della decisione risiede nel superamento di un'interpretazione eccessivamente restrittiva del requisito dell'impossibilità di deambulare, equiparando la necessità di 'supervisione continua' al concetto di aiuto permanente richiesto dall'art. 1 della L. n. 18/1980.

Il caso di specie: dall'esito negativo dell'ATPO al riconoscimento giudiziale

La vicenda trae origine dal ricorso depositato ai sensi dell'art. 445-bis, comma VI, c.p.c., da una cittadina affetta da un quadro patologico particolarmente complesso, comprendente, tra l'altro, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito, gravi esiti di pancreatite e plurime patologie osteoarticolari.

In una prima fase, la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) aveva negato il diritto all'indennità di accompagnamento, pur riconoscendo un'invalidità civile nella misura del 100%. Il perito aveva infatti rilevato che, nonostante le gravi difficoltà e l'utilizzo di ausili (stampella), la ricorrente fosse ancora in grado di deambulare autonomamente, senza necessità di una supervisione costante.

Il successivo deposito di nuova documentazione medica specialistica, attestante un sensibile aggravamento del quadro clinico, ha tuttavia determinato un radicale mutamento dell'esito del giudizio.

Il principio di diritto: la "supervisione continua" quale forma di aiuto permanente

Il Tribunale ha richiamato espressamente la recente ordinanza della Suprema Corte n. 28212/2025 (pubblicata il 23 ottobre 2025), evidenziando come il concetto di impossibilità di deambulazione debba essere interpretato alla luce delle effettive esigenze di sicurezza del soggetto interessato.

Secondo il principio affermato dalla Cassazione e recepito dal giudice di merito:

  • la supervisione continua durante la deambulazione integra il requisito dell'aiuto permanente;
  • la condizione di instabilità posturale e l'elevato rischio di caduta, che impongano la presenza costante di un caregiver, non possono essere degradati a mera "difficoltà", ma configurano una forma di supporto stabile e indispensabile;
  • la valutazione dell'autonomia non può arrestarsi al dato meramente meccanico del movimento, ma deve considerare la concreta possibilità di deambulare in condizioni di sicurezza.

La decisione

Nel caso esaminato, la certificazione prodotta in corso di causa ha evidenziato passaggi posturali assistiti, marcata instabilità e la necessità di assistenza continuativa per lo svolgimento delle attività quotidiane.

Alla luce di tali elementi, il Giudice ha dichiarato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal novembre 2025, momento in cui l'aggravamento e la necessità di supervisione risultavano formalmente accertati.

Conclusioni

La pronuncia rappresenta un rilevante passo in avanti nella tutela dei soggetti fragili. Viene chiarito che l'indennità di accompagnamento non spetta esclusivamente a chi sia totalmente incapace di muoversi, ma anche a chi, pur conservando una residua capacità di deambulazione, necessiti della presenza vigile e costante di un terzo per evitare concreti rischi per la propria incolumità.

Si tratta di un'interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con la funzione assistenziale della prestazione e idonea a garantire una tutela effettiva anche in presenza di autonomie residue ma precarie.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: