La Corte di Cassazione interviene sulla nozione di giusta causa ai fini NASpI in caso di dimissioni rassegnate a seguito di trasferimento del lavoratore


Con l'ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 (sotto allegata), la Corte di Cassazione interviene su un tema che negli ultimi anni aveva registrato aperture significative in giurisprudenza e nella prassi applicativa: il diritto alla NASpI in caso di dimissioni rassegnate a seguito di trasferimento del lavoratore in una sede molto distante dalla residenza.

La decisione in esame pare introdurre un vero mutamento di prospettiva rispetto a un precedente orientamento che tendeva a valorizzare il carattere "involontario" della perdita del lavoro anche quando il recesso fosse determinato dall'impossibilità concreta di seguire il trasferimento. La Corte, infatti, riporta il tema entro il perimetro classico della giusta causa ex art. 2119 c.c., affermando che la sola distanza geografica è sufficiente: occorre verificare un inadempimento datoriale o comunque una condotta del datore tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto.

Il fatto

La vicenda prende le mosse dalle dimissioni di un lavoratore trasferito da Genova a Catania, il quale aveva rassegnato il recesso dal rapporto lavorativo ritenendo impossibile proseguire l'attività in una sede così lontana e rivendicando, per tale ragione, il diritto alla NASpI.

Il Tribunale aveva respinto la domanda, escludendo che ricorressero i presupposti della disoccupazione involontaria. Di diverso avviso la Corte d'appello di Genova, che aveva riformato la decisione valorizzando la distanza tra sede originaria e nuova assegnazione e ritenendo che tale circostanza integrasse, di per sé, una "grave situazione oggettiva" idonea a giustificare le dimissioni per giusta causa.

Tali conclusioni risultavano in linea con un copioso filone interpretativo che, anche facendo leva sulle indicazioni amministrative INPS (quale, ad esempio, il messaggio n. 369/2018 sul parametro dei 50 km o degli 80 minuti di percorrenza), aveva progressivamente riconosciuto rilievo alla particolare gravosità del trasferimento.

Non a caso, diverse pronunce di merito si erano mosse in questa direzione. Il Tribunale di Torino (sent. n. 429/2023) aveva sostenuto che il trasferimento oltre i 50 km dalla residenza potesse rendere la cessazione del rapporto sostanzialmente involontaria, a prescindere dalla legittimità della scelta datoriale. Analogamente, il Tribunale di Arezzo (sent. n. 575/2025) aveva ritenuto non decisiva, ai fini della NASpI, l'illegittimità dell'esercizio dello jus variandi, valorizzando piuttosto l'impossibilità concreta per il lavoratore di proseguire il rapporto.

In questo quadro giuridico si colloca il ricorso dell'INPS che ha dato origine all'ordinanza in commento, fondato sull'assunto che la Corte territoriale avesse completamente omesso di verificare un passaggio decisivo: l'eventuale insussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" richieste dall'art. 2103 c.c. e, quindi, la sussistenza di un grave inadempimento datoriale.

L'ordinanza

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio, assumendo una posizione netta e in contrasto con il filone interpretativo di cui sopra.

Il punto centrale della motivazione, infatti, è che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 — secondo cui "la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa" — non può essere letto in modo svincolato dalla nozione civilistica di giusta causa.

La Corte osserva, in particolare, che la decisione d'appello ha sussunto la fattispecie nella previsione normativa "prescindendo però dalla verifica delle concrete circostanze del caso": proprio questo aspetto, per i giudici di legittimità, rappresenta l'errore decisivo che comporta la riforma della sentenza. Particolarmente significativa, in tal senso, è l'affermazione secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto accertare "l'insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento", circostanza "idonea a configurare l'inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali", elementi richiesti per integrare la giusta causa che avrebbe attribuito al lavoratore il diritto all'accesso alla NASpI.

In altre parole, è escluso che la mera oggettiva gravosità del trasferimento possa, da sola, fondare il diritto alla prestazione: la Corte censura espressamente il ragionamento della sentenza impugnata, che aveva considerato la distanza "di per sé ostativa alla possibilità di prestare l'attività lavorativa", rilevando come ciò abbia fatto "del tutto prescindere dall'inadempimento della parte datoriale, che invece va verificato".

I giudici di legittimità, al fine di rafforzare tale impostazione, richiamano la precedente Cass. n. 23039/2024, in cui si era affermata la perdita del diritto all'indennità opera "ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro".

Tale rilievo rappresenta il cuore teorico dell'ordinanza: la NASpI resta legata alla nozione di disoccupazione involontaria e tale carattere non può essere riconosciuto quando il lavoratore, pur a fronte di una scelta gravosa, decide di interrompere un rapporto astrattamente proseguibile, salvo che quella scelta datoriale sia illegittima o concretamente tale da rendere intollerabile la prosecuzione.

Sotto questo profilo, la decisione sembra marcare una presa di distanza dagli orientamenti che avevano quasi autonomizzato la nozione previdenziale di "involontarietà" rispetto alla nozione civilistica di giusta causa. Se parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto sufficiente il trasferimento ultra 50 km come fatto idoneo, in sé, a rendere involontaria la perdita dell'occupazione, la Cassazione riafferma che non vi è automatismo: il parametro chilometrico non crea una presunzione di giusta causa.

Siffatto riferimento, tuttalpiù, può avere valore un indiziario o presuntivo, ma non sostituisce l'accertamento dell'inadempimento datoriale, che deve naturalmente essere domandato dal lavoratore interessato all'accertamento della giusta causa di dimissioni.

Il principio di diritto

Il principio enunciato dalla Corte è particolarmente chiaro: "In tema di NASPI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l'accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria".

Il principio in esame produce ricadute importanti.

In primo luogo, ridimensiona la portata del criterio dei 50 km/80 minuti, che non può essere assunto come regola generale per il riconoscimento della NASpI in caso di dimissioni.

In secondo luogo, riafferma che il trasferimento rileva, ai fini della giusta causa, non per il solo suo impatto personale o logistico, ma in quanto manifestazione di un comportamento datoriale illegittimo o comunque lesivo del sinallagma contrattuale.

Ne deriva un innalzamento dell'onere di allegazione, prima ancora che di prova, in capo al lavoratore, chiamato non solo a dimostrare la gravosità del mutamento di sede, ma anche a contestarne i presupposti giustificativi, la cui legittimità va tuttavia comprovata dal datore di lavoro.

Trattandosi di un orientamento, per diversi aspetti, innovativo, rimane da comprendere se tale lettura troverà applicazione rigorosa o se sarà temperata, nelle ipotesi future, mediante la valorizzazione delle situazioni in cui, pur in assenza di un comprovato e inequivoco inadempimento datoriale, il trasferimento incida in modo radicale sull'equilibrio del rapporto.

Per ora, però, il messaggio della Cassazione è netto: la distanza, da sola, non basta.

Ed è probabilmente questo l'elemento di maggiore rilievo dell'ordinanza n. 10559/2026: aver trasformato un criterio che in molti consideravano quasi presuntivo in un semplice dato fattuale, da inserire — ma non esaurire — nell'accertamento della giusta causa. Un passaggio che, per ampiezza e nettezza, ha il sapore di un vero cambio di orientamento.

Scarica pdf Cass. n. 10559/2026

Avv. Francesco Chinni

Avv. Sergio Di Dato

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