Sono diversi i punti su cui l'Agenzia ritiene di soffermarsi nelle 17 pagine che compongono il documento. In primis, si rammenta che l'erogazione del
reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il
nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un
percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
Esclusi dall'obbligo di inserimento sono solo
alcuni componenti del nucleo familiare, ovvero coloro che non sono maggiorenni, che sono già occupati o che frequentano un regolare corso di studi. In particolare, si legge nella circolare, nel caso di
iscrizione a un corso di laurea, di specializzazione o di dottorato, sono considerati regolari anche gli studenti fino a un anno fuoricorso, ovvero "che sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno".
Esonerati sono anche i componenti del nuclei familiari beneficiari con
disabilità che, tuttavia, potranno eventualmente manifestare la loro disponibilità al lavoro e prestare volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
Infine, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legge n. 4/2019, possono essere esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, connessi alla fruizione del RdC, altre categorie di persone, ad esempio i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il
nucleo familiare con
disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
Il D.L. n. 4/2019, prevede una ulteriore segmentazione dei beneficiari, identificando quelli (tra coloro che sono tenuti ad aderire ad un percorso di inserimento lavorativo o inclusione sociale) che, per la maggiore vicinanza al mondo del lavoro, devono in prima battuta essere avviati a un percorso di inserimento lavorativo.
Le categorie, puntualmente elencate dalla circolare, sono dunque tenute a stipulare un patto per il lavoro presso i
centri per l'impiego (nel cui bacino insista il luogo di
residenza dell'interessato) o eventualmente presso i soggetti accreditati. Il patto per il lavoro deve contenere gli
obblighi e gli impegni previsti in capo al beneficiario.
Convocazione presso il centro per l'impiego
Le persone tenute alla stipula del patto per il lavoro vengono convocate dal centro per l'impiego competente e, nel corso del primo appuntamento, l'operatore del centro per l'impiego effettuerà e seguenti operazioni:
a) far presentare la DID, se non ancora presentata, raccogliendo anche le informazioni utili per il calcolo dell'indice di profilazione quantitativa;
b) verificare, insieme con il richiedente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare;
c) procedere alla profilazione qualitativa;
d) all'esito della profilazione qualitativa procedere alla stipula del patto per il lavoro, ovvero, nel caso in cui si ravvisi nel
nucleo familiare del beneficiario la presenza di particolari criticità che rendano difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, inviare il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà. In tal caso, l'invio deve essere corredato dalle motivazioni che hanno determinato tale soluzione.
Offerta di lavoro
Le persone tenute a sottoscrivere il patto per il lavoro devono innanzitutto collaborare alla definizione dello stesso, nonché accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro.
Tra questi, emerge quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, in caso di rinnovo del beneficio, la prima offerta di lavoro congrua.
L'offerta di lavoro deve contenere le seguenti informazioni minime:
- la qualifica da ricoprire e le mansioni;
- i requisiti richiesti;
- il luogo e l'orario di lavoro;
- la tipologia contrattuale;
- la durata del rapporto di lavoro;
Decadenza dal RdC per chi rifiuta le offerte di lavoro
Il posto di lavoro offerto non è di norma nelle disponibilità del centro per l'impiego, e la valutazione ultima circa l'assunzione è in capo al datore di lavoro; pertanto per offerta di lavoro è da intendersi l'offerta di una candidatura per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario autorizzato.
Il rifiuto di una offerta di lavoro va pertanto inteso come rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante. Nell'ipotesi in cui il posto di lavoro offerto sia nella disponibilità del servizio per il lavoro, invece, il rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro congruo da parte del beneficiario di RdC costituisce causa di decadenza del beneficio.
Ancora, ai sensi del
decreto legge n. 4/2019, è disposta la
decadenza dal RdC nel caso il beneficiario tenuto alla stipula del patto per il lavoro
non accetti almeno una di tre offerte di lavoro congrue segnalate dal servizio per l'impiego ovvero, in caso di rinnovo del RdC, non accetta la prima offerta congrua utile.
Congruità dell'offerta di lavoro
L'offerta di lavoro è congrua se rispetta i seguenti principi:
1) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
2) distanza dalla
residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
3) durata della disoccupazione;
4) retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione.
Esperienze, competenze e durata della disoccupazione
Con specifico riferimento alle esperienze, competenze e durata della disoccupazione, l'offerta è congrua:
1) per i soggetti in
stato di disoccupazione per un
periodo fino a 6 mesi, se corrisponde a quanto concordato nel patto per il lavoro, con specifico riferimento all'area di attività o alle aree di attività, nell'ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato;
2) per i soggetti in
stato di disoccupazione per un p
eriodo superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi, se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto per il lavoro;
3) per i soggetti in
stato di
disoccupazione da oltre 12 mesi, se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto per il lavoro.
Distanza del luogo di lavoro dalla residenza del beneficiario di RdC
La valutazione circa la congruità dell'offerta va fatta anche in relazione al periodo di fruizione del beneficio e al numero di offerte rifiutate.
Per i primi 12 mesi, l'offerta di lavoro è congrua nei seguenti casi:
- nel caso di prima offerta, se la sede di lavoro è collocata entro 100 km di distanza dalla
residenza o comunque risulta raggiungibile entro il limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi pubblici;
- nel caso di seconda offerta, se la sede di lavoro è collocata entro 250 km di distanza dalla residenza;
- la terza offerta lavoro è congrua, dal punto di vista della distanza della sede di lavoro, indipendentemente da ove sia collocata sul territorio italiano.
Decorsi i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, l'offerta di lavoro è congrua se:
- in caso di prima o di seconda offerta, se la sede di lavoro è collocata entro 250 km di distanza dalla residenza;
- in caso di terza offerta, indipendentemente da ove sia collocata sul territorio italiano.
In caso di rinnovo del
Reddito di Cittadinanza, è congrua la prima e unica offerta su tutto il territorio italiano.
Retribuzione, tipologia contrattuale e orario di lavoro
Ancora, per i percettori di RdC l'offerta di lavoro si ritiene congrua quando preveda una retribuzione superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione.
Conseguentemente la retribuzione annua connessa con il posto di lavoro offerto deve essere pari ad almeno 10.296 euro annui (ossia pari alla somma di 9.360 euro, incrementata del 10%). In caso di durate inferiori all'anno, la retribuzione minima va corrispettivamente riproporzionata alla durata. La retribuzione va calcolata al netto dei contributi a carico del lavoratore.
Ancora, l'offerta di lavoro è congrua quando si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; inoltre, l'offerta di lavoro dovrà riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro
Altre cause di decadenza dal Reddito di cittadinanza
L'Anpal rammenta anche le
altre cause che danno luogo a decadenza dal RdC, in particolare quelle che richiedono una segnalazione da parte del centro per l'impiego (o del soggetto accreditato). In particolare, scatta la decadenza da RdC quando uno dei componenti del
nucleo familiare che non sia escluso o esonerato dagli obblighi pone in essere alcuni comportamenti ad esempio la mancata effettuazione della DID o la mancata sottoscrizione del patto per il lavoro.
Ancora, comporta la decadenza dal RdC la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione. In entrambi i casi, sarà il centro per l'impiego a comunicare il rifiuto, da parte delle persone tenute alla stipula del patto per il lavoro.
Comporta, infine, la decadenza dal RdC il rifiuto di aderire ai progetti di utilità collettiva a titolarità del comune di
residenza in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di
residenza. In tal caso il rifiuto di aderire deve risultare da atto scritto.