L'INPS fornisce ulteriori chiarimenti sui requisiti e sul riconoscimento del'Ape Social e della pensione precoci come modificati dalla Legge di Bilancio n. 205/2017

di Lucia Izzo - L'APE sociale e la pensione anticipata ai precoci non potranno essere riconosciuti a chi assiste un parente disabile se, alla data di decorrenza effettiva dei benefici, l'assistito sia deceduto. Il diritto al beneficio, invece, non verrà meno se ciò si verifica oltre la data di decorrenza effettiva dellos tesso.


Questi e ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall'INPS nel messaggio n. 1481/2018 (qui sotto allegato) in merito alle condizioni per accedere ai benefici dell'APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016,


Entrambi i benefici (pensione anticipata precoci e APE Sociale), infatti, sono stati recentemente modificati dall'ultima legge di Bilancio.


Leggi anche: I lavoratori precoci

Quando i benefici sono riconosciuti a invalidi e caregiver?

L'Istituto si sofferma sul riconoscimento dei due benefici ai soggetti con invalidità civile

almeno pari al 74% e ai c.d. caregiver: questi ultimi sono coloro che prestano assistenza da almeno 6 mesi al coniuge, partner dell'unione civile, parente o affine convivente fino al secondo grado affetto da handicap grave ex legge n. 104/1992.

In particolare, i due benefici non potranno essere riconosciuti ove sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell'APE sociale o della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, lo status di invalido pari o superiore al 74% oppure ove l'assistito sia deceduto.

Se le predette condizioni, invece, vengono meno successivamente alla data di decorrenza effettiva dei trattamenti non farà venir meno il diritto ai benefici in parola. Per i soggetti che avranno perfezionato i requisiti e le condizioni nell'anno 2017, lo stato di invalidità almeno pari al 74% e l'esistenza in vita dell'assistito dovranno, invece, sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Benefici lavori gravosi: per quanto tempo bisogna aver svolto l'attività?

In primis, l'INPS fornisce precisazioni sulla verifica delle condizioni di accesso ai benefici in argomento per i lavoratori c.d. gravosi (per approfondimenti: Pensioni: Ape social a disoccupati, mamme e caregiver).


In particolare, l'interessato dovrà aver svolto l'attività lavorativa c.d. "gravosa" per almeno 7 o 6 anni nel periodo compreso, rispettivamente, nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero, la successiva data di:


a) presentazione della domanda di "certificazione", in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data;

b) versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa.


L'accertamento di tale condizione, anche in via prospettica, dovrà sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.


Inoltre, i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa, spiega l'INPS, dovranno essere intesi come periodi di anzianità contributiva riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge.


Ai fini del computo della suddetta anzianità contributiva saranno utili "i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all'attività lavorativa c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, congedi per handicap, maternità nel rapporto di lavoro, etc.)".


Per ottenere il beneficio, quindi, nell'arco temporale dei 10 o 7 anni il lavoratore dovrà risultare in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.

Domande: i termini per i soggetti "certificati" nel 2017

Nel 2017 per i soggetti c.d. "certificati", ovverosia coloro che alla data di verifica delle condizioni avevano cessato l'attività lavorativa e già maturato tutti i requisiti e le condizioni, la decorrenza del trattamento sarà retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni e, comunque, non anteriormente al 1° maggio 2017.


Ciò indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, purché, per l'APE sociale, la stessa non sia effettuata oltre i termini per la sperimentazione (31 dicembre 2018).


Se la retrodatazione comporta l'impossibilità di erogare l'indennità APE sociale o la pensione anticipata per i c.d. precoci (rispettivamente per avvenuto superamento dei limiti reddituali annuali previsti dalla legge o per svolgimento di attività lavorativa) i soggetti interessati potranno chiedere che il beneficio decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.


Anche i soggetti che hanno acquisito lo "status" di invalido al 74% o hanno perfezionato i 6 mesi di assistenza e convivenza nel mese di dicembre 2017 e che hanno presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, potranno beneficiare del regime delle decorrenze alla maturazione dei requisiti previsto per l'anno 2017. Tuttavia, i relativi trattamenti non potranno avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2018.

Cumulabilità tra APE sociale, beneficio "precoci" e accesso alla pensione in salvaguardia

Quanto alla possibilità di cumulo dei benefici in oggetto con l'accesso alla pensione in salvaguardia, l'Inps richiama la nota n. 7214/2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la quale ha chiarito che "i soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per l'accesso alla pensione in salvaguardia, hanno la facoltà di optare tra le due prestazioni".


Pertanto, ove le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale/beneficio "precoci" siano presentate da soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per la salvaguardia, la Struttura territoriale dovrà convocare i richiedenti e invitarli a effettuare, per iscritto, una scelta.


In particolare, le Strutture dovranno informare gli utenti della circostanza che l'accoglimento della domanda di verifica delle condizioni per l'APE sociale/beneficio "precoci" non assicura l'accesso al beneficio se il soggetto perde lo status prima della decorrenza dell'indennità o non perfeziona i requisiti

Lavori gravosi: integrazione documentale per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso ai benefici summenzionati, in relazione allo svolgimento delle attività gravose, dovranno essere presentate in modalità telematica.


Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018 ha ulteriormente specificato e aggiornato l'elenco delle professioni c.d. gravose (per approfondimenti: Chi andrà in pensione prima? Ecco l'elenco) sicché l'Inps ha aggiornato il modello per l'attestazione del datore di lavoro.


Pertanto, per le domande relative allo svolgimento di attività gravose presentate entro il 1 marzo 2018 e relative al riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. "precoci", sarà consentita l'integrazione della documentazione esclusivamente con il nuovo modello AP116 (aggiornato ai sensi della legge di bilancio 2018) , entro il 13 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell'invio.


Entro la stessa data e con le stesse modalità sarà consentita anche l'integrazione della documentazione per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'APE sociale (termine ultimo di presentazione 31 marzo 2018).


INPS, messaggio n. 1481/2018

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