- Invalidità civile: cos'è
- Assegno mensile di invalidità
- Invalidità civile: accompagnamento e altre prestazioni
- Domanda invalidità civile
- La procedura per l'accertamento dell'invalidità civile
- Le verifiche Inps
- Invalidità: ricorso avverso il mancato riconoscimento
- Invalidità civile: tabelle (aggiornate al 2021)
Invalidità civile: cos'è
Lo stato di invalidità civile si acquista previo accertamento dell'effettiva difficoltà a svolgere le attività tipiche della vita quotidiana, lavorativa o di relazione che lo connotano e comporta il riconoscimento in capo ai cittadini di una serie di provvidenze poste a carico dell'Inps.
Laddove la malattia invalidante rientri tra quelle riconosciute dalla legge (vedi anche le Tabelle invalidità civile con le indicazioni dei punti di invalidità e le risorse di calcolo) il soggetto interessato può beneficiare di diverse prestazioni, tra le quali rientra, innanzitutto, l'assegno mensile di assistenza. Ma se la percentuale minima per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile è quella del 34%, il diritto all'assegno mensile si acquisisce solo se l'invalidità supera il 74%.
Assegno mensile di invalidità
Più nel dettaglio, oltre a superare la predetta soglia di invalidità, il beneficiario dell'assegno mensile deve avere un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, essere privo di impiego e il suo reddito annuo personale non deve superare la somma stabilita annualmente, per il 2021 fissata in euro 4.931,29.
In presenza di tali requisiti, l'invalido civile riceve, nel 2021, un assegno di importo pari a euro 287,09 per 13 mensilità. Tale provvidenza è incompatibile con altri redditi pensionistici.
Con riferimento al requisito reddituale, si precisa che ai fini del computo dello stesso non si considerano i redditi del coniuge e di altri familiari.
Incremento al milione
Con riferimento all'assegno mensile di invalidità, la Corte costituzionale, con una sentenza del giugno 2020, ha affermato che, per il futuro, l'"incremento al milione" previsto per vari trattamenti pensionistici debba essere riconosciuto a tutti gli invalidi civili totali che abbiano almeno 18 anni di età e non godano di redditi annui pari o superiori a 6.713,98 euro.
Leggi: Assegno invalidità civile a 516 euro
Invalidità civile: accompagnamento e altre prestazioni
Il riconoscimento dell'invalidità civile, in ogni caso, non dà luogo solo alla corresponsione dell'assegno di invalidità.
L'assegno sociale
Chi supera l'età di 67 anni, pur non avendo diritto all'assegno di invalidità civile, potrà comunque ottenere l'assegno sociale, mentre i minorenni potranno ottenere la cd. indennità mensile di frequenza se il loro reddito annuo personale non superi una determinata soglia, rideterminata annualmente. A tal fine si considerano i redditi dell'anno in corso, dichiarati dall'interessato in via presuntiva.
Vai alla guida L'assegno sociale
La pensione di inabilità civile
Diverso dall'assegno mensile di assistenza è la pensione di inabilità. Essa spetta al soggetto al quale sia stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, che abbia un'età compresa tra i 18 e i 67 anni di età e il cui reddito annuo personale, nel 2021, non superi la somma di Euro 16.982,49.
L'indennità di accompagnamento
Per chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate condizioni, anche l'indennità di accompagnamento.
Per l'indennità di accompagnamento non sussistono limiti reddituali o di età. Tuttavia, per poterne beneficiare, è necessario che l'invalidità totale e permanente del 100% sia accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua.
Non possono in ogni caso beneficiarne coloro che siano ricoverati gratuitamente in istituto o percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Vai alla guida L'indennità di accompagnamento
Altre prestazioni
Lo sai che:
- con una percentuale di invalidità del 33,33% si ha diritto ad alcune agevolazioni per l'acquisito di protesi ed altri strumenti medici;
- con il 46% di invalidità si ha diritto alla iscrizione al collocamento obbligatorio nelle categorie protette (ma il diritto è riservato a chi ha un'età compresa tra 18 e 55 anni);
- con una percentuale del 51% si ha diritto ai congedi per cure;
- con una invalidità del 66,66% si può avere l'esenzione dal ticket sanitario;
- le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto all'indennità di accompagnamento.
Domanda invalidità civile
Le domande per il riconoscimento dell'indennità civile vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dell'ausilio di un patronato o di un'associazione di categoria dei disabili, previa compilazione di un certificato medico digitale ad opera di un medico competente abilitato dall'Inps.
Più nel dettaglio, tale certificato, identificato da un numero generato dal sistema in automatico, potrà essere abbinato ad una domanda presentata entro massimo trenta giorni dal suo rilascio, pena l'impossibilità di utilizzo del numero identificativo impresso sulla ricevuta per l'inoltro telematico della domanda.
In essa andranno necessariamente indicati i dati anagrafici e di residenza del richiedente, completi di codice fiscale, il fatto che si tratta di domanda di invalidità, l'indicazione del primo riconoscimento/aggravamento, i dati anagrafici dell'eventuale tutore, l'indicazione di domicilio provvisorio e l'indirizzo e-mail.
Contestualmente alla presentazione della domanda potrà essere già stabilita la data della visita di accertamento, modificabile una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti.
Leggi anche: Domanda invalidità civile
La procedura per l'accertamento dell'invalidità civile
Una volta presentata la domanda, il richiedente viene visitato dalla Commissione medica ASL incaricata, che oggi deve necessariamente essere integrata con la presenza di un medico Inps tra i membri effettivi.
Se ne ricorrono le condizioni, la visita può avvenire anche a domicilio.
Laddove l'istante non si presenti alla visita, viene riconvocato. Se, però, non si presenta neanche la seconda volta, l'assenza viene considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda.
Se la Commissione accerta l'invalidità, al richiedente sono riconosciute le relative provvidenze economiche, la cui concessione è attribuita alle Regioni e affidata all'Inps, previi controlli amministrativi e reddituali effettuati dall'istituto, in ragione del fatto che l'assegno di invalidità spetta in misura proporzionale ai limiti di reddito.
Occorre specificare che gli accertamenti che si concludono a maggioranza (e non all'unanimità) vengono verificati con riesame degli atti o disposizione di una nuova visita.
Le verifiche Inps
L'Inps, in via ordinaria, effettua annualmente delle verifiche circa l'invalidità accertata nella misura compresa tra il 2% e il 5% dei verbali delle Commissioni mediche ASL, indipendentemente dalla circostanza che il loro esito sia stato positivo o negativo.
Talvolta, inoltre, sono state previste delle verifiche straordinarie circa la permanenza dello stato invalidante: nel 2010, ad esempio, in occasione dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2009, sono state programmate 100.000 visite.
Trasparenza del processo
Al fine di garantire la massima trasparenza circa il processo amministrativo e sanitario, il cittadino e gli enti di patronato potranno in ogni momento consultarne le risultanze, collegandosi al sito dell'Inps ed accedendo ad un'apposita pagina personale tramite un pin rilasciato dall'Istituto.
Leggi anche: Domanda di invalidità civile: i tempi
Invalidità: ricorso avverso il mancato riconoscimento
Laddove l'invalidità civile non venga riconosciuta, è possibile ricorrere in giudizio entro 180 giorni dalla notifica del verbale sanitario.
Unico legittimato passivo è l'Inps e, laddove venga nominato dal giudice un CTU, il medico legale dell'istituto deve necessariamente assistere alle operazioni peritali.
A seguito della riforma del 2009, non è più possibile né presentare un ricorso amministrativo né utilizzare forme di contenimento del contenzioso di qualsiasi genere.
Invalidità civile: tabelle (aggiornate al 2021)
Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito | ||
Pensione ciechi civili assoluti | 310,48 | 16.982,49 | ||
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 287,09 | 16.982,49 | ||
Pensione ciechi civili parziali |
| 16.982,49 | ||
Pensione invalidi civili totali | 287,09 | 16.982,49 | ||
Pensione sordi | 287,09 | 16.982,49 | ||
Assegno mensile invalidi civili parziali | 287,09 | 4.931,29 | ||
| 287,09 | 4.931,29 | ||
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 938,35 | Nessun limite | ||
Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori | 522,10 | Nessun limite | ||
Indennità comunicazione sordi | 258,00 | Nessun limite | ||
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 213,79 | Nessun limite | ||
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 515,58 | Nessun limite | ||
Vedi anche:
- Assegno di invalidità e pensione di inabilità (nel sito dell'INPS)
- Tabelle per il calcolo dell'invalidità civile