Come fare domanda per l'invalidità civile, la richiesta online all'Inps, la visita di accertamento all'ASL, i ricorsi contro il mancato riconoscimento

Avv. Marco Sicolo - La domanda per l'invalidità civile è indispensabile per ottenere il riconoscimento delle patologie che comportano la riduzione della capacità lavorativa del soggetto interessato e quindi il suo diritto a ricevere le prestazioni economiche e le agevolazioni previste dalla legge.

Come fare domanda per l'invalidità civile

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L'iter per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile si compone di due momenti: il primo riguarda la richiesta al proprio medico di base del certificato medico introduttivo, il secondo è rappresentato dalla vera e propria domanda per l'invalidità civile da inviare all'Inps.

Il certificato rilasciato dal medico di base

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La richiesta per l'invalidità civile presuppone, dunque, il rilascio del certificato medico introduttivo.

A tal fine, l'interessato deve recarsi dal proprio medico di base, il quale, a conclusione della visita, provvederà a inviare telematicamente tale certificazione all'Inps.

Il certificato medico introduttivo contiene, oltre ai dati anagrafici e sanitari del richiedente, la diagnosi con la descrizione della patologia che dà origine all'invalidità.

La trasmissione telematica del certificato genera un codice univoco che viene fornito al richiedente, insieme a una copia cartacea del certificato, da esibirsi in occasione della successiva visita medica presso l'ASL.

A questo punto, l'interessato ha 90 giorni di tempo per presentare la domanda per l'invalidità civile. Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino dovrà richiedere un nuovo certificato introduttivo.

Domanda invalidità civile online

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La domanda per l'invalidità civile deve essere inviata telematicamente all'Inps, collegandosi al sito internet dell'istituto e accedendo alla propria area riservata con l'apposito codice PIN. Se non si è possesso di un PIN, è possibile inoltrare la domanda online tramite patronati o associazioni di categoria.

L'Inps, a questo punto, trasmette la domanda all'ASL competente o trattiene la stessa, qualora sia stata delegata dalla Regione di competenza a svolgere le visite mediche di rito.

L'ASL (o l'Inps ove competente) comunicano al richiedente la data della visita medica di accertamento delle patologie invalidanti.

Se necessita di visita domiciliare (perché non deambulante o per precarie condizioni di salute), il cittadino può richiederla entro cinque giorni antecedenti la data già fissata.

Le visite di accertamento sui pazienti oncologici sono svolte entro 15 giorni dall'invio della domanda.

In caso di mancata presentazione a visita, il richiedente riceve una seconda convocazione. Se non si presenta neanche alla nuova data, la sua domanda perde efficacia.

La visita di accertamento sanitario all'ASL

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Alla visita di accertamento sanitario eseguita dall'ASL può assistere anche un medico di fiducia del richiedente.

All'esito della visita, è stilato un verbale che viene sottoposto alla validazione da parte di apposito organo medico-legale dell'Inps.

Successivamente, l'interessato riceve ai propri recapiti (e sulla propria area riservata sul sito dell'Inps) l'esito dell'accertamento, in forma di due verbali: uno completo di tutti i dettagli sanitari e l'altro contenente il solo giudizio finale. Quest'ultimo può essere presentato a terzi (es. datore di lavoro) per ottenere le relative prestazioni, mantenendo al contempo la riservatezza sui propri dati sensibili.

L'eventuale revisione dell'invalidità civile

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A giudizio della commissione medica, la permanenza delle condizioni che comportano il riconoscimento dell'invalidità civile può essere oggetto di una successiva visita di revisione (ad eccezione di determinate patologie escluse dalle visite di controllo, v. D.M. 2 agosto 2007).

A tal proposito è importante ricordare che, in base alla l. 114/14, le prestazioni e le agevolazioni derivanti dall'accertata invalidità civile continuano ad essere percepite sino all'esito della visita di revisione.

Invalidità civile come fare ricorso

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Nei confronti dei provvedimenti della commissione medica è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dal ricevimento del verbale contenente il giudizio sanitario definitivo.

Invece, avverso ogni altro provvedimento di diniego delle prestazioni economiche, attinente ad aspetti di carattere amministrativo e non sanitario (ad es. limiti di reddito, cittadinanza etc.), è possibile proporre ricorso amministrativo esclusivamente in via telematica, attraverso il portale Inps (sezione "Ricorsi online"), oppure tramite patronato o altro ente abilitato.

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