La consulenza tecnica d'ufficio nel processo, chi è il CTU e cosa fa, i termini per il deposito e la garanzia del principio del contraddittorio
di Giovanna Molteni - La consulenza tecnica d'ufficio è l'attività esercitata da un esperto, cui il giudice ricorre nell'ambito del processo per ottenere nozioni specialistiche su dati di particolare complessità ovvero per svolgere indagini che richiedono specifiche competenze e conoscenze.

Il ruolo del consulente tecnico d'ufficio

Ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, quando per la risoluzione della controversia sono necessarie cognizioni in materie specifiche che il giudice non conosce e non è tenuto a conoscere e quando i fatti da accertare siano riscontrabili solo attraverso specifiche cognizioni od esperienze tecniche, l'organo giudicante può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici.

Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio è un professionista che assume il ruolo di ausiliario del giudice.

Grazie alle sue specifiche conoscenze in campi del sapere umano diversi da quello giuridico (ad esempio, in ambito tecnico, scientifico o umanistico), il consulente tecnico è in grado di portare nel processo civile una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa.

La CTU nel processo civile

Quando la decisione della controversia dipende dalla risoluzione di una questione tecnica, il giudice dispone dunque la consulenza tecnica e procede alla nomina di un consulente tecnico scegliendolo tra quelli iscritti nell'albo del Tribunale di appartenenza.

Con l'ordinanza di nomina (che va comunicata alle parti se adottata fuori udienza), il giudice fissa l'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire per il giuramento ed il conferimento dell'incarico.

C'è chi ritiene che il giuramento non dovrebbe avere carattere essenziale, in considerazione del fatto che potrebbe essere eseguito anche dopo l'espletamento dell'incarico contestualmente al deposito della relazione. Nella prassi però ciò non accade mai e il giuramento viene fatto in apposita udienza contestualmente all'accettazione dell'incarico.

Per documentare in concreto l'attività svolta, il consulente tecnico d'ufficio deve redigere verbale delle operazioni peritali espletate e la relazione deve essere depositata nel termine fissato dal giudice.

Le attività del consulente tecnico d'ufficio

Il consulente tecnico d'ufficio di norma viene convocato per il giuramento ad un'apposita udienza ma può anche essere invitato dal giudice a partecipare ad altre udienza.

Nell'esercizio del suo mandato il Consulente può compiere le indagini che gli sono affidate dal giudice e può anche essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti o ad assumere informazioni da terzi.

Le parti possono partecipare da soli o con i propri consulenti alle operazioni peritali e possono presentare osservazioni anche scritte e formulare istanze.

In genere anche a norma dell'art. 195 cpc al consulente viene demandato di redigere una relazione scritta (cd. CTU o consulenza tecnica d'ufficio).

Termini per il deposito della CTU e per le osservazioni

La relazione viene trasmessa dal consulente alle parti entro i termini indicati dal giudice nell'ordinanza resa all'udienza di giuramento del CTU. A quel punto, le parti possono trasmettere al consulente le proprie osservazioni (anche per queste il giudice avrà già fissato con la medesima ordinanza appositi termini).

Una volta ricevute le osservazioni il consulente tecnico d'ufficio dovrà depositare (nell'ultimo termine assegnato dal giudice) la relazione definitiva con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

A qual punto è anche possibile che il giudice ai sensi dell'art. 196 disponga la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente per gravi motivi.

Il principio del judex peritus peritorum

Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum": il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche contenute nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, sostituendo ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche.

Ma il giudice non può sottrarsi all'obbligo di motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle valutazioni formulate dall'ausiliario.

La consulenza tecnica e la garanzia del principio del contraddittorio

Sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, la consulenza tecnica d'ufficio si colloca tra i mezzi di prova solo in senso lato, in quanto non può essere disposta per ovviare a delle carenze probatorie imputabili alle parti stesse o per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire.

Ne discende che questo strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti non può essere utilizzato per esonerare le parti dall'onere della prova gravante su di esse.

La garanzia del principio del contraddittorio è piena anche rispetto a questo mezzo probatorio. Infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha l'obbligo di dare avviso dell'inizio delle operazioni peritali e alle parti è accordata la facoltà di parteciparvi e di nominare propri consulenti.

Le parti ed i loro consulenti tecnici possono presenziare fisicamente alle operazioni, fare richieste, presentare contestazioni ed osservazioni, delle quali dovrà tenere conto sia il consulente tecnico, sia il giudicante nell'assumere e motivare la decisione.


Per approfondimenti leggi gli articoli e le sentenze in tema di CTU

Giovanna Molteni

Foto: 123rf.com
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