Il
decreto n. 21/2018 (sotto allegato),
in primis, attua il principio della
riserva di codice in materia penale, previsto da una
delega della L. n. 103/2017, e inoltre va a inserire nel
codice penale nuove fattispecie di reato, abrogando consequenzialmente previsioni analoghe presenti in altre leggi speciali.
In primis, si punisce con la reclusione fino a un anno o con la
multa da 103 euro a 1032 euro "
chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge".
Pene che rischia, congiuntamente, anche chi "malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge" e chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".
La
violazione degli obblighi di assistenza familiare, tuttavia, è disciplinata anche
dall'art. 12-sexies Legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), norma introdotta per fornire tutela ulteriore rispetto a quella prevista all'art. 570 c.p., punendo l'omesso versamento, da parte dell'obbligato, dell'assegno dovuto al coniuge divorziato in forza di un provvedimento giudiziario.
A questa si aggiunge il
richiamo operato dall'art. 3 della legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento) secondo cui, in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applicherà il citato art. 12-sexies (sulle differenze tra art. 570 c.p. e art. 12-sexies legge
divorzio leggi anche:
Cassazione: reato non mantenere i figli indipendentemente dall'età).
Il nuovo art. 570-bis del codice penale
Il decreto n. 21/2018 interviene proprio su questo delineato assetto che ha affidato a
leggi speciali alcune specificazioni in materia di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, operando dei richiami che sovente hanno portato a
difficoltà interpretative e applicative provocate dalla necessità di coniugare la fattispecie di cui all'art. 570 c.p. con quelle che a tale norma facevano esplicito riferimento (in particolare relativamente alle varie tipologie di esborsi dovuti dal coniuge all'ex o ai figli).
La norma stabilisce espressamente che le pene previste dall'articolo 570 si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del
matrimonio ovvero che violi gli
obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Quale
conseguenza di ordine sistematico, stante il confluire di tali statuizioni nel
codice civile, il decreto n. 21/2018 stabilisce
l'abrogazione sia dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54.