Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è punito dall'art. 570 c.p. e consta di tre distinte figure delittuose. Analizziamole

Cos'è la violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato che, in realtà, si può estrinsecare in tre differenti condotte, tutte previste e punite dall'articolo 570 del codice penale.

Elemento comune è la difesa dell'istituzione matrimoniale e dei vincoli di solidarietà che l'ordinamento riconnette ad essa.

Il dovere di assistenza del coniuge

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In particolare, il primo comma dell'art. 570 appare la fattispecie più controversa e anche, probabilmente, la meno applicata.

La norma presidia, infatti, un "generico dovere di assistenza" nei confronti di coniuge e figli minori, colpendo colui o colei che "abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge".

La pena prevista è quella della reclusione fino a un anno o della multa da 103 a 1.032 euro.

Criticità

Si ritiene opportuno rilevare che, già a una prima lettura è abbastanza evidente la poca determinatezza della condotta criminosa, laddove il legislatore richiama il concetto di "ordine e morale delle famiglie" (che avrà certamente un significato diverso rispetto al tempo in cui il Codice veniva redatto) e allo stesso tempo non specifica il contenuto degli "obblighi di assistenza"; inoltre, è certamente obsoleto il sanzionamento penale dell'abbandono del domicilio domestico (quello che in passato andava sotto il nome di "abbandono del tetto coniugale").

Dilapidazione dei beni familiari

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Le altre due fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare sono di natura più squisitamente economica (oltre che meno problematiche da interpretare e applicare).

Innanzitutto, si tratta del comportamento tenuto da chi malversa o dilapida i beni del coniuge o figlio minore, punito con la reclusione fino a un anno e la multa da 103 a 1.032 euro.

Con riferimento a esso, si ritiene opportuno esclusivamente precisare che tale condotta è integrata non già da un singolo atto, bensì da un comportamento reiterato nel tempo.

Far mancare i mezzi di sussistenza

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Infine, vi è il comportamento di chi fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti minori oppure inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua (del coniuge) colpa, che sicuramente è il reato più frequentemente contestato fra i tre.

Riguardo a tale fattispecie, si osserva innanzitutto che il numero dei potenziali soggetti attivi comprende coniugi e genitori (di figli sia legittimi che naturali, ovviamente), ma anche nonni e figli maggiorenni - visto che la norma fa riferimento agli ascendenti e discendenti.

Per quel che attiene alla condotta, secondo l'opinione pressoché concorde di Dottrina e Giurisprudenza, il concetto di ‘sussistenza' andrebbe inteso nel senso di soddisfazione delle basilari esigenze di vita: perciò, non soltanto vitto e alloggio, ma anche spese di vestiario, visite mediche, istruzione etc..

Allo stesso tempo, però, la sussistenza avrebbe portata meno ampia del concetto civilistico di ‘mantenimento', che - in sede di separazione o divorzio - si determina in base al tenore di vita precedente alla divisione dei due coniugi. A questo proposito va detto, tuttavia, che l'introduzione con la legge 54/2006 (sul c.d. Affido Condiviso) del reato di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti della prole ha finito (quasi) per assorbire la fattispecie di cui all'art. 570 comma 2, numero 2, quando i soggetti passivi siano i figli: tale ultima norma, infatti, ricollega la commissione del reato al semplice fatto di omettere il versamento dell'assegno stabilito dal giudice a favore dei figli minori, indipendentemente dallo stato di bisogno di questi.

Anche in questo caso è prevista la pena della reclusione fino a un anno e della multa da 103 a 1.032 euro.

Procedibilità

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La procedibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare varia a seconda della specifica condotta contestata.

In particolare, il reato è previsto a querela della persona offesa tranne nel caso di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore e del caso in cui il colpevole fa mancare mezzi di sussistenza a un minore, nel qual caso di procede d'ufficio.


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