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La persona offesa dal reato

La persona offesa dal reato è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale violata a seguito della commissione di un fatto di reato

Chi è la persona offesa dal reato

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La persona offesa dal reato è il soggetto cui fa capo il bene giuridico protetto dalla norma che prevede che un determinato fatto sia reato e che, quindi, ha visto tale bene giuridico violato dall'illecito.

Tale soggetto non va confuso con il danneggiato da reato: quest'ultimo, infatti, è chi subisce il danno derivante dal reato.

La distinzione è importante perché se, di regola, tali due figure coincidono, vi sono anche casi in cui non è così: si pensi, ad esempio, all'omicidio, in cui la persona offesa dal reato è la vittima mentre i danneggiati dal reato sono i suoi parenti.

Le norme

Alla persona offesa dal reato il codice penale dedica gli articoli 120 e ss., mentre il codice di procedura penale gli articoli 90 e seguenti.

Il diritto di querela della persona offesa

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Il codice penale, in particolare, non dà una definizione di persona offesa dal reato ma incentra su di essa la disciplina del diritto di querela.

Alla persona offesa viene infatti assegnato il diritto di querela in tutti i casi in cui per il reato non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza, con la precisazione che se le persone offese sono più di una il reato è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Persona offesa minore, interdetta, inabilitata

Nel caso in cui la persona offesa sia minore di quattordici anni o interdetta perché inferma di mente, il suo diritto di querela può essere esercitato dal genitore o dal tutore. Se non vi è chi ne abbia la rappresentanza o se chi la esercita si trova in conflitto di interessi con la persona offesa, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Invece, le persone offese che siano minori ma abbiano compiuto quattordici anni o siano inabilitate hanno la possibilità di esercitare il diritto di querela. Il diritto può essere esercitato anche dal genitore, il tutore o il curatore (pur in presenza di una contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato).

Persona offesa: diritti e facoltà

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In forza di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale, la persona offesa dal reato, oltre ad esercitare tutti i diritti e le facoltà che le sono riconosciuti espressamente dalla legge, può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova, il tutto anche nominando un difensore ai sensi del successivo articolo 101.

Tra i diritti e le facoltà riconosciute dalla legge alla persona offesa si ricordano, poi:

  • la possibilità di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.);
  • la possibilità di visionare gli atti depositati ai sensi dell'art. 366 c.p.p.;
  • la possibilità di chiedere al PM di attivare l'incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) e prendere visione degli atti relativi;
  • la possibilità di esprimere la propria opinione in merito alla richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.) e di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione (410 c.p.p.);
  • la possibilità di presentare richiesta motivata al PM di presentare impugnazione a ogni effetto penale (art. 572 c.p.p.).
La persona offesa dal reato, inoltre:
  • riceve l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.);
  • riceve la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.);
  • riceve la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.);
  • riceve la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato (art. 456 c.p.p.). 

I diritti della persona offesa minore, interdetta o inabilitata

Nel caso in cui la persona offesa sia minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, le facoltà e i diritti che le sono attribuiti sono esercitati dai medesimi soggetti mediante i quali la stessa può esercitare il diritto di querela (v. sopra).

Con particolare riferimento alla minore età, il codice di procedura civile precisa, al comma 2-bis dell'articolo 90, che, se su tale circostanza vi sia incertezza, il giudice dispone, anche d'ufficio, una perizia volta ad accertarla e che se, anche dopo la perizia, permangono dubbi in proposito, la minore età è presunta ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.

I diritti della persona offesa deceduta

Nel caso in cui, invece, la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, il nostro ordinamento attribuisce l'esercizio di tutti i suoi diritti e le sue facoltà ai suoi prossimi congiunti o alla persona che sia legata con la persona offesa da una relazione affettiva o da un rapporto di stabile convivenza.

Persona offesa parte civile

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I diritti e le facoltà della persona offesa dal reato aumentano nel caso in cui questa decida di costituirsi parte civile.

Con la costituzione di parte civile, in sostanza, tale soggetto introduce l'azione civile all'interno del processo penale e può evitare di chiedere il risarcimento del danno patito in conseguenza del reato instaurando una nuova causa civile, parallela a quella penale. Per potersi costituire parte civile, quindi, la persona offesa deve essere anche danneggiato dal reato.

Sulla parte civile e sulla costituzione di parte civile vai alle guide:

- La parte civile nel processo penale

- La costituzione di parte civile. Guida con fac-simile

La giurisprudenza sulla persona offesa dal reato

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Si riportano qui di seguito gli stralci di alcune recenti sentenze che si sono interessate del ruolo e della figura della persona offesa dal reato.

A fronte di una notitia criminis emersa in ritardo non è possibile porre un dubbio di credibilità della persona offesa dal reato, in quanto “la ricerca della verità non segue la strada di una puntigliosa ricerca delle differenze di dettaglio in due narrazioni [...] rese in due diverse sedi dichiarative (con tutte le differenze relative, dal contesto, a come sono rivolte le domande etc.), ma quelle della verifica della corrispondenza della struttura essenziale del corpo dichiarativo, dell'emergere o meno di indici di effettività esperienziale, del cogliere gli accenti di sincerità, o viceversa, del verificare la presenza o meno di fattori distorsivi mnestici o emotivi" (23419/2020).

"Quando la persona offesa rappresenta il principale (se non il solo) testimone che abbia avuto la percezione diretta del fatto da provare e sia, quindi, sostanzialmente l'unico soggetto processuale in grado di introdurre tale elemento valutativo nel processo, affinché il suo racconto possa essere posto a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato, occorre sottoporlo ad una puntuale analisi critica, mediante la comparazione con il rimanente materiale probatorio acquisito (laddove ciò sia possibile) utilizzabile per corroborare la sua dichiarazione, ovvero, laddove una verifica "ab estrinseco" non sia possibile, attraverso un esame attento e penetrante della testimonianza, condotto con rigore e spirito critico, che investa la attendibilità della dichiarazione e la credibilità soggettiva di chi l'abbia resa e che, tuttavia, non sia improntato da preconcetta sfiducia nei confronti del teste, dovendosi comunque partire dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste, sia esso persona offesa sia esso parte civile, riferisca fatti veri, o da lui ritenuti tali" (Trib. Napoli n. 644/2018).

"La dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela" (Cass. n. 52538/2017).

"La testimonianza della persona offesa, soprattutto quando portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. u, 41461 del 2012, cit.), ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (con violazione del canone di giudizio imposto dall'art. 192 c.p.p., comma 1)" (Cass. n. 35559/2017).

"In tema di reati sessuali ... la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi" (Cass. n. 35559/2017).

Data: 5 maggio 2021