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Costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile (artt. 74 e ss. del codice di procedura penale) è l'istituto giuridico mediante il quale il soggetto danneggiato dal reato esercita un'azione civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della cosa dovuta

Azione civile nel processo penale

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Il processo penale consiste essenzialmente in un rito complesso volto ad accertare l'eventuale responsabilità dell'imputato in ordine a un determinato fatto costituente reato. 
La persona danneggiata dal reato o i suoi successori universali possono esercitare nel processo penale l'azione civile, volta ad ottenere il risarcimento dei danni che sono scaturiti dal reato, la condanna alle spese di giudizio del presunto reo o finanche la restituzione dei beni eventualmente sottratti. 

L'art. 74 c.p.p.

La prima norma alla quale fare riferimento è, dunque, l'art. 74 c.p.p. ai sensi del quale L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile". 

L'art. 76 c.p.p.

Ex art. 76 c.p.p.:
"1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo".

Chi è la parte civile

Ad esercitare l'azione civile nel processo penale, come dalla lettera dell'art. 74 c.p.p., è la parte civile, ossia il soggetto danneggiato dal reato o i suoi successori universali. 
La parte civile si differenzia dalla persona offesa dal reato che è invece il titolare del bene giuridico protetto dalla norma e leso dal reato stesso.

Esempio

In un omicidio, la persona offesa dal reato è chi ha perso la vita, mentre la parte civile sono, ad es., i familiari superstiti

Costituzione di parte civile: la disciplina

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L'atto con il quale ci si costituisce parte civile nel processo penale è un atto complesso che consta di determinate formalità. 
Il contenuto dell'atto è, all'uopo, scandito dalla normativa codicistica, si legge a tal riguardo (art. 78 c.p.p.) che esso deve contenere: 

  • le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; 
  • le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; 
  • il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; 
  • l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; 
  • la sottoscrizione del difensore. 

L'atto di costituzione di parte civile può essere presentato in udienza o fuori udienza. Laddove dovesse essere presentato fuori udienza, deve essere notificato, a cura della parte civile, alle altre parti e lo stesso produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.  

Termini per la costituzione di parte civile

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La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 (ossia prima delle formalità di apertura del dibattimento). Tali termini (indicati dall'art. 79 cpc) sono perentori ed il loro mancato rispetto determina la decadenza. 

Attenzione però: anche se la costituzione dovesse avvenire in tempo (ad esempio per l'udienza dibattimentale), va ricordato che vanno rispettati i termini per la presentazione della c.d. lista testi. Se, infatti, la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1 (per richiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici), la parte civile non potrà più avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. 

Ammissione della costituzione di parte civile

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Nel caso in cui il giudice ammetta la costituzione di parte civile, il provvedimento avrà efficacia provvisoria, poiché è "idonea a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui ratio è esclusivamente quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l'ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale" (ex multis, Cassazione penale, n. 32478/2016).

Esclusione della parte civile

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L'ammissione della costituzione non è cosa scontata. 

Le altre parti del processo (Il PM, l'imputato e il responsabile civile) possono infatti (v. art. 80 c.p.p.) formalizzare una richiesta motivata di esclusione della parte civile. E l'esclusione può anche essere disposta d'ufficio fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento.

Va, peraltro, evidenziato che l'eventuale esclusione della parte civile disposta nell'udienza preliminare non preclude una successiva costituzione per il dibattimento.

Revoca costituzione di parte civile art. 82 c.p.p.

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Chi si è costituito parte civile può sempre revocare la sua costituzione con dichiarazione depositata in cancelleria e notificata alle altre parti oppure con una dichiarazione fatta in udienza. La revoca espressa è ammessa in ogni stato e grado del procedimento ne può essere fatta della parte o da un suo procuratore speciale.

Ma è anche possibile una revoca tacita che è desumibile dalla omessa presentazione delle conclusioni o dall'aver promosso l'azione dinanzi al giudice civile. 

La Cassazione sulla costituzione di parte civile

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Di seguito una serie di massime della Cassazione sulla costituzione di parte civile: 

Cassazione penale, sez. V, n. 7546/2022

In tema di costituzione di parte civile nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la norma di cui all'art. 23 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso, opera nel solo caso in cui il processo sia stato introdotto con tale modalità; negli altri casi, mancando una specifica disciplina, trova applicazione l'art. 79 cod. proc. pen. il quale consente la costituzione di parte civile fino alla fase introduttiva del dibattimento (cfr. Sez. 4, n. 54015 del 25/10/2018,). In proposito, si ricorda che la parte civile può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 cod. proc. pen. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (cfr. Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020). 

Cassazione penale, sez. II, n. 15603/2021

Se vi è stata costituzione di parte civile si applica l'articolo 578 cod. proc.pen. in forza del quale quando nei confronti dell'imputato è stata pronunziata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni a favore della parte civile il giudice di appello nel dichiarare il reato estinto decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi che concernono gli interessi civili. Sicché il collegio non può limitarsi a rilevare la mancata evidenza dell'innocenza dell'imputato, ma avrebbe dovuto compiutamente motivare in merito alla sua responsabilità per le statuizioni civili e valutare in modo esaustivo le doglianze difensive proposte con il gravame. 

Cassazione penale, sez. IV, n. 39506/2016

Deve ritenersi ancora presente nel giudizio penale la parte civile che, dopo essersi costituita ed aver partecipato al giudizio di primo grado ed a quello d'appello, non abbia precisato le proprie conclusioni all'esito di quest'ultimo, e, pur regolarmente citata, non sia comparsa nel giudizio di legittimità, poiché la cosiddetta "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'art. 82 c.p.p., comma 2, che non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.  

Cassazione penale, sez. II, n. 50062/2013

Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82 c.p.p., comma 2 la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 c.p.p., l'operatività in appello della deposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 c.p.p.

Fac-simile costituzione di parte civile

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Data aggiornamento 7 marzo 2022