Le principali misure della riforma Cartabia

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Riforma del processo civile: ecco le misure più importanti della legge delega confermate dal decreto attuativo in vigore dal 18 ottobre 2022

Riforma del processo civile: riti più semplici e veloci, prima udienza, impugnazioni, rafforzamento mediazione e negoziazione assistita, istruzione stragiudiziale

Riforma processo civile in vigore dal 18 ottobre 2022

In vigore dal 18 ottobre 2022 il decreto legislativo che attua la riforma del processo civile affidata al Governo, la cui legge delega n. 206/2021 era stata approvata il 25 novembre 2021.

Dopo i pareri di Camera e Senato e il sì del governo il testo del decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale per entrare in vigore il 18 ottobre (d.lgs. n. 149/2022 sotto allegato).

Ricordiamo i punti salienti della riforma.

Processo di cognizione: prima udienza decisiva

Processo rapido, concentrato e semplice per una tutela effettiva e il rispetto della ragionevole durata del processo.
Nel dettaglio:

La prima udienza diventa decisiva

Alla prima udienza si arriva con le "carte scoperte".

  • nell'atto di citazione l'attore dovrà indicare i fatti, gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda in modo chiaro e specifico, i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione, l'avvertimento sull'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato nei giudizi davanti al Tribunale (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali) e avvertendo della possibilità di accedere al gratuito patrocinio. Nell'atto di citazione l'attore è tenuto altresì ad avvertire il convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166, avvertendo che la costituzione oltre dettei termini comporta le decadenze di cui agli articoli 38 e 167;
  • tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 120 giorni;
  • il convenuto, dovrà costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza e dovrà indicare mezzi di prova e documenti nella comparsa di risposta, proponendo tutte le sue difese e prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;
  • a pena di decadenza attore e convenuto potranno, con memorie integrative 40 giorni prima dell'udienza 183 proporre domande ed eccezioni conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del terzo o del convenuto, precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni. L'attore con questa memoria può chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo se questo è conseguenza delle difese del convenuto nella comparsa. Almeno 20 giorni prima dell'udienza di trattazione le parti possono replicare elle nuove domande ed eccezioni e almeno 10 giorni prima replicare alle nuove eccezioni e indicare prova contraria.

Assunzione delle prove entro 90 giorni

La prima udienza avrà un ruolo cruciale. L'attore è chiamato a replicare subito alle difese del convenuto, con domande ed eccezioni. Entrambe le parti potranno articolare i mezzi di prova.

Le parti saranno tenute a comparire personalmente all'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione (articolo 185 c.p.c.), che potrà essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto però del calendario. La mancata comparizione personale senza giustificati motivi sarà valutabile dal giudice (art. 116, comma 2 c.p.c). Il giudice all'esito dell'udienza dovrà provvedere sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni.

All'udienza di trattazione il giudice può anche decidere che il processo debba proseguire nelle forme del rito semplificato sentite le parti e se ricorrono i presupposti richiesti dalla legge.

Decisioni più veloci

Fase decisoria rimodulata. In caso di discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore ai 30 giorni dall'udienza di discussione.

Se il giudice procede ai sensi dei primi tre commi art. 187 o 188 c.p.c. fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa al collegio e assegna alle pari, salvo rinuncia, i seguenti termini perentori:

  • fino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
  • fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  • fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

Appello: atto introduttivo più rigoroso

Modificata la fase introduttiva dell'appello. Il ricorso andrà formulato in materia puntuale e rigorosa e le indicazioni previste a pena di inammissibilità andranno esposte in modo chiaro, sintetico e specifico.

Rinvio pregiudiziale in Cassazione

Introdotto il c.d. "rinvio pregiudiziale" in Cassazione: i giudici di merito potranno sollecitare una decisione della Suprema Corte per definire questioni di diritto importanti, non ancora risolte dalla Cassazione o che presentano gravi difficoltà interpretative o quando sono suscettibili di porsi in numerosi giudizi. Il giudizio di merito verrà sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza a meno che non sia necessario procedere al compimento di atti urgenti e attività istruttorie che non dipendono dalla soluzione attesa dalla Cassazione.

Processo civile telematico anche per il giuramento del CTU

Il giuramento del CTU, potrà essere reso con dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal consulente nominato. tale modalità, decisamente più celere e snella va rimpiazzare l'udienza di comparizione che fino ad oggi doveva essere fissata appositamente per il giuramento, con un risparmio notevole di tempo. 

Processo del lavoro: priorità alle cause per la reintegrazione

Si vuole unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono risolversi questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Avrà carattere prioritario la trattazione delle cause di licenziamento in cui verrà proposta domanda di reintegrazione del lavoratore.

Ricorso 409 c.p.c. per le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche quando cessa il rapporto associativo. Per impugnare i licenziamenti discriminatori si potrà ricorrere al rito lavoro a a quelli speciali, ma fatta una scelta non si potrà cambiare rito.

Processo di esecuzione

Dal 28 febbraio 2023 in vigore le nuove regole del processo esecutivo: dalla abolizione della formula esecutiva alla nuova vendita diretta dell'immobile passando per le novità della vendita immobiliare affidata a un professionista.

Formula esecutiva abolita

Abolita la formula esecutiva e con essa gli inutili passaggi procedurali che ingolfano anche il lavoro delle cancellerie. Il difensore del creditore può limitarsi ad apporre una semplice attestazione di conformità della copia all'originale del titolo esecutivo, a meno che ovviamente la legge non disponga diversamente.

Muta di conseguenza anche la formulazione dell'art. 478 c.p.c sulla prestazione della cauzione, nel senso che la constatazione della prestazione della cauzione da cui dipende l'efficacia del titolo esecutivo, avviene apponendo una annotazione in calce o a margine del titolo rilasciato in copia conforme o con un atto separato che va unito al titolo.

La notificazione del titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale diventano gli atti che precedono l'esecuzione forzata, se le legge non prevede diversamente.

Ricerca dei beni e sospensione del precetto

Sospeso il termine di efficacia del precetto se il creditore propone istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Come noto il termine di efficacia del precetto è di novanta giorni (art. 481 c.p.c.) ed entro tale scadenza deve, pertanto, essere avviata l'esecuzione. La ricerca dei beni con le modalità sopra descritte è già prevista dall'art. 492-bis e la relativa richiesta, avanzata dal creditore munito di titolo esecutivo e precetto, ha effetto sospensivo.

Il termine di 90 giorni, nello specifico, è sospeso fino a quando l'ufficiale giudiziario non provvede a comunicare di avere eseguito le ricerche o di non averle potute eseguire per mancanza dei presupposti o perché il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza. La sospensione però è prevista anche fino alla comunicazione del processo verbale che viene redatto dall'ufficiale giudiziario al termine delle ricerche effettuate negli archivi e nelle banche dati dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali.

Deposito documentazione ipotecaria e catastale

Scende a 45 giorni il termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale, per renderlo coerente con l'analogo termine previsto in relazione alla perdita di efficacia del pignoramento (art. 497).

Il termine è però prorogabile di altri 45 giorni su richiesta dei creditori o dell'esecutato. Il giudice da parte sua può concedere un termine ulteriore di 45 giorni per integrare i documenti.

La riduzione è dettata anche dal fatto che il creditore ha oggi la possibilità di venire in possesso in tempi brevi della necessaria documentazione, in particolare grazie alla possibilità di presentare certificazione notarile sostitutiva ottenibile con la consultazione telematica dei pubblici registri.

Nomina custode e liberazione dell'immobile

In relazione alla conservazione dei beni oggetto di esecuzione, i termini per la sostituzione nella custodia del bene del debitore con il custode sono di 15 giorni dal deposito della documentazione ipotecaria e catastale.

Lo stesso giudice, inoltre, ordina più rapidamente la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, e precisamente al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Se, invece, l'immobile è abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare, la liberazione è ordinata al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento.

Delega della vendita al professionista

Rilevanti modifiche si registrano anche in tema di delega delle operazioni di vendita al professionista.

In particolare, la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo dell'incarico. In tale lasso di tempo, il professionista delegato dovrà svolgere almeno tre esperimenti di vendita, sotto la costante vigilanza del giudice dell'esecuzione, che potrà provvedere alla sua sostituzione in caso di inadempimento.

Per proporre reclamo al giudice contro gli atti del professionista delegato si deve rispettare lo stringente termine di venti giorni che decorrono dal compimento dell'atto o dalla conoscenza dello stesso.

La fase della predisposizione del progetto di distribuzione, anche parziale, del ricavato si caratterizza per la presenza di maggiori garanzie (in particolare per le preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione) e per termini certi e rapidi. Progetto che deve intendersi approvato in caso di mancata comparizione delle parti per la discussione dello stesso davanti al giudice dell'esecuzione.

Vendita diretta dell'immobile

Importante novità del processo esecutivo è rappresentata anche dalla vendita diretta nel procedimento di espropriazione immobiliare.

Se autorizzato dal giudice, il debitore può infatti vendere il bene pignorato per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima.

In questo caso chi presenta l'offerta di acquisto deve provvedere a depositare in cancelleria una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo che viene offerto. Deve poi notificare l'istanza e l'offerta al creditore procedente e a quelli intervenuti. L'immobile è aggiudicato all'offerente quando l'offerta presentata viene dichiarata ammissibile. In caso di opposizioni all'aggiudicazione il giudice deve fissare un termine per la presentazione di offerte ulteriori. L'immobile verrà aggiudicato dal Giudice al miglior offerente.

Le altre novità del processo di esecuzione

Dal 28 febbraio 2023 sono in vigore anche le novità sui seguenti temi:

  • formazione da parte del cancelliere, per ogni procedimento esecutivo, di un fascicolo telematico e obbligo per il creditore di presentare l'originale del titolo esecutivo o la copia autenticata quando a richiederlo sono il cancelliere, il notaio o altro Pubblico ufficiale;
  • nelle vendite immobiliari con incanto obbligo a carico dell'aggiudicatario, nel termine previsto per il versamento del prezzo, di rendere dichiarazione scritta con le informazioni previste dall'art. 22 del dlgs n. 231/2007 con consentire l'adeguata verifica per finalità di contrasto al riciclaggio;
  • in relazione alle misure coercitive indirette il nuovo art. 614 bis c.p.c. prevede tra l'altro che, con il provvedimento di condanna che prevede un adempimento diverso dal pagamento di somme di denaro il giudice, per ogni violazione o inosservanza o per ogni ritardo, su richiesta, fissa la somma dovuta dall'obbligato e il provvedimento.

Rito unificato per persone e famiglia

Previsto il rito unificato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con alcune esclusioni. La competenza spetterà al tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all'istruzione, al giudice relatore.

Centrali le figure del curatore speciale del minore e il pubblico ministero. 

Valorizzato l'ascolto del minore che ha compiuto i 12 anni o capace di discernimento se di età inferiore. Porte aperte in qualunque momento alla mediazione familiare. Il giudizio dovrà essere introdotto con ricorso.

Misure di salvaguardia e protezione in caso di violenza domestica e di genere e tutele particolari per il minore in presenza di episodi di violenza, se si deve decidere sul suo affidamento.

La c.d. sindrome d'alienazione parentale (PAS) esce dalle aule. Il CTU nominato dovrà infatti attenersi solo ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica.

Mediazione e negoziazione assistita estese, arbitrato rafforzato

Per deflazionare il carico dei processi si favoriscono negoziazione assistita e arbitrato e si estende il ricorso obbligatorio preventivo alla mediazione in nuove materie.

Riordino e semplificazione degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie e istruzione stragiudiziale nella negoziazione assistita 8anche nelle controversie di lavoro) con acquisizione della confessione stragiudiziale e delle dichiarazioni di terzi, se le parti lo consentono e se partecipano tutti gli avvocati che assistono le parti.

In questo modo si anticipa l'istruzione probatoria, anche occorre ancora disciplinare in che modo queste prove potranno essere utilizzate in giudizio.

Riformato l'istituto della mediazione, condizione di procedibilità nelle cause che hanno ad oggetto controversie in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie, divisione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo tipici ta, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazioni in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Rafforzato infine anche l'istituto dell'arbitrato.