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Il comodato

Il comodato è una fattispecie molto diffusa di contratto, di regola gratuito, mediante il quale un soggetto consegna ad un altro un bene affinchè possa servirsene con l'obbligo di restituirlo. Vediamo come funziona il contratto di comodato e il fac-simile da utilizzare per stipularlo

Cos'è il comodato

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Il comodato è quel contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile perché questi se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo poi di restituirlo. 

La gratuità del comodato

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Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito anche se non è esclusa la possibilità di far ricorso a un comodato c.d. "modale" o "oneroso" a patto che l'onere imposto non sia di una consistenza tale da far venir meno la natura tipica del contratto. 

Non deve comunque trattarsi di un corrispettivo per il godimento della cosa. 

Per quanto possa sembrare una modalità molto semplice per gestire determinati rapporti che si basano sulla fiducia e sulla cortesia, in realtà si tratta di una scelta contrattuale che può creare problematiche di non poco conto, se non altro sotto il profilo procedurale.

Se ad esempio un contratto di comodato ha per oggetto un bene immobile e alla scadenza il comodatario non intende restituirlo, il comodante dovrà intraprendere un giudizio ordinario per ottenere la restituzione del bene non essendo prevista per il comodato una procedura rapida come ad esempio per le procedure di sfratto nei contratti di locazione. 

Il comodato nel codice civile

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La disciplina del comodato è dettata dal codice civile, che lo regolamenta agli articoli 1803 e seguenti.

Dopo aver chiarito qual è la nozione di comodato, il codice si occupa di disciplinare le specifiche obbligazioni gravanti sul comodatario e le ipotesi di perimento della cosa o di suo deterioramento per effetto dell'uso.

La dettagliata disciplina codicistica del comodato, precisa anche come vanno ripartite tra comodante e comodatario le spese per l'uso della cosa e le spese straordinarie, cosa accade se il comodatario subisce danni per vizi della cosa e le ipotesi di restituzione del bene dato in comodato.

Le obbligazioni nascenti dal comodato

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Analizzando più nel dettaglio alcune di tali previsioni, possiamo rilevare, innanzitutto, che dal contratto di comodato discendono obblighi specifici per il comodatario (ossia per colui che prende in consegna il bene). 

Come dispone l'articolo 1804 codice civile, egli deve custodire e conservare il bene ricevuto con quella che viene definita la diligenza del buon padre di famiglia (ossia con quell'impegno tipico dell'uomo medio che si richiede in relazione alla specifica obbligazione assunta).

Chi ha ricevuto un bene in comodato non può concederne il godimento a terzi senza aver ricevuto il consenso del comodante.

L'eventuale inadempimento degli obblighi impostigli dall'articolo 1804 codice civile da diritto al proprietario di ottenere la restituzione del bene oltre al risarcimento del danno. 

Il rischio del "perimento" del bene e la regolamentazione delle spese

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Chi ha ricevuto in consegna il bene deve sapere che a determinate condizioni, su di lui può ricadere il rischio del perimento della cosa. 

L'articolo 1805 c.c. dispone infatti che il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario non risponde invece del normale deterioramento che il bene subisce per effetto dell'uso per il quale gli è stato consegnato eccetto il caso che non vi sia un deterioramento dovuto a colpa.

Esiste poi un contrapposto obbligo che grava invece sul proprietario del bene e che riguarda eventuali vizi della cosa data in comodato. Se tali vizi dovessero cagionare danni a chi se ne serve il comodante deve risarcirli se, pur essendo a conoscenza dei vizi, non ha avvertito il comodatario.

Per quanto riguarda poi le spese legate all'utilizzo del bene l'articolo 1808 c.c. prevede che chi utilizza il bene in comodato dovrà sostenere le spese necessarie per servirsi della cosa senza poterne chiedere il rimborso mentre avrà diritto a essere rimborsato delle sole spese straordinarie "sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti". 

Al termine del comodato

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Quando il contratto di comodato ha raggiunto il termine, il bene dovrà essere restituito ma la legge prevede anche la possibilità per il comodante di chiedere la restituzione immediata nel caso in cui sia sopraggiunto un urgente imprevisto bisogno.

Nel caso in cui il comodato non preveda una determinata durata la legge dispone che il comodatario debba restituire il bene non appena il comodante lo richiede.

Lo stesso diritto di richiedere la restituzione immediata sussiste nel caso di morte del comodatario. Il comodante in tal caso può chiedere agli eredi l'immediata restituzione anche se era stato stabilito un termine non ancora scaduto. 

La giurisprudenza sul comodato

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Nonostante le norme in materia di comodato siano molto dettagliate, spesso la giurisprudenza ha assunto un ruolo fondamentale nel chiarire la disciplina di tale particolare tipologia contrattuale. Ecco i passaggi più interessanti di alcune recenti pronunce della Cassazione sull'argomento: 

Cassazione n. 9796/2019

In tema di comodato, nel caso in cui le parti abbiano vincolato l'efficacia del rapporto al venir meno dell'utilizzazione del bene concesso in godimento secondo gli accordi convenuti (ovvero al venir meno degli scopi statutari dell'ente comodatario), la circostanza che i termini dell'accordo non consentano di individuarne un'ipotesi di comodato con determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata con potere di recesso ad nutum del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile a un accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolazione del potere del comodante di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, attraverso la sua sottrazione alla regola dell'esercizio discrezionale (ad nutum), in modo che lo stesso comodante sia autorizzato ad esercitarlo unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. 

Cassazione n. 18063/2018

Il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può,  conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. 

Cassazione n. 664/2016

Il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione. 

Facsimile di un contratto di comodato

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Ecco un facsimile di un contratto di comodato: 

CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura il Sig. _________________ (generalità e codice fiscale di chi concede un bene in comodato COMODANTE) e il Sig. _________________ (generalità e codice fiscale di chi riceve un bene in comodato COMODATARIO

Convengono e stipulano quanto segue:

Il sig. ______________ (Comodante) quale proprietario dell'immobile sito in _____________________ (DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE CON ESTREMI CATASTALI) consegna al Comodatario, che lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il bene sopra indicato al fine di poterne fare uso gratuitamente e per la durata di anni __________.

- Il Comodatario userà l'immobile come privata abitazione senza concedere l'uso a terzi;

- alla scadenza del contratto il Comodatario dovrà restituire il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna;

- le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario

Città: ________________ Data: _______________

Firma delle parti

Aggiornamento 3 marzo 2020

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