La nuova percentuale di fruizione per il credito è contenuta in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che la stabilisce al 47,1617 per cento

Bonus sanificazione, sale la percentuale di fruizione

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Aumenta il credito d'imposta sulla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione. Gli importi incrementati sono contenuti nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020, prot. 381183 (in allegato), riferito alla "Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34". Il provvedimento fissa al 47,1617 per cento la nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (Dl n. 34/2020). In precedenza la percentuale era pari al 15,6423% della somma richiesta, determinata con provvedimento dell'11 settembre 2020. un aumento che è stato possibile Il ritocco del dato in parola è dovuto all'incremento di 403 milioni di euro delle risorse disponibili Le risorse aggiuntive, come recita il provvedimento dell'Agenzia del 10 luglio 2020, vanno distribuite tra i soggetti già individuati.

Bonus sanificazione, come si arriva all'incremento

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La precedente percentuale con provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, e? stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all'epoca disponibili (200 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, e? risultato pari al 15,6423 per cento.

L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d'imposta di cui trattasi ed ha stabilito che le risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti gia? individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.

Pertanto, si rende necessario calcolare la nuova percentuale del credito d'imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, piu? 403.000.000 euro aggiuntivi) e rideterminare i crediti d'imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.

La nuova percentuale risulta pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d'imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale. Per quanto riguarda le modalita?, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d'imposta, si applicano le disposizioni del provvedimento del 10 luglio 2020.

Bonus sanificazione, i beneficiari

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Ciascun beneficiario può già visualizzare il credito d'imposta fruibile, come rideterminato nella nuova percentuale, nel cassetto fiscale accessibile all'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e può utilizzare lo stesso o cederlo con le modalità, i termini e le condizioni indicati ai punti 5 e 6 del provvedimento di luglio 2020 (n. 259854/2020), dovendo tenere conto dei valori indicati nell'ultima comunicazione validamente presentate, naturalmente in assenza di successiva rinuncia. Questo credito può essere utilizzato dai beneficiari, fino all'importo massimo fruibile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/1997 utilizzando il codice tributo «6917» con il modello di delega «F24» esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, senza dover rispettare i limiti introdotti dall'art. 34 della legge 388/200 e del comma 53, dell'art. 1 della legge 244/2007, tempo per tempo vigenti.

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Scarica pdf provvedimento Ag. Entrate n. 381183/2020

Foto: 123rf.com
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