Spetta anche agli avvocati il credito d'imposta di cui al D.L. Rilancio per le spese sostenute nel 2020 per sanificazione ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI

Bonus sanificazione per gli avvocati

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Anche gli avvocati potranno beneficiare del credito d'imposta introdotto dall'articolo 125 del decreto Rilancio in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il c.d. "bonus sanificazione", infatti, è riconosciuto anche a persone fisiche e associazioni ex art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo. La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari.

Credito sanificazione: per quali spese?

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Il credito sanificazione spetta anche agli avvocati in relazione alle spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri,

termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario in quanto l'agevolazione riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.

Attività di sanificazione anche se effettuate "in economia"

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, con riferimento alle attività di "sanificazione", dovrà trattarsi di attività finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

In realtà, le Entrate ritengono che l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, possa essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Ciò con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa in concreto e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all'"acquisto" (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze).

In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile potrà essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda).

Modalità di utilizzo del credito

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I credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24. In alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e , secondo l'Agenzia delle Entrate, neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell'anno e, quindi, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio (19 maggio 2020).

Per gli avvocati, ovvero per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iv (ovvero sull'imponibile), laddove dovuta.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24, una successiva risoluzione istituirà un apposito codice tributo e impartirà le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Comunicazione spese all'Agenzia delle Entrate

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Con un provvedimento del 10 luglio 2020, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i modelli e le istruzioni per usufruire del credito d'imposta. In particolare, i soggetti aventi i requisiti per accedere all'agevolazione dovranno comunicare alle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Leggi anche Bonus sanificazione: come ottenerlo

La comunicazione può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020 in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

• i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

• servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.


Foto: 123rf.com
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