Tasse ridotte in caso di comodato gratuito. Tuttavia, affinché si possa usufruire dei benefici, servirà che si verifichino una serie di condizioni

di Gabriella Lax - In caso di comodato gratuito, tasse a metà, come stabilisce la legge 208 del 2015. Ma, affinché, si possa usufruire dei benefici servirà che si verifichino una serie di condizioni. Il comodato d'uso gratuito è un contratto con il quale un soggetto (comodante) dà in uso gratuitamente un immobile a un altro soggetto (comodatario). La base imponibile (cioè l'importo su cui si calcolano le imposte) è ridotta della metà per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli. Il contratto deve essere registrato presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate e deve essere tra genitori e figli, non sono ammesse altre parentele. L'immobile dato in comodato non deve essere di lusso.

Comodato gratuito, tasse al 50% ma solo a certe condizioni

Vediamo più da vicino le condizioni necessarie, in primis, il rapporto tra comodante e comodatario che deve essere di parentela diretta di primo grado, quale è quello esistente tra genitori e figli.

La seconda condizione è che l'immobile deve costituire l'abitazione principale del comodatario.

La terza condizione comporta che il proprietario debba avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso comune in cui si trova il fabbricato dato in comodato.

La quarta condizione è che il contribuente può possedere al massimo due immobili ad uso abitativo, purchè posti nello stesso comune. Nel caso in cui un soggetto sia usufruttuario dell'appartamento in cui vive ed anche proprietario di altre due case, concesse in uso gratuito ai propri figli, la riduzione del 50% di Imu e Tasi (quest'ultima nei Comuni in cui è dovuta), non troverà applicazione, in quanto il contribuente risulta in possesso di tre immobili ad uso abitativo. Lo stesso accade per il proprietario di due appartamenti, uno concesso gratuitamente a genitori/figli e l'altro adibito a propria abitazione principale, qualora gli immobili siano posti in comuni diversi, anche se confinanti.

Secondo il Mef (risoluzione 1/Df del 17/2/2016), nonostante il tenore letterale della norma, il possesso di immobili diversi da quelli ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. Ne potrà quindi beneficiare il contribuente che, oltre al fabbricato concesso in comodato (ed eventualmente alla sua abitazione principale), risulti proprietario di terreni, aree edificabili, negozi, capannoni e uffici.

Il quinto requisito riguarda la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito che non può risultare A/1, A/8 o A/9 ("immobili di lusso").

La sesta ed ultima condizione concerne il contratto di comodato, che deve essere registrato.


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