Il provvedimento approvato lo scorso 19 aprile dall'Agenzia delle Entrate apre una finestra in tema di monitoraggio fiscale delle valute virtuali

di Gabriella Lax - I bitcoin fanno il loro ingresso nella dichiarazione dei redditi, grazie ad un provvedimento approvato lo scorso 19 aprile che apre una finestra in tema di monitoraggio fiscale delle valute virtuali.

Criptovalute nella dichiarazione dei redditi

Dunque che obblighi ha e cosa deve fare il contribuente che ha deciso di investire nell'acquisto di criptovalute? In generale, la normativa nel nostro Paese è piena di incertezze, soprattutto sul fronte di obblighi ed adempimenti fiscali, oltre che degli obblighi antiriciclaggio e di trasparenza finanziaria.

Arrivano adesso le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, perché, come ricorda Italia Oggi, lo scorso anno gli operatori hanno avuto difficoltà per mancanza di specifiche istruzioni per la giusta redazione del Quadro RW in ambito criptovalute. Viene dunque introdotto per iscritto l'obbligo di inserire nel rigo RW1 nella colonna 3 il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali»), riferibile al possesso di valute virtuali. Nelle istruzioni è spiegato che in colonna 4 non va inserito il codice "Stato estero". Per quanto riguarda invece il controvalore in euro da indicare le istruzioni si riferiscono al valore della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre, viene usato come cambio quello indicato dal sito dove il contribuente ha effettuato gli investimenti di valuta virtuale, non suggerendo invece una metodologia più «mediata», che prevede una rilevazione più ampia e più aderente al dettato dell'art. 9 Tuir, chiamato a stabilire le regole della determinazione del "valore normale".

Bitcoin, chi deve fare il monitoraggio fiscale?

Non tutte le criptovalute vanno monitorate. Per quelle da monitorare: l'articolo 4, del decreto legge n. 167/1990, ha previsto tale obbligo dichiarativo alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere. Dunque il Fisco partendo dalla assunzione che le valute virtuali siano equiparabili alle valute estere, si esprime a favore della riconducibilità di tale fenomeno nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale; e ciò stante l'inclusione (in linea con i principi generali indicati nella circolare n. 38/E/2013) delle valute estere tra le attività finanziarie estere.

A ciò si aggiunga che la mutata normativa relativa ai soggetti abilitati a trattare criptovalute chiarisce che tra gli intermediari residenti rientrano anche le due nuove figure introdotte in occasione della recente modifica alla direttiva antiriciclaggio Ue 2015/849, ossia i "prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial wallet)" e gli exchanger, che nell'ambito del recepimento all'interno della normativa nazionale (dlgs n. 231/2007), indicati, in generale, "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" ossia, nella definizione, «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale».

Da qui la deduzione secondo la quale devono monitorare detti investimenti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, solo i soggetti che detengono bitcoin (e in generale criptovalute) al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Quindi chi detiene criptovalute in un circuito nazionale non deve fare il monitoraggio fiscale. Se queste deduzioni fossero esatte dovrebbero essere esclusi dall'obbligo di monitoraggio fiscale, e dunque della redazione del Quadro RW, tutte le persone fisiche residenti in Italia che hanno disponibilità fisica della chiavetta privata o che hanno effettuato investimenti in valuta virtuale tramite intermediari (Exchange) italiani. In tale ottica quindi, i due principali operatori in criptovalute italiani, vengono posti in primo piano e in assoluta preminenza nella scelta dell'operatore in criptovaluta, al fine di evitare il monitoraggio. In Italia la Società Conio è un custodial wallet riconducibile al Gruppo poste italiane e l'Exchange The Rock trading srl rappresenta il più grande Exchange italiano con sede in Italia, partecipato da imprenditori italiani e amministrata da un team squisitamente nostrano. Entrambi sono perfettamente compliant con le norme italiane e dunque, in base alla interpretazione descritta, permetterebbero a tutti i contribuenti residenti, loro clienti che investono in valute virtuali, di ovviare all'obbligo di compilazione del Quadro RW.


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