Il Consiglio Nazionale Forense mira a un patrocinio a spese dello Stato maggiormente inclusivo ed effettivo, nonchè a una più rapida liquidazione dei compensi agli avvocati

di Lucia Izzo - Una proposta volta a riformare la legge sul patrocinio a spese dello Stato, nonché a modificare il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni) per garantire maggior inclusione ed efficacia, nonché tutela del diritto di difesa.


È la riforma (qui sotto allegata) che il Consiglio Nazionale Forense ha studiato e messo a punto nonché ufficialmente presentato e illustrato nel corso di un evento tenutosi a Roma lo scorso 21 febbraio.


Il documento, spiega il CNF, è stato realizzato in base alle determinazioni provenienti da un apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Agorà degli Ordini nonché, in base alle indicazioni del Plenum del Consiglio Nazionale Forense e a quelle pervenute dalla Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato.


Sono, infatti, state molte ed essenziali le indicazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dalle Associazioni Forensi, integrate nel testo in quanto ritenute di utilità per la elaborazione del documento finale.

Gratuito patrocinio: gli obiettivi della proposta del CNF

Richiamando il diritto alla difesa sancito dalla costituzione (art. 24), del quale è stata data attuazione con la legge n. 217/1990 prima e con il T.U. di cui al d.P.R. n. 115/2002, il documento sottolinea la necessità che di tale diritto sia garantita maggiore effettività per i non abbienti, non solo formale.

Viene inoltre sottolineato come il funzionamento del sistema sia seriamente inficiato anche dall'eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute dallo Stato agli avvocati difensori.

Infatti, si legge nella relazione illustrativa, se da un lato non si deve dimenticare come la tutela dei non abbienti sia istituto di primaria importanza ai fini della valutazione del grado di civiltà di ogni ordinamento statuale, dall'altro lato è ormai evidente l'attenzione che si è cominciata a prestare al tema del compenso dell'Avvocato, come dimostrano i recenti interventi legislativi (per approfondimenti: Equo compenso: la guida completa)

Pertanto non può evitarsi di prestare la dovuta attenzione anche le questioni attinenti la retribuzione del difensore dei più deboli che, proprio in ragione di tale sua funzione, è lo strumento attraverso il quale lo Stato rende concreta la garanzia costituzionale e sovrannazionale per i non abbienti di far valere i propri diritti nei diversi contesti, secondo il canone dell'uguaglianza.

Infatti, le richieste di modifica dell'impianto normativo di cui al d.P.R. 112/2005 mirano, da un lato, a eliminare le liquidazioni inique a favore dei difensori e a chiarire le modalità di liquidazione, evitando arbitrarie interpretazioni da parte dei giudici e, dall'altro, a estendere l'applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.


In linea di massima, le modifiche suggerite dal CNF sono molteplici e coinvolgono l'intero impianto normativo del patrocinio a spese dello Stato (ivi comprese modifiche alle norme collegate e/o richiamate dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 115/2002) che verrebbe modificato sotto numerosi aspetti


Si tratta, ad esempio, di modifiche circa l'ambito di applicabilità, l'ammissione al beneficio e l'esclusione dal patrocinio, la liquidazione del compenso ad avvocati, CTU e CTP, il recupero delle somme da parte dello Stato, revoca e ricorso contro il decreto di revoca, patrocinio nei procedimenti alternativi alla giurisdizione e in quelli di protezione internazione e procedimenti di famiglia, in materia penale, nei giudizi civile, amministrativo, contabile e tributario.

Patrocinio a spese dello Stato esteso e maggiormente effettivo

Il CNF ritiene necessario che, ai fini del gratuito patrocinio diventi maggiormente inclusivo, equiparando il cittadino italiano allo straniero e all'apolide; inoltre, si punta a riconoscere allo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana il diritto a nominare un proprio interprete.

La proposta spinge verso un'estensione dell'ambito di applicabilità della disciplina anche nei procedimenti alternativi alla giurisprisdizione ovverosia di mediazione, nelle procedure di negoziazione assistita e in quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche quando tali procedure non costituiscano condizione di procedibilità.

Il CNF ritiene, infatti, che la richiesta estensione possa avere ricadute positive in termini di risparmio della spesa pubblica sia con riferimento ai costi del patrocinio a spese dello Stato che con riguardo ai costi di funzionamento, potendo esplicare concreto effetto deflattivo del contenzioso.

Quanto alle condizioni per l'ammissione, la proposta mira a modificare la valutazione del reddito imponibile facendo riferimento non a quello risultante dall'ultima dichiarazione, ma a quello riferito esclusivamente all'anno precedente quello della presentazione dell'istanza e risultante dalla relativa dichiarazione, se già disponibile, o da , non superiore a euro 9.296,224. Per le ipotesi di ammissione ex lege, non si ritiene di richiedere richiesta alcuna documentazione.

Ancora, la proposta mira a estendere la possibilità che la persona offesa dal reato (di cui all'art. 570, secondo comma, numero 2), del codice penale) commesso in danno dei figli minori o inabili al lavoro, possa essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto.

Gratuito patrocinio: liquidazione compensi agli avvocati più rapida

La proposta di riforma spinge a rendere più rapida ed effettiva la liquidazione del compenso e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte: questa, si legge nel documento, andrà effettuata al termine di ciascuna fase del procedimento o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, anche in assenza di specifica richiesta del professionista; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, il giudice competente provvederà anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi del procedimento o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è intervenuto dopo la loro definizione

La proposta suggerisce, inoltre, che il giudice provveda alla liquidazione anche in assenza di specifica richiesta del professionista e, qualora non provveda, il difensore potrà depositare istanza di liquidazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha definito il giudizio o la fase o dalla comunicazione dell'ammissione al beneficio, qualora la stessa intervenga successivamente alla conclusione del giudizio o della fase. Il giudice provvederà entro 45 giorni dalla richiesta.

Il decreto di pagamento, si legge nel documento, sarebbe comunque sempre emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

CNF, proposta modifica Gratuito Patrocinio

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