Per la Cassazione non comporta rinuncia all'usucapione un atto transattivo intervenuto tra l'altro dopo che il termine ventennale e in cui il possessore manifesta l'intenzione non di rinunciare al diritto

La rinuncia all'usucapione

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Si ha rinuncia all'usucapione quando il comportamento del possessore risulta incompatibile con la volontà dello stesso di acquisire il diritto in virtù del possesso prolungato per il tempo previsto dalla legge, senza possibilità di interpretazioni alternative. Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 33618/2022 (sotto allegata).

Incontestata l'acquisizione per possesso ventennale

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Tra un Comune e un ristorante sorge una controversia. Per il Comune il ristorante occupa senza titolo l'area di proprietà dell'ente posta sul lungomare, chiede quindi il rilascio immediato dell'area e il pagamento di un indennizzo o di un canone per l'occupazione abusiva.

Il ristorante si oppone e in via riconvenzionale chiede di accertare l'acquisizione dell'area per intervenuta usucapione derivante da un possesso ultraventennale.

Il Tribunale rigetta la domanda del Comune e la Corte di Appello afferma che non è contestabile il possesso ultraventennale dell'area da parte del ristorante perché la transazione su cui si appiglia il Comune per sostenere la rinuncia all'usucapione di controparte, è successiva al periodo ventennale in cui è maturata l'usucapione.

La volontà di regolarizzare esclude la rinuncia all'usucapione

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Il Comune però ricorre in Cassazione sostenendo anche in questa sede la tesi della rinuncia da parte del ristorante all'usucapione in virtù dell'atto di transazione intervenuto tra le parti.

Questione sulla quale la Cassazione interviene perché la Corte di appello ha già chiarito che l'atto di transazione è stato stipulato dopo che era già maturata l'usucapione in capo al ristorante.

Non solo, l'efficacia della transazione è stata subordinata alla formalizzazione della concessione del diritto di superficie dell'area su cui insisteva il ristorante, dato che impedisce di interpretare tale pattuizione come rinuncia alla usucapione, quanto piuttosto come volontà, da parte del ristorante, di regolarizzare la propria posizione.

Decisione che risulta perfettamente conforme alla giurisprudenza di legittimità per la quale: "gli accordi negoziali fatti dopo il decorso del termine per usucapire, non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essi desumersi anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito."

Scarica pdf Cassazione n. 33618/2022

Foto: 123rf.com
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