Il codice deontologico vieta all'avvocato di operare in conflitto di interessi con il proprio assistito

Conflitto di interessi avvocato

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Il codice deontologico vieta all'avvocato di operare in conflitto di interessi con il proprio assistito al punto che, prima di agire giudizialmente nei suoi confronti per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, è necessaria la rinuncia a tutti gli incarichi ricevuti; ovvero prima di agire contro lo stesso nell'interesse di un terzo, è necessario attendere un biennio.

Sul piano deontologico, il conflitto di interessi rileva in quanto insidioso per l'immagine dell'avvocatura e il concetto di "potenzialità" copre un'area più ampia di quella rilevante sul piano processuale.

Ad esempio, il C.N.F. ha ravvisato ipotesi di conflitto di interesse in una causa per incidente automobilistico in cui l'attore (avvocato, pur difeso da collaboratrice esterna al suo studio) aveva convenuto in giudizio l'assicuratore della controparte e quest'ultima personalmente assumendo contemporaneamente (anche se per interposta persona) la difesa di quest'ultima che non contestava la propria responsabilità nelle causa dell'incidente; in un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di Tizio, aver assunto la difesa di quest'ultimo, dopo che in un procedimento penale aveva assunto la difesa di Mevia, imputata del reato di circonvenzione di incapace nei confronti di Tizio.

Conflitto di interessi in ambito civile

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Il conflitto di interessi è preso in considerazione nei rapporti tra privati (artt. 320, 347 e 360), in materia contrattuale (artt. 1394 e 1395, anche in forza del richiamo dell'art. 1704 in materia di mandato), societaria (artt. 2373, 2391 e 2479-ter) e - molto limitatamente - in ambito processuale (art. 815 c.p.c.) e in tema di mediazione all'art. 14, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e all'art. 8, D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

Tuttavia, diversamente dal codice penale (artt. 380 e 381 c.p.) e da quello di procedura penale (art. 106 c.p.c.), nell'ordinamento civile è assente una definizione ovvero una disciplina del conflitto di interessi tra "avvocato" e "assistito".

Quando ricorre

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Si può affermare che ricorre un'ipotesi di conflitto di interessi tra l'avvocato ed il suo cliente/assistito laddove il primo non agisca per la realizzazione dell'esclusivo interesse del rappresentato, ma per un diverso e ulteriore interesse, proprio [conflitto diretto] o altrui [conflitto indiretto], configgente e incompatibile con il primo.

In ipotesi di mandato plurisoggettivo, il conflitto può essere anche solo potenziale tra i rappresentati.

Conseguenze

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L'accertamento di un conflitto di interessi tanto concreto quanto potenziale, determina la nullità del mandato e, per giunta, l'esclusione del compenso fino al risarcimento del danno.

La distinzione tra conflitto di interessi potenziale (patologico) e "meramente eventuale" (irrilevante) non è così agevole poiché il termine "potenzialità" è stato utilizzato anche come sinonimo di "astrattezza".

La potenzialità del conflitto di interessi non è una "mera eventualità", ma un effetto concreto del collegamento tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione.

A volte, è stato ritenuto valido il mandato rilasciato dalle parti in conflitto potenziale di interessi al medesimo difensore, avuto riguardo delle medesime conclusioni formulate e, dunque, della condivisione della medesima linea difensiva. Altre volte è stato escluso valorizzando invece la violazione del principio del contraddittorio.

Casistica

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Ecco una breve casistica:

Conflitto di interessi e inammissibilità

  • Ricorso per cassazione congiunto del creditore opposto e del suo avvocato, che, peraltro, era anche parte del processo, in una vicenda in cui si discuteva dell'efficacia liberatoria da parte del debitore opponente del versamento della somma precettata su un conto corrente riferibile al predetto avvocato;
  • ricorso per cassazione congiuntamente proposto dal conducente di un veicolo (condannato in appello al risarcimento dei danni nei confronti del terzo trasportato) e dal terzo trasportato, coi rispettivi difensori dei gradi di merito, avverso la sentenza d'appello che non aveva accolto la domanda di danni nei confronti dell'assicuratore del veicolo;
  • causa promossa da un socio di società a responsabilità limitata contro gli amministratori per danni arrecati alla società, inammissibile la costituzione in giudizio col medesimo difensore della società stessa e degli amministratori;
  • mandato congiunto tra madre e figlio in una causa per disconoscimento di paternità, nonostante entrambi assumessero le stesse conclusioni.

Irrilevanza e ammissibilità

  • Costituzione in giudizio con un unico procuratore delle parti, che stipulato un contratto, erano state convenute da un terzo per ottenere la simulazione del contratto;
  • tra proprietario di un'autovettura e conducente della stessa, che agivano in distinti procedimenti, ma con lo stesso avvocato, contro il conducente dell'altra autovettura,
  • tra direttore lavori ed appaltatore, assistiti da un unico avvocato, in un processo promosso contro di loro dal committente,
  • debitore principale e fideiussore, assistiti dal medesimo difensore, quando in concreto emerga il comune interesse a contestare l'esistenza della pretesa del creditore,
  • assicuratore e assicurato (parte danneggiante) assistiti da un unico difensore, non si configura un'ipotesi di conflitto di interessi poiché entrambi i soggetti si oppongono all'accoglimento della domanda della parte che si afferma danneggiata, nemmeno laddove si profili la possibilità che il comportamento della compagnia, possa integrare gli estremi della mala gestio,
  • Nelle divisioni, invece, la rappresentanza di più condividendi comporta nullità solo se, in concreto, vi sia un conflitto di interessi tra i condividendi.

Ripensamento tra potenzialità e concretezza

Nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro (Cass. n. 24839/2022).

Avv. Fabio Olivieri

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