L'azione per il disconoscimento di paternità, i soggetti legittimati e i termini. Guida con modello di citazione per il disconoscimento di paternità

di Giovanna Molteni - Cos'è l'azione di disconoscimento della paternità, chi può proporla e quali termini bisogna rispettare. Vediamo insieme, quali sono gli effetti del disconoscimento e la giurisprudenza in materia.


Cos'è l'azione di disconoscimento della paternità

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Il disconoscimento di paternità è un'azione mediante la quale far accertare e dichiarare dal giudice che tra un presunto padre e un presunto figlio nato durante il matrimonio del primo con la madre manca, in realtà, qualsiasi rapporto biologico.

Se, infatti, in generale si presume che il concepito in costanza di matrimonio sia figlio del marito della madre, tale presunzione può nei fatti risultare non vera.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo numero 154/2013, che ha in parte riformato la disciplina previgente sul punto, l'azione di disconoscimento è oggi disciplinata dagli articoli 243-bis e seguenti del codice civile.

La disciplina previgente

Prima di analizzare nel dettaglio l'azione di disconoscimento della paternità, è interessante ricordare che l'abrogato articolo 235 del codice civile individuava alcune specifiche ipotesi al ricorrere delle quali era ammessa l'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio. Nel dettaglio si trattava del caso in cui i coniugi non avessero coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno antecedente il parto e del caso del marito che, nel predetto periodo, risultava affetto da impotenza anche soltanto di generare. L'azione poteva, inoltre, essere promossa qualora fosse dimostrato che la moglie avesse commesso adulterio nell'anzidetto arco temporale ovvero avesse tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.

Con la riforma del 2013 si è escluso che l'azione di disconoscimento della paternità possa essere esperita solo al ricorrere delle ipotesi sopra viste e si è previsto che -al fine di vedere accolta la propria domanda di disconoscimento- l'attore debba dimostrare, con qualunque mezzo, unicamente che non sussiste alcun rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

Chi può proporre l'azione di disconoscimento della paternità

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La legittimazione a proporre l'azione per il disconoscimento della paternità compete esclusivamente ai seguenti soggetti:

  • il marito
  • la madre
  • il figlio divenuto maggiorenne
  • un curatore nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni o, se si tratta di figlio di età inferiore, del pubblico ministero o dell'altro genitore
  • i discendenti o gli ascendenti del presunto padre o della madre se questi sono morti e non è decorso il termine per esercitare l'azione
  • il coniuge o i discendenti del figlio morto senza aver promosso l'azione.

Legittimazione passiva

In ogni caso, nel giudizio di disconoscimento il presunto padre, la madre e il figlio sono litisconsorti necessari.

Ciò comporta che se una parte è minore o interdetta o minore emancipato o maggiorenne inabilitato, l'azione va proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice.

Se, invece, il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione va proposta nei confronti dei soggetti legittimati ad agire in loro vece o, in mancanza, da un curatore nominato dal giudice.

I termini per proporre l'azione di disconoscimento della paternità

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L'azione di disconoscimento di paternità può essere esercitata solo entro termini ben precisi, che variano a seconda di quale sia il soggetto che la propone.

In particolare, la madre deve esercitare l'azione nel termine massimo di sei mesi decorrenti o dalla nascita del figlio o dal giorno in cui è eventualmente venuta a conoscenza del fatto che il marito, al momento del concepimento, era affetto da impotenza di generare. In ogni caso l'azione non può più essere esercitata una volta che siano decorsi cinque anni dalla nascita.

Il marito, invece, può disconoscere il figlio entro massimo un anno, decorrente o dal giorno della nascita (quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è avvenuta) o dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza di generare o dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento (se prova di averli ignorati prima) o dal giorno di ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o nella residenza familiare (se il giorno della nascita si trovava lontano da tali luoghi) o, infine, dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita del figlio. In ogni caso l'azione non può più essere esercitata una volta che siano decorsi cinque anni dalla nascita.

Per i discendenti o gli ascendenti della madre o del marito, il termine per l'esercizio dell'azione inizia a decorrere dalla morte del presunto padre o della madre o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

L'azione di disconoscimento della paternità è invece imprescrittibile per il figlio.

Sospensione del termine

In alcuni casi, il termine per promuovere l'azione di disconoscimento di paternità resta sospeso. In particolare si tratta delle ipotesi in cui chi intende agire:

  • si trova in stato di interdizione per infermità di mente,
  • versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.

Il termine riprende a decorrere quando cessano lo stato di interdizione o le condizioni di abituale grave infermità di mente. In alternativa l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

Se è il figlio a trovarsi nelle predette condizioni, con incapacità a provvedere ai propri interessi, l'azione può essere promossa in sua vece da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore.

La prova del difetto di paternità

Chi esercita l'azione per il disconoscimento della paternità è ammesso a provare che, tra il figlio e il presunto padre, non sussiste rapporto di filiazione.

A tal proposito va innanzitutto detto che la paternità non può essere esclusa dalla sola dichiarazione della madre.

In generale, se è vero che la prova può essere data anche attraverso testimoni, il mezzo più sicuro è rappresentato dall'esame del DNA, che è in grado di stabilire, senza dubbi, se la paternità del figlio è accertata o disconosciuta.

Effetti del disconoscimento

Con l'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità si elimina lo stato di figlio, con conseguente esonero da parte del marito dei doveri di assistenza, istruzione ed educazione nei suoi confronti. Inoltre il figlio, per effetto della sentenza, perde il cognome del padre.

La giurisprudenza sul disconoscimento di paternità

Si riporta qui di seguito quanto statuito dalla Corte di cassazione sul disconoscimento di paternità in alcune recenti sentenze:

Cassazione n. 8617/2017

In tema di disconoscimento di paternità "pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione - chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica - il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 Cost., non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma 4, che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio".

Cassazione n. 4020/2017

"La proposizione da parte del minore infrasedicenne (o, a seguito della riforma, infraquattordicenne) di azione di disconoscimento di paternità postula l'apprezzamento in sede giudiziaria dell'interesse di questi, non potendo considerarsi utile equipollente la circostanza che sia l'ufficio del pubblico ministero a richiedere la nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione stessa".

Cassazione n. 4020/2017

"L'imprescrittibilità riguardo al figlio delle azioni di stato (art. 270 c.c., comma 1; art. 263 c.c., comma 2; art. 244 c.c., comma 5) dimostra l'importanza della discendenza biologica e della connessa identità personale, la cui tutela rientra a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla nostra Costituzione".

Cassazione n. 785/2017

"In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine previsto dall'art. 244 cod. civ., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell'art. 2969 cod. civ., deve accertarne "ex officio" il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza neppure che possa spiegare rilievo, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso".

Fac-simile di citazione per il disconoscimento di paternità

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Tribunale di ____________

Atto di citazione

Per: ____________ (nome e generalità dell'attore. Ad esempio il padre), nato a ____________, il ____________,e res.te in ____________,C.F.________ elett.te dom.to in ____________ presso lo studio dell'Avv. ____________ (C.F.________ - fax ___________ - pec __________) che lo rappresenta e difende difeso in virtù di mandato in calce al presente atto,

Contro: ______________________ nome e generalità delle altre parti (ad esempio la madre e il figlio in persona del suo curatore speciale se minorenne).

Oggetto: azione di disconoscimento di paternità promossa dal padre

Premesso che:

- L'istante ha contratto matrimonio con ________________ in data ___________

- durante la convivenza matrimoniale è nato un bambino dal nome ____________.

- all'anagrafe dell'ufficiale di stato civile il bambino risulta essere figlio legittimo di entrambi ma l'istante ha scoperto che (indicare qui le ragioni della domanda ad esempio la scoperta del tradimento della moglie avvenuto tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita)__________.

- verosimilmente il bambino non è figlio dell'istante.

Tutto ciò‚ premesso,

Cita

____________ CF:___________ residente in ____________ via ____________ e

____________ CF:___________ residente in ____________ via ____________ (in persona del suo Curatore Speciale ___________)

a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, nella nota sede, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno ____________, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,

Accertare e dichiarare che _________________ non è il padre di ____________________ E conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di…… Di seguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

In via istruttoria chiede disporsi il test comparativo del DNA tra l'istante, il bambino __________ e la madre ________.

Chiede inoltre di essere ammesso alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che ____________

2) Vero che ____________

Indica a testi:

-

-

Si depositano i seguenti documenti:

-

-

Si dichiara che la presente controversia è esente dal contributo unificato.

Città e data: ____________, ____________

Avv. ____________

Giovanna Molteni

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