Il conflitto di interessi è la condizione in cui un soggetto cui è affidata una responsabilità e/o carica è al contempo titolare di interessi, personali o professionali, che rischiano di comprometterne l'imparzialità

Cos'è il conflitto di interessi

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Il conflitto di interessi indica una condizione in cui un soggetto, al quale viene affidata una forte responsabilità decisionale, è al tempo stesso titolare di interessi, siano essi di natura personale o professionale, che rischiano di compromettere l'imparzialità che invece lo stesso è tenuto a garantire. Nel nostro ordinamento è espressamente disciplinato il conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo.

Occorre tuttavia precisare brevemente che il conflitto di interessi non riguarda solo le cariche di governo e la politica. Si tratta infatti di un fenomeno che può verificarsi in diversi ambienti, come la sanità, l'economia e il lavoro. Esso può inoltre riguardare sia singoli soggetti che enti, gruppi e consigli di amministrazione.

Il conflitto di interessi si estrinseca in due diversi modi: per incompatibilità o per incidenza sul patrimonio.

Il primo fa riferimento alle ipotesi in cui il titolare di una carica di governo che si trova in situazione di incompatibilità, nell'esercizio della funzione di governo, adotta un atto od omette un atto dovuto.

Il conflitto di interessi

per incidenza sul patrimonio si ha invece quando il titolare di una carica di governo, adottando o partecipando all'adozione di atti collegiali, favorisce se stesso, il proprio coniuge o i propri parenti entro il secondo grado o le imprese o le società da tali soggetti controllate e, in tal modo, crea danno all'interesse pubblico.

La normativa sul conflitto di interessi

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Il conflitto di interessi trova la propria fonte di regolamentazione nella legge numero 215/2004 che detta le norme per la sua risoluzione assicurando che i titolari di cariche governative, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano come unico obiettivo quello della cura e della tutela degli interessi pubblici.

L'art. 1 di detta legge disciplina infatti l'ambito soggettivo della legge, stabilendo che i titolari della cariche di governo debbano astenersi dal porre in essere atti o dal prendere parte a deliberazioni che li pongano in una situazione di conflitto di interessi.

Conflitto di interessi e incompatibilità

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La legge 215/2004 stabilisce quindi quali sono le incompatibilità che, se non rispettate, rischiano di determinare un conflitto di interessi.

Del dettagliare le incompatibilità, si stabilisce che, nello svolgimento del proprio incarico, al titolare di una carica di governo sono precluse le seguenti cariche e attività:

"a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato".

Nello specifico, la situazione di conflitto di interessi sussiste nel momento in cui chi ricopre una carica di governo formula la proposta, partecipa all'adozione di un atto o omette di adottare un atto dovuto, trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità appena elencate.

Il conflitto sussiste inoltre quando l'atto o l'omissione dell'atto dovuto, incidono in modo specifico e preferenziale sul patrimonio diretto del titolare o del coniuge, così come dei suoi parenti entro il secondo grado o delle impese o società controllate da questi soggetti con conseguente danno per gli interessi pubblici.

I titolari delle cariche di governo

Si precisa che sono titolari delle cariche di governo, rispetto ai quali trova quindi applicazione la legge numero 215/2004:

  • il Presidente del Consiglio dei ministri,
  • i Ministri,
  • i Vice Ministri,
  • i sottosegretari di Stato,
  • i commissari straordinari del Governo.

Conflitto di interessi: le dichiarazioni degli interessati

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Una volta assunta la carica di governo, il titolare ha trenta giorni di tempo per dichiarare le situazioni di incompatibilità all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro i successivi sessanta giorni deve poi trasmettere i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, che vanno aggiornati entro venti giorni in caso di variazione.

Se la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori le comunicazioni vanno rese all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le due autorità hanno 30 giorni di tempo, decorrenti dalla trasmissione delle dichiarazioni suddette, per effettuare gli accertamenti di competenza nelle modalità previste dalla legge.

Il ruolo dell'AGCM nei conflitti di interesse

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La legge assegna all'AGCM il compito di vigilare sul rispetto dei divieti conseguenti alla sussistenza di una situazione di incompatibilità e, in caso di inosservanza, di promuovere la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa; la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato e la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali.

L'attività dell'AGCM prevede un contatto con l'organo parlamentare. Effettuati gli accertamenti necessari per l'adozione dei provvedimenti indicati la AGCM riferisce indirizza una comunicazione motivata ai Presidenti del Senato e della Camera in cui deve indicare le ragioni di privilegio riscontrate, le distorsioni che si sono verificate sul mercato, gli effetti della situazione prediligiate descritta e le eventuali sanzioni già inflitte.

Il ruolo dell'AGCOM nei conflitti di interesse

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L'AGCOM, invece, accerta che le imprese che agiscono nel settore del sistema integrato delle telecomunicazioni e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, o sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, non pongano in essere comportamenti che forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

Anche in questo caso all'Autorità sono riconosciuti poteri di accertamento e sanzionatori e come la precedente autorità della concorrenza deve riferire, in caso di accertamenti e irrogazione di sanzioni, al Parlamento inviando comunicazione motivata ai presidenti dei due rami del Parlamento, indicando le eventuali misure correttive che l'impresa è stata inviata ad adottare.

Prospettive di riforma della normativa sul conflitto di interessi

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Il conflitto di interesse e la normativa esaminata, che lo disciplina sono oggetto, dal 2019 di diverse proposte di legge, che sono state riunite in un nuovo e unico testo, che rappresenta il testo base di riforma.

Il testo modifica in modo piuttosto incisivo il testo della legge n. 165/2004, attraverso misure più stringenti in materia.

Il conflitto viene esteso anche alle autorità amministrative indipendenti, ai titolari di cariche regionali e comunali. L'ineleggibilità viene estesa ai deputati, ai senatori e ai consiglieri regionali. Novità anche per l'ineleggibilità dei magistrati e per le regole da applicare nel caso in cui il magistrato si candidi alle elezioni. Prevista poi una delega al governo per introdurre una disciplina più severa al fine di prevenire e contrastare i conflitti di interesse nella P.A, riconoscendo poteri e funzioni particolari all'ANAC. Ampliati poi i casi di inconferibilità degli incarichi di cui al Dlgs n. 39/2012.

Funzioni rafforzate per AGCM e AGCOM, obbligo di astensione, nullità degli atti e sanzioni alle imprese sono gli ambiti ulteriori su cui interviene la riforma, che definisce più in dettaglio anche le ipotesi di incompatibilità generale e patrimoniale, la ineleggibilità dei membri dei Parlamento, che con la riforma si vuole estendere anche ai direttori e ai vicedirettori delle testate giornalistiche nazionali.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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