Significato e commento dell'articolo 81 della Costituzione: il principio di equilibrio tra entrate e spese, l'approvazione del bilancio

Il testo dell'articolo 81 della Costituzione

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Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

Il principio dell'equilibrio tra entrate e spese

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L'articolo 81 della Costituzione è contenuto all'interno della Sezione dedicata alla formazione delle leggi.
Il primo comma della disposizione costituzionale in parola sancisce il fondamentale principio di contabilità pubblica dell'equilibrio tra le entrate e le spese. Il garante del summenzionato equilibro è lo Stato, e, in particolare, il Governo e il Parlamento, che sono investiti di tale compito con funzioni differenti.

L'approvazione del bilancio

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Il comma 4 della norma costituzionale sancisce che spetta alle Camere approvare annualmente i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Il bilancio dello Stato è un documento giuridico-contabile che indica le entrate (come l'imposizione fiscale e i redditi derivanti dai giochi pubblici) e le uscite dell'amministrazione statale (spesa pubblica) relative a un determinato periodo di tempo (cd. anno finanziario). All'interno di tale arco temporale, si determina l'esercizio finanziario, ovvero un ciclo completo di gestione finanziaria.
Il disegno di legge di stabilità deve essere presentato dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno.
Richiamando espressamente l'art. 81 della Costituzione, la legge 196/2009 ha stabilito che la legge di stabilità possa prevedere nuove o maggiori spese, nei limiti della presenza di nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive.

Eccezionalità dell'indebitamento e i parametri dell'Unione Europea

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In linea con quanto sancito dal comma 2 in relazione all'eccezionalità dell'indebitamento, il comma 3 dell'art 81 della Costituzione stabilisce che, all'interno della stessa legge che importi nuovi o maggiori oneri, siano indicati i mezzi per farvi fronte. L'equilibrio tra entrate e spese e il ricorso all'indebitamento risultano fortemente condizionati dai vincoli sanciti dalle norme europee. A seguito dell'approvazione del Trattato di Maastricht del 1993, i bilanci degli Stati membri devono rispettare determinati parametri indicati dall'U.E, tra cui: il debito pubblico non può essere superiore al 60% del PIL, il disavanzo pubblico, cioè le spese non coperte, non deve superare il 3% del PIL, l'inflazione non può superare l'1,5% il tasso medio calcolato sui tre Paesi con l'inflazione più bassa.


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