Il tentativo di conciliazione nel rito del lavoro è disciplinato dall'art. 410 c.p.c. Un tempo obbligatorio, la legge n. 183/2010 lo ha reso facoltativo

Il tentativo di conciliazione nel rito del lavoro

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L'articolo 410 del codice di procedura civile prevede che coloro che intendono proporre una causa rientrante tra quelle oggetto del rito del lavoro (individuate dal precedente articolo 409) può scegliere di promuovere, preventivamente, un tentativo di conciliazione.

Il tentativo può essere promosso sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, in piena libertà. È anche possibile provvedervi per il tramite di un'associazione sindacale.

La richiesta di conciliazione

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Per promuovere il tentativo di conciliazione occorre presentare un'apposita richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, alla DPL territorialmente competente, tramite raccomandata a/r o p.e.c. o con consegna a mano. Una copia va recapitata anche all'altra parte.

Nella richiesta vanno necessariamente indicati:

  • il nome, il cognome e la residenza dell'istante e del convenuto;
  • la denominazione o la ditta nonché la sede di istante o convenuto che sia una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato;
  • il luogo dove è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda o la sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
  • il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
  • l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se manca una delle precedenti indicazioni, la richiesta di conciliazione è improcedibile, a meno che l'altra parte non si costituisca ugualmente. In questo secondo caso, la richiesta va comunque successivamente integrata.

Le difese della controparte

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La controparte che intende accettare la procedura di conciliazione deve depositare presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni, oltre che le eventuali domande riconvenzionali. Il termine per provvedervi è di venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Se non lo fa, tutte le parti sono libere di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Prescrizione e decadenza

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Chi ha intenzione di promuovere un tentativo di conciliazione non deve temere che tale decisione comprometta i propri diritti. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, infatti:

  • interrompe la prescrizione,
  • sospende il decorso di ogni termine di decadenza per tutta la durata del tentativo e sino a venti giorni successivi alla sua conclusione.

Le commissioni di conciliazione

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Si è fatto cenno sopra alle commissioni di conciliazione: si tratta dei soggetti deputati alla gestione della conciliazione.

Le commissioni sono istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e sono composte dai seguenti membri:

il direttore della DPL, un suo delegato o un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente;

  • quattro rappresentanti effettivi dei datori di lavoro;
  • quattro rappresentanti supplenti dei datori di lavoro;
  • quattro rappresentanti effettivi dei lavoratori;
  • quattro rappresentanti supplenti dei lavoratori.

I predetti rappresentanti sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni possono eventualmente affidare il tentativo di conciliazione a delle sottocommissioni.

Controversie di lavoro e obbligo di conciliazione

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Va infine detto che la conciliazione è obbligatoria e non facoltativa:

Si precisa che tale seconda ipotesi di conciliazione obbligatoria è stata regolata dalla legge Fornero n. 92/2012.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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