La Cassazione ricorda che il principio della soccombenza implica che la parte anche solo parzialmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese di processo

La parziale vittoria processuale

La Corte d'appello di Ancona, nella vicenda giudiziaria di cui si era occupata ed oggetto del presente esame, aveva parzialmente accolto le richieste di entrambe le parti.

Invero, come successivamente evidenziato dal ricorrente, il Giudice di secondo grado "aveva riconosciuto al lavoratore crediti per 36.000 euro circa a fronte della richiesta di somme per euro 92.000 circa ed ha respinto il motivo di appello sulla condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali".

In ragione di tale decisione, l'odierno ricorrente in Cassazione aveva rilevato che le parti erano risultate reciprocamente soccombenti nel giudizio di merito e che in ragione di tale esito il Giudice di secondo grado, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, aveva violato gli artt. 91 e 92 c.p.c.

Il principio della soccombenza

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6135/2024 (sotto allegata), ha rigettato il ricorso proposto.

In particolare, per quanto attiene le spese processuali, la Corte ha riferito che "il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte anche solo parzialmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa".

Posto quanto sopra, la Suprema Corte ha ad ogni modo ricordato che il proprio sindacato è limitato "ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (…), sia provvedere alla loro quantificazione".

Scarica pdf Cass. n. 6135/2024

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: