La giurisdizione civile è esercitata da diversi giudici in base alle regole del codice di procedura civile, in presenza di un difetto di giurisdizione interviene il regolamento di giurisdizione di cui all'art. 37 e riformato dalla Cartabia

Cos'è la giurisdizione

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La giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato, accanto a quelle legislativa ed esecutiva.

L'esercizio del potere giurisdizionale è finalizzato a garantire al cittadino la tutela dei diritti, come prescritto dall'art. 24 della Costituzione, secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

I magistrati della giurisdizione civile

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In base all'art. 102 della Costituzione, la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso o per nomina anche elettiva (art. 106 Cost.).

Con riferimento specifico alla giurisdizione civile, l'art. 1 c.p.c. dispone che, salvo speciali disposizioni di legge, essa è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme poste dal codice stesso.

Chi esercita la giurisdizione civile in Italia

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I giudici ordinari che esercitano la funzione giurisdizionale civile di cui all'art. 1 c.p.c. sono:

  • il giudice di pace (con funzioni di giudice di primo grado)
  • il tribunale (giudice di primo grado o di secondo grado, in relazione alle pronunce del giudice di pace)
  • la corte d'appello (giudice di secondo grado)
  • la Corte di Cassazione (giudice di legittimità)

Il momento che determina la giurisdizione

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Prima di agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto, il soggetto interessato ha l'onere di individuare l'organo che ha giurisdizione in merito alla specifica controversia.

In base all'art. 5 c.p.c., la giurisdizione di un giudice si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo alcuna rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo (c.d. perpetuatio iurisdictionis).

Il difetto di giurisdizione

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Può accadere, però, che sorgano contestazioni riguardo alla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito, o che sia proprio quest'ultimo a ritenere di non esserne investito.

In particolare, si distingue tra difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando la domanda doveva essere proposta ad un giudice speciale (ad es. il TAR, cioè il tribunale amministrativo) anziché al giudice civile, e difetto assoluto di giurisdizione, quando il potere decisorio non spetta ad alcun giudice poiché afferente a funzioni proprie della pubblica amministrazione.

Va segnalato che, in base all'art. 59 della l. 69/09, il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.

Problemi particolari sorgono, infine, quando il convenuto sia uno straniero, poiché potrebbe verificarsi la sussistenza di giurisdizione in capo ad un giudice straniero: in tal caso la disciplina cui fare riferimento è quella posta dalla l. 218/95.

Cenni sul regolamento di giurisdizione

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Nei casi sopra esaminati, l'art. 37 c.p.c, modificato dalla Cartabia, che ha eliminato il riferimento ai "giudici speciali" dispone che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione possa essere rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

La riforma Cartabia però non si è fermata qui, ma ha arricchito il contenuto di questa norma aggiungendo al comma 1 le seguenti disposizioni: "Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito."

La norma, vigente dal 28 febbraio 2023, è stata così improntata ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Il Regolamento di giurisdizione

I suddetti difetti di giurisdizione si risolvono con il regolamento di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c.

Con tale rimedio, esperibile finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere, con ricorso presso le SS.UU. della Corte di Cassazione, che venga risolta la questione di giurisdizione; in tal caso, il processo avviato in cui si è presentato il problema viene sospeso, a meno che il giudice non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o infondata (art. 367 c.p.c.).

Come precisa l'art. 59 della l. 69/09, già citato sopra, la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti, anche in altro processo.


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