La Cassazione a Sezioni Unite conferma l'orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente tra l'errore percettivo e l'errore valutativo nella valutazione delle prove

La vicenda sottesa e la questione giuridica

Il caso in esame riguardava una controversia tra gli eredi di un noto pittore e le istituzioni culturali italiane, rappresentate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. La questione centrale verteva sulla restituzione di un'opera d'arte che gli eredi sostenevano appartenesse al pittore, mentre l'amministrazione affermava il contrario, negando la sua paternità.

Il giudice di prime cure aveva inizialmente riconosciuto agli eredi il diritto alla restituzione dell'opera, basandosi su comunicazioni provenienti dalla Galleria Nazionale che attestavano l'esistenza di un contratto di comodato con il pittore. Tuttavia, la Corte territoriale, accogliendo l'appello dell'amministrazione, aveva poi respinto la domanda degli eredi, negando il valore confessorio alle lettere della Galleria Nazionale e sostenendo che le prove presentate non fossero sufficienti a dimostrare la proprietà dell'opera da parte del pittore.

Gli eredi avevano quindi presentato ricorso in Cassazione, sollevando tra l'altro la questione del travisamento della prova. In particolare, veniva contestato se il giudice di merito avesse interpretato erroneamente il contenuto oggettivo delle prove presentate nel processo.

Travisamento della prova: il punto della Cassazione

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite hanno chiarito che il travisamento della prova si verifica quando il giudice di merito basa il proprio convincimento su un'informazione probatoria distorta a causa di un errore percettivo anziché valutativo. Tuttavia, per poter dedurre in Cassazione il travisamento della prova, è necessario che il contenuto informativo sia stato oggetto di discussione nel processo e che l'errore abbia avuto un impatto determinante sull'esito della decisione.

Nella decisione in questione, la Corte Suprema ha stabilito che la Corte d'appello ha valutato correttamente le prove senza considerarle confessorie e che la motivazione addotta rispettava il parametro del "minimo costituzionale". Di conseguenza, tutti i motivi di ricorso presentati dagli eredi sono stati giudicati inammissibili o infondati.

La sentenza n. 5792/2024 (sotto allegata) si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che riconosce la revocazione come rimedio istituzionale all'errore percettivo del giudice nella valutazione delle prove, mentre il travisamento che riflette la prospettazione di una delle parti deve essere sollevato secondo le norme previste dagli articoli 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

Le Sezioni Unite Civili, dunque, pronunciando sul contrasto di giurisprudenza sul cosiddetto "travisamento della prova" (Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29/03/2023; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11111 del 27/04/2023) hanno affermato il seguente principio: "Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale".

Il pronunciamento delle Sezioni Unite si conferma quindi un passaggio fondamentale nella definizione dei confini tra errore percettivo e valutativo nel giudizio di legittimità, ribadendo la necessità di un'applicazione rigorosa delle norme processuali e il rispetto dei principi di diritto nella valutazione delle prove.

Avv. Francesco Pace - Avv. Ylli Pace

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