La Cassazione ha precisato che, in tema di mantenimento dei figli, sono spese straordinarie quelle per loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole

Spese di formazione e scolastiche figli

Nel caso in esame l'ex moglie si era rivolta al Giudice di merito per vedere accolta la propria richiesta di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la formazione dei propri figli, asserendo che esse non potevano essere ricomprese nella nozione di spese ordinarie, come tali coperte dall'assegno periodico versato dall'ex marito per il mantenimento della prole.

La suddetta richiesta, accolta dal Giudice di primo grado, era poi passata all'esame della Corte d'appello adita dall'ex marito, la quale aveva evidenziato come dovessero intendersi spese straordinarie "quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli". Sulla scorta di tale definizione, il Giudice di secondo grado non aveva dunque ritenuto che rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza universitaria privata del figlio in sede diversa e lontana da quella di residenza, comprese le spese di alloggio e di viaggio. Invero, aveva spiegato la Corte, la qualità professionale dei genitori (l'uno avvocato e l'altro architetto) e i loro titoli di studio universitari, facevano presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l'università, anche privata. Tale conclusione, aveva evidenziato il Giudice di secondo grado, derivava dal fatto che "il giudizio di prevedibilità delle spese non può prescindere da una valutazione in concreto, che tenga in considerazione le condizioni socio-culturale ed economiche dei genitori e della famiglia di origine del figlio".

Avverso tale sentenza l'ex moglie aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Imprevedibilità delle spese straordinarie

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7169/2024 (sotto allegata), ha accolto il ricorso proposto e ha cassato la decisione impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello competente.

Per quanto in particolare attiene alle spese straordinarie, il Giudice di legittimità, dopo aver ripercorso i fatti di causa, ha posto la distinzione tra spese straordinarie "destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi (…) sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento" e le spese straordinarie che "imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare (…), richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento".

Sulla scorta di tale ripartizione, ha spiegato la Corte, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quelli esborsi (…) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento (…), nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an".

Nella medesima ottica ha precisato la Suprema Corte sono state qualificate come spese dal Giudice di legittimità le spese per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza e ciò in ragione della loro usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità della sede presso cui il figlio deciderà di svolgere i propri studi.

Sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento la Corte ha affermato che la determinazione del contributo al mantenimento, compiuta sulla base delle spese prevedibili per il figlio al momento in cui tale contributo è quantificato, tengono conto della situazione attuale e sono determinate sulla scorta di un giudizio di ponderazione e proporzione. Ne consegue che, solo ciò che era prevedibile e ponderabile al momento della determinazione del mantenimento, può ritenersi compreso nel relativo assegno posto a carico del genitore onerato.

In ragione di quanto sopra la Corte ha concluso il proprio esame, accogliendo il motivo di ricorso proposto dall'ex moglie in applicazione del seguente principio: "In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (…) non sono prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori (…), se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale (..)".

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