Con il regolamento di competenza ex artt. 42-43 c.p.c., richiesto dalle parti o d'ufficio, la Cassazione pronuncia in via definitiva sulla competenza

Competenza e relative contestazioni

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Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente. Come sappiamo, nella giurisdizione civile il giudice competente è individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio.

Quando la scelta operata dall'attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altri parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione.

L'incompetenza

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Va chiarito, innanzitutto, che l'incompetenza del giudice adito va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Ciò è previsto qualunque sia il criterio la cui applicazione sia contestata (materia, valore o territorio). In particolare, se la contestazione riguardi la competenza per territorio, è necessario indicare altresì il giudice che si ritiene competente; in mancanza di tale indicazione, l'eccezione si considera non proposta.

L'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio, non oltre l'udienza di prima comparizione e trattazione di cui all'art 183.

È importante rilevare che le questioni relative alla competenza vengono decise dal giudice in base a ciò che risulta dagli atti e senza apposita istruzione, se non limitata all'assunzione di sommarie informazioni, quando ritenute necessarie.

Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza ai sensi dei successivi artt. 42 e 43 c.p.c., che disciplinano, rispettivamente, il regolamento necessario di competenza e il regolamento facoltativo di competenza.

Tale disciplina non si applica ai giudizi davanti al giudice di pace (v. art. 46 c.p.c.).

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione: analogie e differenze

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Al pari del regolamento di giurisdizione (ex art. 41 c.p.c.), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poiché offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione per risolvere, in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza.

A differenza del regolamento di giurisdizione, però, il regolamento di competenza rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Il regolamento di competenza: cos'è e come funziona

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Il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. è previsto come mezzo di impugnazione dell'ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell'art. 38 senza pronunciarsi sul merito della causa (in tal senso, sono impugnabili anche le ordinanze che si pronunciano sulla competenza in caso di litispendenza, continenza e connessione, ex artt. 39 e 40 c.p.c.).

Il regolamento, in tali casi, si pone come unico mezzo possibile di impugnazione, proprio in considerazione del fatto che con il provvedimento impugnato non viene deciso il merito della causa.

Se, invece, la questione di competenza viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza (che in questo caso, quindi, è facoltativo) oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito.

In caso di impugnazione ordinaria, le altre parti rimangono in facoltà di avanzare l'istanza di regolamento di competenza.

Il procedimento presso la Corte di Cassazione

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Il procedimento del regolamento di competenza è compiutamente disciplinato dall'art. 47 c.p.c.

L'istanza viene presentata con ricorso da depositare direttamente presso la Corte di Cassazione, alla quale vengono rimessi i fascicoli di causa da parte della cancelleria. Il ricorso viene poi notificato alle altre parti.

Il regolamento di competenza può anche essere richiesto d'ufficio, con ordinanza.

In base all'art. 48 c.p.c., quando viene richiesto il regolamento di competenza, il processo viene sospeso dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede d'ufficio il regolamento.

La Corte di Cassazione decide con ordinanza pronunciata in camera di consiglio (art. 49 c.p.c.).

Le parti sono, poi, tenute a riassumere il processo davanti al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che regola la competenza, pena l'estinzione del processo (art. 50 c.p.c.).

Mancata impugnazione dell'ordinanza

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Rimane da chiedersi cosa accade se l'ordinanza con cui il giudice si pronuncia sulla competenza (ex art. 38 c.p.c., ult. comma) non venga impugnata con istanza di regolamento.

Al riguardo, l'art. 44 dispone che, quando l'ordinanza dichiari l'incompetenza, quest'ultima diventa incontestabile se il processo viene riassunto davanti al giudice indicato come competente nel termine fissato nel provvedimento.


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