In base all'art. 41 c.p.c., ciascuna parte può chiedere direttamente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di risolvere le questioni di giurisdizione

Giurisdizione e competenza

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Il soggetto che vuol far valere in giudizio un suo diritto ha l'onere di individuare il giudice competente per la relativa causa. Innanzitutto, quindi, egli dovrà valutare se si tratti di un giudice civile o di un altro giudice (ad esempio, un giudice amministrativo come il Tar).

Questa scelta attiene alla giurisdizione; nell'ambito della giurisdizione scelta, poi, occorrerà individuare il giudice competente. Ad esempio, se si ritiene sussistente la giurisdizione civile, occorrerà individuare il giudice civile competente per la specifica causa, in ragione della materia di cui si tratta, del valore della causa e del territorio (si veda, al riguardo, la nostra guida sulla competenza civile).

Il difetto di giurisdizione

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Può capitare, però, che sorgano dubbi e contestazioni circa la correttezza della scelta operata dall'attore in ordine alla giurisdizione adita.

In tal caso, il giudice d'ufficio o la controparte possono rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 37 c.p.c., in qualunque stato e grado e processo.

Di conseguenza, sarà lo stesso giudice a risolvere la questione, che rappresenta una questione preliminare di rito.

In alternativa, ciascuna parte, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, può proporre istanza di regolamento di giurisdizione, per chiedere direttamente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di risolvere la questione di cui all'art. 37 c.p.c.

Il regolamento di giurisdizione

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Il regolamento di giurisdizione è regolato dall'art. 41 c.p.c.

Come detto, l'istanza di regolamento di giurisdizione può essere proposta finché la causa non entri in decisione nel primo grado di giudizio. Ciò dimostra che il regolamento di giurisdizione non è, tecnicamente, un mezzo di impugnazione.

Una volta intervenuta una pronuncia di merito, comunque, la questione di giurisdizione può essere portata all'attenzione del giudice dell'impugnazione.

Come si vede, il regolamento è dunque un rimedio che consente un risparmio di tempo e di attività processuali, consentendo di risolvere con immediatezza la questione sulla giurisdizione in via definitiva.

Sospensione del processo e decisione della Cassazione

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Il ricorso in Cassazione viene notificato alle altre parti e depositato nella cancelleria del giudice di merito. Questi, una volta valutata l'istanza di parte, sospende il processo con ordinanza, se non la ritiene manifestamente inammissibile o infondata (art. 367 c.p.c.).

Tale previsione, introdotta negli anni '90, risponde all'esigenza di evitare che l'istanza venga proposta a meri fini dilatori: un tempo, infatti, era prevista l'automaticità della sospensione del processo.

In base al disposto dell'art. 367 c.p.c., nel caso in cui la Corte di Cassazione ritenga sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, le parti sono tenute a riassumere il processo (se era stato sospeso) entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti, anche in un diverso processo (v. art. 59 della l. 69/09).

Il rimedio riservato alla pubblica amministrazione

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Va segnalato infine, il rimedio previsto dal secondo comma dell'art. 41 c.p.c., riservato alla pubblica amministrazione.

Si tratta di un istituto affine al regolamento di giurisdizione, ma finalizzato, più che altro a risolvere un conflitto di attribuzione. Tale rimedio può essere adottato, infatti, quando sussista difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché davanti a questi è stata proposta una questione la cui risoluzione rientra tra i poteri attribuiti alla p.a. dalla legge.

In tal caso, la p.a. (per la precisione il prefetto, v. art. 368 c.p.c.) che non è parte in causa può chiedere alle SS.UU. della Corte di Cassazione di dichiarare il difetto di giurisdizione.


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