In base all'art. 1 c.p.p., la giurisdizione penale è esercitata dai giudici ordinari previsti dalle leggi sull'ordinamento giudiziario

Cos'è la giurisdizione penale

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La giurisdizione penale è il potere attribuito a determinati giudici di applicare la legge penale. Si tratta, pertanto, del potere di accertare se un determinato fatto possa essere riconducibile ad una fattispecie prevista come reato, cui sia ricollegata una sanzione penale.

Giudici cui è affidata la giurisdizione penale

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Come dispone in linea generale l'art. 102 della Costituzione, la funzione giurisdizionale, anche in ambito penale, è esercitata da magistrati ordinari, mentre è vietata l'istituzione di giudici straordinari e speciali.

I magistrati ordinari sono istituiti e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, a cui fa espresso riferimento anche l'art. 1 del codice di procedura penale.

Tali norme, contenute nel R. D. n. 12/41, prevedono che la giustizia in materia penale sia amministrata:

  • dal giudice di pace
  • dal tribunale ordinario
  • dalla corte d'assise
  • dalla corte di appello
  • dalla corte d'assise d'appello
  • dalla Corte di cassazione
  • dal tribunale per i minorenni
  • dal magistrato di sorveglianza
  • dal tribunale di sorveglianza

Inoltre, lo stesso regio decreto prevede l'istituzione dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni.

Questioni pregiudiziali attinenti ad altra giurisdizione

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Per favorire la speditezza dei procedimenti penali, l'art. 2 c.p.p. prevede che il giudice penale possa risolvere in via incidentale qualsiasi questione pregiudiziale, anche se riferibile ad altro ambito di giurisdizione.

La decisione in merito, però, ha valore solo per il processo in corso e non ha alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo.

Tale regola conosce alcune eccezioni, a cominciare da quella individuata dal successivo art. 3, che si riferisce alle controversie sullo stato di famiglia o sulla cittadinanza. In tal caso, il giudice penale, in alternativa alla possibilità di risolvere autonomamente la questione in via incidentale, ha facoltà di sospendere il processo per attendere il passaggio in giudicato della sentenza civile.

Difetto di giurisdizione

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Il codice di rito disciplina anche il caso in cui un giudice ritenga di non avere giurisdizione su un determinato reato.

In tal caso, l'art. 20 c.p.p. dispone che il difetto di giurisdizione possa essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Il difetto di giurisdizione è dichiarato con sentenza, a meno che non venga rilevato dal giudice per le indagini preliminari. Questi, in tal caso, adotta il provvedimento sotto forma di ordinanza, restituendo gli atti al pubblico ministero.

Conflitto di giurisdizione

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L'art. 28 c.p.p., infine, contempla la situazione in cui insorga conflitto di giurisdizione tra un giudice ordinario e un giudice speciale (ad esempio un giudice amministrativo).

Ciò accade quando entrambi i giudici contemporaneamente prendono cognizione o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

Il conflitto può essere rilevato d'ufficio con ordinanza, oppure su apposita denuncia del p.m. o delle parti private. In ogni caso, il giudice ne dà comunicazione all'altro giudice che ritiene in conflitto.

Se nessuno dei giudici adotta un provvedimento con cui dichiari la propria giurisdizione (o con cui la neghi, in caso di conflitto positivo), gli atti vengono trasmessi alla Corte di Cassazione, senza che i processi vengano sospesi (cfr. artt. 29 e 30 c.p.p.).

La Cassazione decide in camera di consiglio e l'estratto della sentenza viene comunicato ai giudici in conflitto e ai p.m. e notificato alle parti.


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