Il giudice

Codice di procedura penale (Indice)  
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PARTE PRIMA
LIBRO I
SOGGETTI
Titolo I
GIUDICE
Capo I
GIURISDIZIONE

Art. 1.

Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

Vedi anche:

La giurisdizione penale

Art. 2.

Cognizione del giudice

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

Art. 3.

Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione e' seria e se l'azione a norma delle leggi civili e' gia' in corso, puo' sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

2. La sospensione e' disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

Capo II
COMPETENZA
Sezione I
Disposizione generale

Art. 4.

Regole per la determinazione della competenza

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Vedi anche:

Cos'è la competenza penale

Sezione II
Competenza per materia

Art. 5.

Competenza della corte di assise

1. La corte di assise e' competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584

del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586,

588 e 593 del codice penale.

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n.

962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a dieci anni.

d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonche' per i delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. 176

Art. 6.

Competenza del tribunale

1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace. (90) (90a) 114

Art. 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51

94


Sezione III
Competenza per territorio

Art. 8.

Regole generali

1. La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato.

2. Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte di una o piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone.

4. Se si tratta di delitto tentato, e' competente il giudice del luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Art. 9.

Regole suppletive

1. Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo 8, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui e' avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

2. Se non e' noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

3. Se nemmeno in tale modo e' possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

Art. 10.

Competenza per reati commessi all'estero

1. Se il reato e' stato commesso interamente all'estero, la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralita' di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza e' del tribunale o della corte di assise di Roma quando non e' possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1. 235

2. In tutti gli altri casi, se non e' possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. 235

3. Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza e' determinata a norma degli articoli 8 e 9.


Art. 11.

(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. 98

Art. 11-bis.

(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia).

1. I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.

Sezione IV
Competenza per connessione

Art. 12.

Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri . . .

Art. 13.

Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, e' competente per tutti quest'ultima.

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu' grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati e' del giudice ordinario.

Art. 14.

Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresi', fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Art. 15.

Competenza per materia determinata dalla connessione

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, e' competente per tutti la corte di assise. (90) 90a

Art. 16.

Competenza per territorio determinata dalla connessione

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato piu' grave e, in caso di pari gravita', al giudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto e' derivata la morte di una persona, e' competente il giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento.

3. I delitti si considerano piu' gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera piu' grave il reato per il quale e' prevista la pena piu' elevata nel massimo ovvero, in caso di parita' dei massimi, la pena piu' elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parita' delle pene detentive.

Capo III
RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI

Art. 17.

Riunione di processi

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'articolo 12;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, N. 367, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8.

c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b).

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davalti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (90) (90a)

Vedi anche:

La riunione dei processi penali

Art. 18.

Separazione di processi

1. La separazione di processi e' disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:

a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;

b) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' stata ordinata la sospensione del procedimento;

c) se uno o piu' imputati non sono comparsi al dibattimento per nullita' dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;

d) se uno o piu' difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

e) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

e-bis) se uno o piu' imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta' per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puo' essere altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

Vedi anche:

Separazione dei processi penali

Art. 19.

Provvedimenti sulla riunione e separazione

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Capo IV
PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA

Art. 20.

Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il difetto di giurisdizione e' rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorita' competente.

Art. 21.

Incompetenza

1. L'incompetenza per materia e' rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2.

2. L'incompetenza per territorio e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

3. L'incompetenza derivante da connessione e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

Art. 22.

Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Art. 23.

Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. (45) 70

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

Art. 24.

Decisioni del giudice di appello sulla competenza

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purche', in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. (48) 70

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

Art. 24-bis.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio puo' essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, puo' essere altresi' rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

4. L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonche' al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.

5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.

6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non puo' piu' riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

Art. 25.

Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza e' vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

Art. 26.

Prove acquisite dal giudice incompetente

1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove gia' acquisite.

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

Art. 27.

Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

Capo V
CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

Art. 28.

Casi di conflitto

1. Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali

contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

Art. 29.

Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

Art. 30.

Proposizione del conflitto

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto puo' essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia e' presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale e' unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonche' copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

Art. 31.

Comunicazione al giudice in conflitto

1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne da' immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

Art. 32.

Risoluzione del conflitto

1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

Capo VI
CAPACITA' E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE

Art. 33.

Capacita' del giudice

1. Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico. (90) 90a

Art. 33-bis.

(Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513- bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;

d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

l) delitto previsto dall'articolo 593-ter del codice penale;

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29 secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale;

p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazione, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

Art. 33-ter.

(Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, . . . , del medesimo testo unico.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.

Art. 33-quater.

(Effetti della connessione sulla composizione del giudice).

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. (90) 90a

Capo VI bis
PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE

Art. 33-quinquies.

(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale).

1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il ter-mine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare. (90) 90a

Art. 33-sexies.

(Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare)

1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di' trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.

Art. 33-septies.

(Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado)

1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4.

Art. 33-octies.

(Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione).

1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purche' la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. (90) 90a

Art. 33-nonies.

(Validita' delle prove acquisite).

1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidita' degli atti del procedimento ne' l'inutilizzabilita' delle prove gia' acquisite. (90) 90a

Capo VII
INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Art. 34.

Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento

1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. (126) 195

2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. (13) (27) (29) (32) (35) (41) (51) (58) (59) (64) (72) (73) (77) (80) (88) (98)(94)(104) (164)

2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio. (90) (90a) (105)

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;

e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.

3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

Vedi anche:

Incompatibilita' e astensione nel processo penale

Art. 35.

Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

Art. 36.

Astensione

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura.

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. (90) 90a

Art. 37.

Ricusazione

1. Il giudice puo' essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 113

2. Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. (81)

Art. 38.

Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione puo' essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione puo' essere proposta entro tre giorni. Se la causa e' sorta o e' divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove e' proposta con atto scritto ed e' presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione e' depositata nella cancelleria dell'ufficio cui e' addetto il giudice ricusato.

4. La dichiarazione, quando non e' fatta personalmente dall'interessato, puo' essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilita', i motivi della ricusazione.

Art. 39.

Concorso di astensione e di ricusazione

1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione e' accolta.

Art. 40.

Competenza a decidere sulla ricusazione

1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello;

su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. (90) 90a

2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Art. 41.

Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

1. Quando la dichiarazione di ricusazione e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale e' proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. (90) 90a

2. Fuori dei casi di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione, la corte puo' disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. (90) 90a

3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. (90) 90a

4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti e' comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed e' notificata alle parti private.

Art. 42.

Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione e' accolta, il giudice non puo' compiere alcun atto del procedimento.

2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Art. 43.

Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

1. Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.

Art. 44.

Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Capo VIII
RIMESSIONE DEL PROCESSO

Art. 45.

(Casi di rimessione).

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

Vedi anche:

Rimessione del processo penale

Art. 46.

Richiesta di rimessione

1. La richiesta e' depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed e' notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 e' causa di inammissibilita' della richiesta.

Art. 47.

(Effetti della richiesta).

1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.

Art. 48.

(Decisione).

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro , che puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilita' della richiesta.

6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Art. 49.

(Nuova richiesta di rimessione).

1. Anche quando la richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.

3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli gia' valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta.

Il Pubblico Ministero