Giudizio abbreviato

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Vedi anche:
» Il Giudizio Abbreviato alla luce delle nuove decisioni giurisprudenziali
» Il giudizio abbreviato - guida legale

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo I
GIUDIZIO ABBREVIATO

Art. 438.

Presupposti del giudizio abbreviato

1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta.

5. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullita', sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato puo' riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

Art. 439.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

Art. 440.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

Art. 441.

(Svolgimento del giudizio abbreviato)

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilita' dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle firme previste dall'articolo 422, comma 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.

Art. 441-bis.

(Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato).

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.

2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puo' essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria.

Art. 442.

Decisione


1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33. (20) (116) (200)

2-bis. Quando ne' l'imputato, ne' il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

Art. 443.

Limiti all'appello

1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.(151)173

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

Revoca della sentenza
di non luogo a procedere
Applicazione della
pena su richiesta
delle parti