La competenza penale è individuata in base alle norme fissate dagli artt. 4 e ss. del c.p.p., secondo i criteri di materia, territorio e connessione

Competenza penale cos'è

[Torna su]

La competenza penale individua la funzione di ciascun giudice nell'ambito della giurisdizione penale.

I criteri di suddivisione della competenza in ambito penale sono la funzione, la materia e il territorio. Norme particolari individuano il giudice competente nei casi in cui sussistano forme di connessione tra reati.

Competenza e funzioni del giudice

[Torna su]

In primo luogo, la competenza dei giudici all'interno di un ufficio giudiziario si suddivide in relazione alla loro funzione.

In tal modo è possibile individuare:

  • il giudice per le indagini preliminari
  • il giudice per l'udienza preliminare
  • il giudice per il dibattimento

Competenza per materia

[Torna su]

In base all'art. 4 c.p.p., ai fini della ripartizione della competenza rilevano la natura e la gravità del reato.

Tale norma, infatti, specifica che, per individuare il giudice competente, occorre aver riguardo alla pena prevista per il reato (consumato o tentato), senza tener conto dell'eventuale continuazione, della recidiva e delle circostanze (a meno che si tratti di circostanze ad efficacia speciale o ad effetto speciale).

La competenza per materia per i giudizi di primo grado è ripartita tra giudice di pace, tribunale e corte d'assise.

Al giudice di pace sono attribuite le cause relative ai reati di minore gravità (ad esempio ingiuria, diffamazione o minaccia; per approfondimenti, vedi anche la nostra guida generale).

Alla corte d'assise, invece, spetta la competenza per i reati di particolare gravità, ad esempio in relazione ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore, nel massimo, a ventiquattro anni, salvo determinate eccezioni (cfr. art. 5 c.p.p.).

La competenza del tribunale, pertanto, è individuata in via residuale, e comprende la maggior parte delle fattispecie individuate dal codice e dalle leggi penali (art. 6 c.p.p.).

Competenza per territorio

[Torna su]

Una volta individuato il giudice competente per materia, la competenza per territorio è determinata in base agli artt. 8 e ss. del c.p.p., che individuano quale criterio principale il luogo in cui il reato è stato consumato.

Quando dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

In caso di reato permanente, invece, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, mentre per il delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto (art. 8 c.p.p.).

Per tutti i casi in cui non sia possibile il ricorso ai criteri appena esposti, l'art 9 c.p.p. individua ulteriori criteri suppletivi.

In particolare, viene ritenuto competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Se risulta ancora impossibile determinare la competenza, essa appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Connessione e competenza

[Torna su]

In base a quanto previsto dall'art. 12 c.p.p., in ambito penale può aversi connessione in caso di:

  • concorso o cooperazione di più persone nel reato
  • più reati commessi con una sola azione od omissione o in base a un medesimo disegno criminoso
  • se uno dei reati è stato commesso per eseguire o per occultare gli altri

In tali casi, la competenza per materia spetta alla corte d'assise, anche quando alcuni dei reati risultino di competenza del tribunale (art. 15 c.p.p.).

La competenza per territorio, invece, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di uguale grado di gravità, al giudice competente per il primo reato.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: