Impugnazioni - disposizioni generali

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Libro IX
IMPUGNAZIONI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 568.

Regole generali

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione e' necessario avervi interesse.

4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.

5. L'impugnazione e' ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione e' proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

Art. 569.

Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado puo' proporre direttamente ricorso per cassazione.

2. Se la sentenza e' appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.

Art. 570.

Impugnazione del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale puo' proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. (90) (90a)

2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello puo' partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

Art. 571.

Impugnazione dell'imputato

1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

Art. 572.

Richiesta della parte civile o della persona offesa

1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

Art. 573.

Impugnazione per i soli interessi civili

1. L'impugnazione per gli interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Art. 574.

Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

1. L'imputato puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.

2. L'imputato puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

3. L'impugnazione e' proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Art. 575.

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

1. Il responsabile civile puo' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilita' dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione e' proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.

2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.

3. Il responsabile civile puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

Art. 576.

Impugnazione della parte civile e del querelante

1. La parte civile puo' proporre impugnazione ... contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile puo' altresi proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

Art. 577.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46

Art. 578.

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione 279

1. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

1-bis. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non e' piu' soggetta a impugnazione.

Art. 578-bis.

(Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione).

1. Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.

Art. 578-ter.

Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non e' stata pronunciata condanna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui e' stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non e' disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 579.

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

1. Contro le sentenze di condanna, o di proscioglimento e' data impugnazione anche per cio' che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione e' proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza e' proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.

3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca e' proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

Art. 580.

(Conversione del ricorso in appello).

1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.

Art. 581.

(Forma dell'impugnazione).

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Art. 582.

Presentazione dell'impugnazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato mediante deposito con le modalita' previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

Art. 583.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150

Art. 584.

Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e' notificato alle parti private senza ritardo.

Art. 585.

Termini per l'impugnazione


1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, e':

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.

1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;

d) dal giorno in cui e' stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. 215

3. Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall'articolo 582. L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 586.

Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

1. Quando non e' diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento puo' essere proposta, a pena di inammissibilita', soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione e' tuttavia ammissibile anche se la sentenza e' impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.

2. L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia di liberta' personale e' ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.

Art. 587.

Estensione dell'impugnazione

1. Nel caso di concorso di piu' persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purche' non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purche' non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

Art. 588.

Sospensione della esecuzione

1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e' sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta' personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 589.

Rinuncia all'impugnazione

1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato puo' rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero.

2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

3. La dichiarazione di rinuncia e' presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

4. Quando l'impugnazione e' trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero.

Art. 590.

Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

Art. 591.

Inammissibilita' dell'impugnazione

1. L'impugnazione e' inammissibile:

a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse;

b) quando il provvedimento non e' impugnabile;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586;

d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione.

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 592.

Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta e' condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.

3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente e' condannata alle spese.

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