Codice di procedura penale - Appello

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Titolo II
APPELLO

Vedi anche

Appello penale (guida legale)

Appello penale (Formula)

Art. 593.

(Casi di appello).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', nonche' le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Art. 593-bis.

(Appello del pubblico ministero).

1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

Art. 594.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51

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Art. 595.

Appello incidentale

1. L'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.

2. L'appello incidentale e' proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584.

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

Art. 596.

Giudice competente

1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello. (90)90a

2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 428, sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.(90)90a

Art. 597.

Cognizione del giudice di appello

1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Quando appellante e' il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo', entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, mutare la specie o aumentare la quantita' della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice puo' pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice puo' applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

3. Quando appellante e' il solo imputato, il giudice non puo' irrogare una pena piu' grave per specie o quantita', applicare una misura di sicurezza nuova o piu' grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata ne' revocare benefici, salva la facolta', entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

4. In ogni caso, se e' accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata e' corrispondentemente diminuita.

5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o piu' circostanze attenuanti; puo' essere altresi' effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.

Art. 598.

Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 598-bis.

Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio e' depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta e' irrevocabile ed e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata puo' presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta e' ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte puo' disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale e' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

Art. 598-ter.

Assenza dell'imputato in appello.

1. In caso di regolarita' delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e' sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis.

2. In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato non appellante non e' presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonche' gli articoli 420-quinquies e 420-sexies.

3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarita' della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

Art. 599.

Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

1. Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando e' disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125.

Art. 599-bis.

Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento e' comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessita' dei procedimenti.

Art. 600.

Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello puo' disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno. 57

Art. 601.

Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e' appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587.

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) nonche' l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresi' l'avviso che la richiesta di partecipazione puo' essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a quaranta giorni.

4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai difensori.

6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

Art. 602.

Dibattimento di appello

1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N,. 125.

3. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

Art. 603.

Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale


1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove gia' acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e' disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.

3-ter. Il giudice dispone altresi' la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e' disposta ai sensi dell'articolo 190- bis.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 APRILE 2014, N. 67. (215)

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilita', il dibattimento e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Art. 604.

Questioni di nullita'


1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullita' in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi e' stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullita' indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che la dichiarazione di assenza e' avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e' sanata se non e' stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' sempre restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto.

5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale puo' essere esercitata la facolta' dalla quale l'imputato e' decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. (90) (90a)

Art. 605.

Sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione e non e' stato proposto ricorso per cassazione.

Impugnazioni -
disposizioni generali
Ricorso per Cassazione