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L'appello nel processo penale

L'appello penale è un mezzo di impugnazione ordinario a carattere devolutivo, attraverso il quale la parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice.

Appello avverso le sentenze di condanna

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Per regola generale, sia il PM che l'imputato possono proporre appello avverso le sentenze di condanna.

Tuttavia in talune ipotesi tale facoltà è esclusa. Sono infatti inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e, per il solo PM, quelle pronunciate nel giudizio abbreviato, tranne i casi in cui il giudice abbia modificato il titolo di reato.

Le sentenze di condanna, inoltre, non possono essere appellate limitatamente alla misura di sicurezza se non è stato appellato anche un altro capo relativo agli effetti penali.

Appello avverso le sentenze di proscioglimento

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Con riferimento alle sentenze di proscioglimento, la cd. Legge Pecorella del 2006 aveva vietato l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, tranne nel caso di rinnovo dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 co. 2 c.p.p. e sempre che le nuove prove, sopravvenute e scoperte, fossero decisive.

Tale previsione, tuttavia, aveva sollevato diverse questioni relative alla sua legittimità costituzionale, sulle quali il giudice delle leggi si è pronunciato con due distinte sentenze, dichiarandone l'illegittimità costituzionale.

In particolare, con la sentenza n. 26/2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di appellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento, in quanto lesivo della parità delle parti.

Con la sentenza n. 85/2008, invece, la Corte ha dichiarato incostituzionale anche l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato, lasciando il divieto solo con riferimento a quelle relative alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda o con pena alternativa.

Con il varo della Legge 23 giugno 2017, n. 103 (in G.U. 04/07/2017, n.154) è stata disposta (con l'art. 1, comma 56) l'introduzione dell'art. 599-bis il quale prevede disposizioni in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello il quale prevede al comma 1 che "La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi".

Il divieto previsto dalla Legge Pecorella, infatti, era illegittimo in quanto non permetteva all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento dettate dalla totale infermità di mente di persona non pericolosa, quelle che avevano riconosciuto implicitamente la sua responsabilità (come quelle derivanti da perdono giudiziale) o quelle che non erano completamente assolutorie (come quelle derivanti dalla circostanza che il fatto non è previsto dalla legge come reato).

Oggi, quindi, sono inappellabili le sentenze di proscioglimento:

  • quelle emesse prima del dibattimento quando non vi è opposizione del PM e dell'imputato (art. 469 c.p.p.);
  • quelle pronunciate dal Giudice di Pace;
  • quelle di non luogo a procedere emesse nel corso dell'udienza preliminare (per le quali l'art. 428 c.p.p. prevede il rimedio del ricorso per cassazione).

Le parti che possono proporre appello penale

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I soggetti che possono proporre appello avverso i capi penali della sentenza sono il PM e l'imputato. In questo ultimo caso tuttavia opera il divieto della reformatio in pejus. Il giudice quindi potrà statuire solo a vantaggio dell'imputato o, in mancanza, limitarsi a confermare la sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda la parte civile l'art. 576 c.p.p. dispone che l' impugnazione contro la sentenza di proscioglimento può essere fatta ai soli effetti della responsabilità civile.

In tal caso il giudice d'appello può decidere solo in merito alle disposizioni della sentenza che riguardano gli interessi civili.

Va segnalata in propsito una sentenza delle Sezioni Unite (la nn. 6509/2013) secondo cui:

"allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto stesso è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'art. 576 c.p.p.".

La cognizione del giudice di appello

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Con la proposizione dell'appello si attribuisce al giudice del gravame "la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597 c.p.p.).

A tale proposito si deve distinguere a seconda che a proporre l'impugnazione sia il PM o l'imputato.

Quando ad appellare è il PM, infatti, l'art. 597 co. 2 c.p.p., prevede che:

"se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

se l'appello riguarda una sentenza di prosciogliemmo, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a), ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza di condanna;

se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza".

Quando ad appellare è l'imputato, l'art. 597 co. 2 c.p.p., in ottemperanza al divieto di reformatio in pejus, prevede che "il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici".

Il giudice del gravame può inoltre attribuire al fatto una definizione giuridica più grave, purché non sia superata la competenza del giudice di prime cure (art. 567 u.c. c.p.p).

L' appello incidentale

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La parte che non ha proposto appello può comunque proporre appello incidentale.

Con la riforma del processo penale 2017, e in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo attuativo n. 11/2018, è stata modificata la disciplina di tale forma di impugnazione, che adesso non è più proponibile dal pubblico ministero ed è quindi riservata all'imputato.

In particolare, l'appello incidentale si atteggia come una rimessione in termini che consente all'imputato che non abbia proposto impugnazione principale di proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.

Proprio perché l'appello incidentale è proposto a seguito dell'impugnazione di un altro soggetto, subisce le sorti di quest'ultimo e, quindi, se l'appello principale è dichiarato inammissibile o vi è rinuncia allo stesso, l'appello incidentale perde efficacia (595 u.c. c.p.p.).

L'appello incidentale si propone, presenta e notifica secondo quanto previsto dagli artt. 581, 582, 583 e 584 c.p.p. che dettano le regole generali in materia di impugnazioni.

Il giudice dell'appello

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Per quanto riguarda la competenza, essa spetta generalmente al giudice di grado superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

L'art. 596 c.p.p stabilisce infatti che:

  • Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.
  • Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
  • Salvo quanto previsto dall'articolo 428 (NDR: sentenze di non luogo a procedere per le quali è previsto il ricorso per cassazione), sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.
  • Per l'appello proposto avverso le sentenze del Tribunale decide la Corte di Appello.

Il procedimento di appello in sede penale

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Per quanto riguarda il procedimento, l'art. 598 c.p.p. prevede, in linea generale, l'estensione delle norme che regolano il giudizio di primo grado al giudizio di appello, in quanto compatibili.

Si predilige il rito camerale che è celebrato in tutti i casi indicati all'art. 599 c.p.p., al di fuori dei quali l'appello è celebrato in udienza pubblica.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello:

L'art. 601 c.p.p. prevede che, fatte salve alcune eccezioni, il presidente ordini la citazione dell'imputato appellante e, inoltre, di quello non appellante quando a proporre appello sia stato il PM, oppure quando ricorre uno dei casi previsti dall'art. 587 c.p.p. (estensione dell'impugnazione) o, infine, nel caso in cui l'appello sia stato proposto per i soli interessi civili.

E' in ogni caso "ordinata" la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile.

L'avviso è altresì notificato almeno venti giorni prima dell'udienza ai difensori (art. 601 co. 5 c.p.p.).

Il decreto di citazione, a norma dell'art. 601 c.p.p. deve contenere i seguenti requisiti:

  • l'indicazione del giudice competente;
  • le generalità dell'imputato e le indicazioni che servono ad identificarlo, oltre alle generalità delle parti private, con le indicazioni dei difensori (art. 429 co. 1 lett. a) c.p.p.);
  • il luogo, il giorno e l'ora della comparizione, con l'avvertimento in caso di mancata comparizione, l'imputato sarà giudicato in contumacia (art. 429 co. 1 lett. f) c.p.p.);
  • la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario (art. 429 co. 1 lett. g) c.p.p.).

La norma inoltre prevede che il termine a comparire non possa essere inferiore a venti giorni.

La sentenza a seguito dell'appello penale

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Il giudice di appello può dichiarare la nullità totale o parziale della sentenza appellata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando ricorrono i casi indicati dall'art. 604 c.p.p. o, al di fuori di questi, pronunciare "sentenza con la quale conferma o riforma quella appellata" ai sensi dell'art. 605 c.p.p.

Data: 24 maggio 2021