La Persona Offesa

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Titolo VI
PERSONA OFFESA DAL REATO

Art. 90.

Diritti e facolta' della persona offesa dal reato

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facolta' ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

1-bis. La persona offesa ha facolta' di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa puo' indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di mente o inabilitata esercita le facolta' e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facolta' e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Art. 90-bis.

(Informazioni alla persona offesa).

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio puo' essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato�;

a-ter) alla facolta' del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorita' giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sara' domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita' della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;

c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato;

h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualita' di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p-bis) alla facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Art. 90-bis.1

(Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134.

1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di giustizia riparativa.

Art. 90-ter.

(Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e' altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Art. 90-quater.

(Condizione di particolare vulnerabilita').

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Art. 91.

Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato.

Art. 92.

Consenso della persona offesa

1. L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a piu' enti o associazioni.

3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.

Art. 93.

Intervento degli enti o delle associazioni

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorita' procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilita':

a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalita' di tutela degli interessi lesi, alle generalita' del legale rappresentante;

b) l'indicazione del procedimento;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa e' stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.

3. Se e' presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 94.

Termine per l'intervento

1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Art. 95.

Provvedimenti del giudice

1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione e' notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale puo' presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l'intervento e' avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se e' avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione e' proposta prima dell'apertura della discussione; se e' avvenuto in dibattimento, l'opposizione e' proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

Titolo VII
DIFENSORE

Art. 96.

Difensore di fiducia

1. L'imputato ha diritto di nominare non piu' di due difensori di fiducia.

2. La nomina e' fatta con dichiarazione resa all'autorita' procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finche' la stessa non vi ha provveduto, puo' essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Vedi anche:

Il difensore nel procedimento penale

Art. 97.

Difensore di ufficio

1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 e' individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorita' giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'.

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.

4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Vedi anche:

Il difensore nel procedimento penale

Art. 98.

Patrocinio dei non abbienti

1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.

Art. 99.

Estensione al difensore dei diritti dell'imputato

1. Al difensore competono le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.

2. L'imputato puo' togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

Art. 100.

Difensore delle altre parti private

1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

2. La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore.

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.

4. Il difensore puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non puo' compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.

Art. 101.

Difensore della persona offesa

1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa attribuiti, puo' nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2.Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi' informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.

Art. 102.

Sostituto del difensore

1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto .

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

Art. 103.

Garanzie di liberta' del difensore

1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. (253) (260) (263) (267) (270) (275)

Art. 104.

Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare


1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.

2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.

3. Nel corso delle indagini preliminari per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.

4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice.

4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.

Art. 105.

Abbandono e rifiuto della difesa

1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.

2. Il procedimento disciplinare e' autonomo rispetto al procedimento penale in cui e' avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non e' applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice.

4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis .

5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

Art. 106.

Incompatibilita' della difesa di piu' imputati nello stesso procedimento

1. salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di piu' imputati puo' essere assunta da un difensore comune, purche' le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

2. L'autorita' giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l'incompatibilita' non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.

4. Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

Art. 107.

Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne da' subito comunicazione all'autorita' procedente e a chi lo ha nominato.

2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui e' comunicata all'autorita' procedente.

3. La rinuncia non ha effetto finche' la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

Art. 108.

(Termine per la difesa)

1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza .

Parte Civile, Responsabile
Civile E Civilmente Obbligato
Per La Pena Pecuniaria
Atti - Disposizioni generali