Sulla tutela cautelare in un giudizio sospeso, ex art. 10 c. 1 cpa, a causa di regolamento preventivo di giurisdizione

Istanza cautelare e sospensione del processo: il caso

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Una società concessionaria di un'area all'interno del Terminal A dell'Aeroporto di Catania impugnava, sotto vari profili, gli atti della procedura indetta per l'assegnazione di spazi per l'esercizio di attività commerciali Food and Beverage nella zona Partenze area "Air side".
Il TAR Catania, con sentenza in forma semplificata n. 2346 del 26 luglio 2023, aveva accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla SAC S.p.a. e dichiarato inammissibile il ricorso della concessionaria, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario.
Avverso detta sentenza, la concessionaria presentava appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e lo stesso CGA, con sentenza n. 630 del 29 settembre 2023, annullava la pronunzia di prime cure, con rimessione della causa al primo giudice, ritenendo sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Riassunta la causa innanzi al TAR Catania, la società concessionaria presentava istanza cautelare.
Nelle more, la SAC presentava regolamento preventivo di giurisdizione.
A questo punto il TAR Catania, con ordinanza collegiale n. 3764 del 12.12.2023 sospendeva il giudizio ma respingeva la domanda cautelare ritenendo ancora una volta non sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia.

L'ordinanza cautelare n. 14 del 22 gennaio 2024

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Con l'ordinanza cautelare n. 14 del 22.01.2024, il CGA riteneva di doversi fare applicazione dell'art. 10 c.p.a., disposizione di carattere speciale rispetto all'art. 105 c. 1 c.p.a., tenendo conto fra l'altro del fatto che nella specie sussisteva la decisione dello stesso CGA n. 630/2023 che aveva riconosciuto la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Per questo, al fine di mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione delle Sezioni Unite sul regolamento di giurisdizione, la procedura di assegnazione degli spazi veniva sospesa.

Le ragioni della decisione

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Il diniego di tutela cautelare disposto in prime cure si fondava, di fatto, sull'applicazione dell'art. 10 c. 2 c.p.a., in quanto il TAR Catania ha ritenuto non sussistente la propria giurisdizione, nonostante la sentenza del CGA n. 630/2023 di riforma della precedente del TAR Catania, con la quale si affermava la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Pertanto, a fronte di una sentenza di secondo grado che annullava la precedente sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione e affermava la giurisdizione del giudice amministrativo, il TAR non avrebbe potuto disattendere la sentenza di seconde cure neppure in attuazione dell'art. 10 c. 2 c.p.a.

Diversamente opinando, secondo il CGA, si arriverebbe ad autorizzare una ipotesi normativamente non prevista di disapplicazione della sentenza di secondo grado sulla giurisdizione e di sopravvivenza degli effetti di una sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione ormai definitivamente annullata dal giudice superiore e pertanto priva di qualsiasi effetto nel processo riassunto.

Del resto, la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, siccome di un ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, non determina alcun effetto sospensivo automatico della sentenza del CGA, piuttosto che del Consiglio di Stato, alla quale deve essere data piena esecuzione finché non ne intervenga l'eventuale riforma da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Per queste ragioni, la delibazione compiuta in primo grado ex art. 10 c. 2 c.p.a., per negare la giurisdizione del G.A. e respingere la domanda cautelare, nonostante una sentenza di secondo grado sulla giurisdizione recante annullamento della sentenza del TAR, integra una palese violazione del decisum del CGA e una chiara negazione della tutela cautelare, in violazione degli artt. 24 e 103 Cost.

Per queste ragioni la procedura avviata da SAC S.p.A., nelle more della decisione delle Sezioni Unite, rimarrà sospesa.


Avv. Giovanni Francesco Fidone


Foto: 123rf.com
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