L'articolo 40 c.p.c. disciplina le regole da applicare quando davanti a giudici diversi vengono proposte cause tra loro connesse in base ai criteri di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.

Connessione cause: cos'è e come funziona

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La connessione è una situazione giuridica che riguarda due o più cause distinte e si sostanzia in un legame tra le stesse da cui discende l'opportunità di trattarle in un unico processo, per evitare un contrasto tra giudicati.

Le ragioni della connessione

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Il codice di procedura civile individua delle ragioni di connessione negli artt. 31-36, e tra queste rilevano, in particolare, le ragioni di connessione oggettiva.

Esse derivano da un legame relativo all'oggetto o alla causa petendi delle due cause, che può ricorrere nei seguenti casi:

  • cause accessorie (art. 31)
  • cause di garanzia (art. 32)
  • accertamenti incidentali (art. 34)
  • eccezioni di compensazione (art. 35)
  • domande riconvenzionali (art. 36)

Il rito da applicare

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In base all'art. 40 c.p.c., se davanti a giudici diversi vengono proposte cause che, per ragioni di connessione, possono essere decise all'interno di un unico processo, il giudice con ordinanza fissa un termine entro il quale la causa accessoria deve essere riassunta davanti al giudice della causa principale e, negli altri casi, davanti al giudice che è stato adito per primo.

In base al comma 3, nei casi previsti dagli articoli 31 (cause accessorie) 32 (cause di garanzia) 34 (accertamenti incidentali) 35 (eccezione di compensazione) e 36 (domande riconvenzionali), le cause, sia quando siano proposte originariamente davanti allo stesso giudice, sia quando siano state riunite successivamente, devono essere trattate con il rito ordinario, a meno che una di queste cause non prevedesse l'adozione del rito del lavoro (previsto per le controversie individuali di lavoro e per le cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria). In tal caso, le cause vanno trattate tutte secondo quest'ultimo rito.

La Riforma Cartabia ha aggiunto a questo comma un ulteriore periodo, le cui regole sono vigenti dal 28 febbraio 2023 in base al quale, nelle ipotesi di connessione sopra indicate e previste dagli articoli 31,32,33, 35 e 36 se la connessione riguarda una causa soggetta al rito semplificato di cognizione e una invece soggetta a un rito speciale, diverso da quello appena visto per le controversie di lavoro, allora entrambe devono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.

Il quarto comma dell'articolo in esame precisa, inoltre, che se le cause connesse sono tutte assoggettate a riti speciali, il rito da adottare è quello proprio della causa di cui viene stabilita la competenza o quello della causa di maggior valore.

Il giudice competente per ragioni di connessione

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Se gli artt. 31-36 presuppongono che le domande connesse siano proposte originariamente davanti allo stesso giudice, l'art. 40 c.p.c. si occupa specificamente del caso in cui tali domande siano proposte davanti a giudici diversi.

È innanzitutto opportuno precisare che per "giudici diversi" si intendono due diversi uffici giudiziari. Infatti, se le cause connesse vengono proposte davanti a giudici appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, si dà luogo alla semplice riunione ex art. 274 c.p.c.

Orbene, in base al primo comma dell'art. 40, la regola generale è la seguente: se più cause pendenti davanti a diversi uffici giudiziari sono connesse e quindi suscettibili di essere decise in un solo processo, il giudizio deve proseguire soltanto davanti al giudice della causa principale o preventivamente instaurata.

A tal fine, il giudice della causa accessoria o quello successivamente adito deve chiudere il processo, assegnando con ordinanza un termine perentorio alle parti entro il quale queste sono tenute a riassumere la causa davanti al giudice della causa principale o preventivamente instaurata.

Tale ordinanza può essere impugnata con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Limiti di applicabilità

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La connessione può essere dichiarata a seguito di eccezione di parte o quando venga rilevata d'ufficio, ma in entrambi i casi essa deve essere rilevata entro la prima udienza di trattazione.

In ogni caso, la connessione e la conseguente rimessione delle parti davanti ad altro giudice non può essere deliberata quando l'altra causa (cioè quella principale o preventivamente instaurata) sia già in uno stato talmente avanzato da non consentire un'esauriente trattazione della causa connessa.

Connessione con una causa proposta davanti al giudice di pace

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Infine, disposizioni particolari sono previste per il caso in cui una delle cause connesse sia di competenza del giudice di pace.

In tale situazione, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo; se vengono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.


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