Causa petendi

La causa petendi è una locuzione latina che letteralmente significa 'ragione del domandare'. Con essa si indicano i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e, quindi, l'azione giudiziale

Cos'è la causa petendi

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La causa petendi costituisce, insieme al petitum, uno dei due aspetti che connotano il diritto sostanziale che si afferma: essi si identificano nel bene che si intende tutelare e nel diritto in base al quale la tutela è richiesta.

Funzione della causa petendi

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L'esposizione della causa pretendi nella domanda è richiesta dall'articolo 163, comma 3, n. 4) del codice di procedura civile e la sua assenza è sanzionata dal successivo articolo 164 con la nullità.

Del resto, la funzione della causa petendi nel processo è fondamentale, in quanto permette l'esatta identificazione dell'azione esercitata

In tal modo viene rispettato il principio dell'effettività del contraddittorio, così permettendo al convenuto di difendersi, e vengono forniti gli elementi utili per preparare la fase di trattazione in udienza.

Fatti costitutivi

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I fatti che confluiscono nella causa pretendi sono denominati fatti costitutivi, in quanto essi costituiscono il diritto che con la domanda proposta si intende far valere, alla luce delle norme che vengono invocate.

Essi si differenziano dai fatti estintivi, impeditivi o modificativi, che sono quelli con i quali il diritto affermato con la domanda viene negato dalla controparte e che, quindi, sono posti alla base delle eccezioni di merito sollevate da quest'ultima.

Preponderanza dell'esposizione dei fatti

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Va comunque detto che, ai fini del soddisfacimento del requisito della causa petendi, l'esposizione dei fatti risulta preponderante rispetto all'esposizione degli elementi di diritto.

Se quest'ultima è generica, infatti, è comunque possibile far ricorso al principio iura novit curia, in forza del quale il giudice può applicare tutte le norme che ritiene adattabili al caso concreto e dare ad esse la qualificazione giuridica che reputa più corretta, a prescindere da quali norme abbiano richiamato le parti nelle rispettive richieste. Chiaramente va sempre rispettata la pretesa sostanziale.

La giurisprudenza sulla causa petendi

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La giurisprudenza sulla causa petendi è molto importante. 

La Corte di cassazione ha, ad esempio, chiarito che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. SS.UU. 12310/2015; Cass. n. 974/2017; 18546/2020). 

I giudici, inoltre, hanno precisato, con riferimento al rito Fornero, che anche in esso, come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la domanda nuova per mutamento della causa petendi, ossia per introduzione di un tema dell'indagine di fatto completamente diverso (Cass. n. 19142/2015). 

Merita di essere ricordata anche una pronuncia con la quale i giudici della sezione lavoro della Cassazione hanno affermato che si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, tendano ad un risultato concreto non perseguito nel precedente grado di giudizio, ovvero quando la domanda risulti fondata su una situazione di fatto o di diritto non prospettata innanzi al primo giudice sì da comportare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (Cass. n. 2006/2017). 

Con riferimento al giudizio tributario, infine, la Cassazione ha ricordato che "è inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto Cons. est. Rosanna Angarano 6 impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 19616/2018; n. 22156/2022). 

Data aggiornamento dicembre 2022