La Cassazione sancisce due nuovi importanti principi da seguire nel determinare l'assegno divorzile in favore del coniuge più debole economicamente

Assegno all'ex moglie che per 22 anni ha subito violenze e infedeltà

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Quando si deve determinare l'assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole non rileva l'importo, anche elevato, corrisposto dal marito a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento. Necessario altresì valutare, alla luce della SU del 2018, che ha sancito la natura perequativa, assistenziale e compensativa dell'assegno di divorzio, il contesto specifico della storia della coppia, il peso di eventuali attribuzioni o introiti capaci di compensare il sacrificio delle aspettative professionali dell'avente diritto e realizzare l'esigenza perequativa. Questo quanto sancito dall'ordinanza n. 4215/2021 (sotto allegata) della Cassazione al termine della vicenda processuale che vede coinvolti due coniugi e che ha ad oggetto il riconoscimento di somme importanti in favore della ex moglie.

Il Tribunale nella pronuncia non definitiva della cessazione degli effetti civili del matrimonio pone a carico del marito l'assegno di divorzio di 5000 euro. L'uomo ricorre in appello, la ma Corte lo rigetta. Il giudice dell'impugnazione accoglie invece l'appello incidentale della moglie, stabilendo l'aumento dell'assegno di divorzio a 10.000 euro al mese.

Questi gli aspetti presi in considerazione dalla Corte d'Appello ai fini dell'aumento dell'assegno di mantenimento:

  • addebito della separazione al marito a causa della condotta violenta e vessatoria tenuta nei confronti della moglie e per la quale è stato condannato in sede penale, nonostante la donna avesse accettato la convivenza con il figlio avuto dallo stesso da una relazione extraconiugale;
  • condotta violenta, dal punto fisico e verbale che il marito ha continuato ad avere anche dopo la separazione nei confronti della moglie, esclusa totalmente dagli utili e dalla Srl;
  • contributo della moglie alla formazione dell'ingente patrimonio mobiliare e immobiliare intestato al marito grazie al suo apporto nella S.r.l e cura del figlio naturale del marito;
  • lunga durata del vincolo matrimoniale, dal 1975 al 1997.

L'assegno di 10.000 euro inoltre garantisce alla donna il mantenimento delle stesso elevato tenore di vita che la stesse avrebbe mantenuto se la convivenza fosse proseguita.

La somma riconosciuta per gli arretrati del mantenimento non conta?

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L'ex marito ricorre in Cassazione sollevando ben 5 motivi di doglianza.

  • Con il primo fa presente che la Corte, ai fini del decidere, non ha considerato che la moglie ha percepito in un'unica soluzione la somma 386.283,09 a titolo di arretrati degli assegni di mantenimento previsti in sede di separazione, da considerare come redditi da lavoro dipendente produttivo di utili.
  • Con il secondo rileva la mancata considerazione del diritto di credito della moglie alla liquidazione della quota del 15% della S.r.l a causa del mancato passaggio in giudicato della statuizione di annullamento della delibera di esclusione dalla società.
  • Con il terzo si duole della mancata valutazione del diritto di credito della ex moglie alla somma di 310.000, 00 euro, che trova fonte nella scrittura privata con cui i coniugi hanno regolato i rapporti che derivavano dall'estinzione della precedente impresa familiare a cui ha fatto seguito la nascita della S.r.l.
  • Con il quarto denuncia la nullità della sentenza del Tribunale, che investe quindi anche quella di appello, in quanto il giudice di primo grado "ha indagato sull'esistenza dei titoli di investimento che costituivano un fatto principale nuovo, allegato tardivamente" dalla ex moglie.
  • Con il quinto lamenta la mancata considerazione da parte della Corte dell'utilità e del vantaggio economico che deriva alla ex moglie dall'occupazione dell'immobile di pregio, intestato fittiziamente alla sorella della stessa, ed escluso erroneamente dalle poste attive del patrimonio della donna.

Assegno divorzio: non rileva la somma corrisposta per arretrati non del mantenimento

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4215/2021 rigetta il primo e il quarto motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quinto e accoglie il primo e il quarto. Vediamo le ragioni di questa decisione motivo per motivo.

La Corte decide di trattare in primis il quarto motivo del ricorso perché di natura processuale, ritenendolo infondato in quanto nel giudizio di appello, che si tiene secondo il rito camerale, l'acquisizione dei documenti è ammessa fino all'udienza di discussione in camera di consiglio, se sulla produzione si è instaurato un pieno contraddittorio. Violazione del principio del contraddittorio che il ricorrente non ha sollevato in appello.

Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Corte della somma riconosciuta per gli arretrati dell'assegno di mantenimento, in quanto equiparabile al reddito da lavoro dipendente, deve considerarsi infondato. L'assegno che viene riconosciuto in sede di separazione trova la sua fonte "nel diritto all'assistenza materiale correlato al vincolo coniugale, ed è infatti il vincolo matrimoniale il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo."

L'importo riconosciuto alla ex moglie, di tale entità, deriva dal precedente inadempimento del marito di sostentare periodicamente il coniuge più debole economicamente per cui lo stesso non può essere preso in considerazione "per valutare la sproporzione tra le posizioni economiche delle parti ai fini della determinazione dell'assegno divorzile."

La Corte ricorda inoltre come la S.U n. 18287/2018 ha sancito le finalità perequative, assistenziali e compensative dell'assegno di divorzio, tanto che sul punto gli Ermellini affermano il seguente principio di diritto: "In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell'assegno divorzile, calcolato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 dell'1.12.1970, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell'assegno di separazione, corrisposti in un'unica soluzione a seguito dell'azione esecutiva svolta con successo."

Accolti invece il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata quindi va cassata nei limiti dei motivi accolti, ma la Corte di merito dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "L'assegno divorzile, che è attribuito e quantificato facendo applicazione, in posizione pari ordinata, dei parametri di cui all'art 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970 e non del parametro del tenore di vita godibile durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto, altresì, delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali dell'avente diritto e realizzato l'esigenza perequativa."

Inammissibile invece il quinto motivo perché la doglianza relativa all'abitazione della ex moglie, intestata fittiziamente alla sorella della stessa, già sollevata in sede di appello, è formulata in modo generico, senza precisazione alcuna delle argomentazioni, già disattese implicitamente, tra l'altro, dal giudice di secondo grado. Censura che risulta inammissibile anche nella parte in cui il ricorrente rappresenta che l'abitazione di detto immobile di prestigio costituisca un risparmio di spesa, un'utilità che il giudice non ha valutato, perché la questione nuova è stata presentata in sede di legittimità e perché sarebbero necessari accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità e scollegati dal nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di assegno di divorzio.

Leggi anche Il "nuovo" assegno di divorzio

Scarica pdf Cassazione n. 4215/2021

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