Secondo il Tribunale di Bari per la cattiva manutenzione dell'ascensore e i danni ai condomini sono responsabili il condominio e i manutentori in solido

Cattiva manutenzione ascensore e danni

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Chi risponde dei danni ai condomini causati da una cattiva manutenzione dell'ascensore? Per il tribunale di Bari la responsabilità è del condominio e dei manutentori in solido.

La vicenda

Alcuni condòmini di un condominio nel barese, mentre sono in ascensore si accorgono di un malfunzionamento dell'impianto. In particolare, l'ascensore dopo aver raggiunto il secondo piano del palazzo improvvisamente precipita in maniera incontrollata da tale piano al suolo.

Nell'impatto con il suolo i condòmini riportano lesioni che richiedono l'intervento dei sanitari del 118.

Per tale motivo, i condòmini citavano in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni biologici patiti a causa dell'incidente. Si costituisce in giudizio il condominio, che chiama in causa le due ditte cui sono stati affidati i lavori di manutenzione dell'impianto e che si oppone alla richiesta dei condòmini, ritenendo di non avere alcuna responsabilità in merito, ma che questa è esclusiva delle due imprese manutentrici.

La prima ditta si difende affermando che non ha alcuna responsabilità in quanto l'evento si è verificato quando ella non aveva più l'obbligo di operare sull'impianto; la seconda, riferendo che erano stati effettuati tutti i controlli previsti dalla Legge.

Nel corso del processo, a seguito di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che il danno occorso all'impianto è strettamente legato alla cattiva manutenzione dello stesso nonché è emersa la correlazione tra incidente e lesioni riportate dai condòmini.

Chi risponde dei danni per la cattiva manutenzione dell'impianto ascensore?

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Il Tribunale di Bari con sentenza n. 2877 pubblicata lo scorso 29 settembre ha ritenuto responsabili dei danni non patrimoniali occorsi ai condòmini, per la cattiva manutenzione dell'impianto ascensore, sia il condominio che la ditta manutentrice.

Il Giudice è giunto a tale statuizione argomentando dall'articolo 2051 c.c. rubricato "danno cagionato da cose in custodia" secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia.

Il condominio pur non essendosi occupato direttamente della manutenzione dell'ascensore, affidata con appalto di servizi a ditta specializzata, essendo custode dei beni condominiali ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano funzionali ai fini preposti e non arrechino danni alla compagine condominiale nonché a terzi.

L'esistenza di un appalto di manutenzione non fa venir meno tale obbligo del condominio-committente, salvo l'esistenza di caso fortuito o di spossessamento del bene-ascensore.

Pertanto, il condominio, nel caso di cattiva manutenzione dell'impianto ascensore ad opera dell'impresa specializzata, è chiamato a rispondere in solido con tale impresa del danno cagionato dai beni condominiali.

Nulla toglie, che in un secondo momento il condominio possa agire in rivalsa nei confronti della ditta manutentrice per inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto di servizi, chiedendo la restituzione delle somme pagate ai condòmini lesi.

Avv.to Luca Vancheri

Foro di Benevento

email: lucavancheri@gmail.com


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